C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 27/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, ALTRESÌ, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 3 C.G.S. (SECONDO CUI È FATTO OBBLIGO, SE CONVOCATI, DI PRESENTARSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA), PER NON ESSERSI PRESENTATO INNANZI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, CHE LO AVEVA RITUALMENTE CONVOCATO, NELL’AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, IN SECONDA CONVOCAZIONE CON RACCOMANDATA A.R. DEL 22.12.2018 PER IL GIORNO 2.1.2019, SENZA ADDURRE VALIDA GIUSTIFICAZIONE CHE INTEGRASSE UN LEGITTIMO ED ASSOLUTO IMPEDIMENTO; DEL SIG. PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; – DEL SIG. ANTONINI LUIGINO, ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), NONCHÉ ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI …. AI CAMPIONATI DI I CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) E, INFINE, ALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) A) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. PEZZUOLI PIETRO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO, SENZA CHE IL PREDETTO TECNICO FOSSE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. PER LA STESSA SOCIETÀ; B) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. FACIBENI PAOLO, SOGGETTO NON ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI ANTONINI LUIGINO, AL TECNICO PEZZUOLI PIETRO E AI DIRIGENTI PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE E FACIBENI PAOLO;
DEFERIMENTO:
- DEL SIG. FACIBENI PAOLO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL'ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO;
- DEL SIG. FACIBENI PAOLO, ALTRESÌ, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 3 C.G.S. (SECONDO CUI È FATTO OBBLIGO, SE CONVOCATI, DI PRESENTARSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA), PER NON ESSERSI PRESENTATO INNANZI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, CHE LO AVEVA RITUALMENTE CONVOCATO, NELL'AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, IN SECONDA CONVOCAZIONE CON RACCOMANDATA A.R. DEL 22.12.2018 PER IL GIORNO 2.1.2019, SENZA ADDURRE VALIDA GIUSTIFICAZIONE CHE INTEGRASSE UN LEGITTIMO ED ASSOLUTO IMPEDIMENTO;
DEL SIG. PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL'ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO;
- DEL SIG. ANTONINI LUIGINO, ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL'ART. 38 COMMA 1 N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), NONCHÉ ALL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (E' FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI …. AI CAMPIONATI DI I CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L'ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) E, INFINE, ALL'ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL'ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) A) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. PEZZUOLI PIETRO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO, SENZA CHE IL PREDETTO TECNICO FOSSE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. PER LA STESSA SOCIETÀ; B) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. FACIBENI PAOLO, SOGGETTO NON ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI ANTONINI LUIGINO, AL TECNICO PEZZUOLI PIETRO E AI DIRIGENTI PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE E FACIBENI PAOLO;
Con nota del 18.4.19, il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate.
Con raccomandate aa.rr. del 14.5.19, regolarmente notificate, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 24.6.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il difensore del sig. Antonini Luigino e della società A.S.D. Villa Real e il difensore del sig. Facibeni Paolo, i quali chiedevano di essere ammessi a patteggiare le sanzioni, mentre nessuno compariva per il sig. Pieragostini Tommaso Gaspare.
Le parti convenivano l’applicazione delle sanzioni nella misura di giorni centottanta di inibizione per Antonini Luigi e di € 400,00 di ammenda per la società, nonché di mesi otto d’inibizione per Facibeni Paolo ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.
Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità della notifica al sig. Pieragostini Tommaso Gaspare, dava inizio alla trattazione del procedimento.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità del medesimo, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi sei d’inibizione.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, dalla documentazione in possesso del Comitato Regionale, la società A.S.D. Villa Real è risultata essere inattiva dal 2.8.2018, con la conseguenza che non si è proceduto nei confronti della stessa e che, quindi, nessuna sanzione può essere applicata.
Sempre in via preliminare il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti del sig. Antonini Luigino l’inibizione di giorni centottanta e nei confronti del sig. Facibeni Paolo l’inibizione di mesi otto.
Nel merito, infine, ritiene il Tribunale che la responsabilità del sig. Pieragostini Tommaso Gaspare risulta evidente dagli atti del procedimento, mentre appare sintomatica di detta responsabilità la circostanza che lo stesso si sia tenuto lontano dal procedimento senza, peraltro, far pervenire deduzioni difensive a riguardo. Quanto alla sanzione, il Tribunale reputa equo infliggere al Pieragostini quella di mesi cinque di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione di giorni centottanta al sig. Antonini Luigino e di mesi otto al sig. Facibeni Paolo. Infligge al sig. Pieragostini Tommaso Gaspare la sanzione dell’inibizione per mesi cinque; nulla per la A.S.D. Villa Real.
Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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