F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0056/CFA pubblicata il 04 Gennaio 2022 (motivazioni) – Presidente federale/Simone Berardinelli-A.S.D. Alto Garda

Decisione/0056/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0068/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai sigg.ri:

Mario Luigi Torsello  - Presidente

Salvatore Lombardo   - Componente

Antonia Fiordelisi       - Componente

Marco Lipari                - Componente

Sergio Della Rocca    - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0068/CFA/2021-2022, proposto dal Presidente Federale ex art. 102, CGS avverso l’inadeguatezza della decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento del 14 ottobre 2021  e nei confronti del sig. Simone Berardinelli, tesserato in favore della Società ASD Alto Garda (inibizione fino al 14 ottobre 2023);

per l’annullamento

della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, pubblicata sul C.U. n. 34 del medesimo Comitato provinciale.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 27 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Sergio Della Rocca; nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 13 dicembre 2021, notificato a mezzo pec in pari data, il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in avanti CGS) la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, pubblicata sul C.U. n. 34 del medesimo Comitato Provinciale, a mezzo della quale è stata disposta la sanzione dell’inibizione fino al 14 ottobre 2023 al sig. Simone Berardinelli, dirigente della Società Sportiva ASD Alto Garda.

1.1 Il Presidente Federale della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.

Nel corso della gara disputata il 9 ottobre 2021 tra la Virtus Rovere e l’Alto Garda, valevole per il campionato Juniores Provinciali, il tesserato Simone Berardinelli, dirigente della ASD Alto Garda e, in detta gara, assistente arbitrale di parte, al termine della partita, si avvicinava all’arbitro e dapprima lo spintonava al petto e, a seguito del provvedimento di espulsione, colpiva il direttore di gara al braccio e al costato per tre volte con la bandierina da assistente.

Dopo l’aggressione, l’arbitro, sig. Filippo Manica, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rovereto per ricevere le cure del caso e gli venivano riscontrate policontusioni con prognosi di guarigione di 6 giorni, salvo complicazioni.

1.2 Il comportamento del tesserato configurava responsabilità disciplinare per condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara, ai sensi dell’art. 35 del CGS, e, conseguentemente, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava al sig. Berardinelli la sanzione disciplinare dell’inibizione fino al 14 ottobre 2023.

1.3 Con nota del 22 ottobre 2021, il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sottoponeva alla F.I.G.C. il suddetto provvedimento disciplinare per le valutazioni di competenza e per l’eventuale proposizione del ricorso straordinario ex art. 49, comma 3, lett. a, CGS.

1.4 Ritenuta dal Presidente FIGC la inadeguatezza della sanzione rispetto alla gravità della condotta violenta perpetrata, veniva proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS, con richiesta di applicazione di sanzioni più severe.

1.5. Il Presidente della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., con provvedimento del 13 dicembre 2021, assegnava la trattazione del reclamo alle Sezioni Unite, disponeva  la abbreviazione a dieci giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS e fissava per la trattazione del reclamo l’udienza del 27 dicembre 2021.

1.6. In data 27 dicembre 2021, si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS nei confronti del dirigente Simone Berardinelli.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1 giugno 2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS.

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

2. Nel merito il reclamo appare essere fondato.

L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, l’art. 35, comma 1, definisce: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”.

La norma, poi, contiene il regime delle sanzioni che vengono distinte a seconda della condotta e del ruolo ricoperto dal tesserato (calciatore, tecnico, dirigente).

Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 5, CGS, prevede per “i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art.2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”.

Risulta dal referto di gara redatto dall’arbitro Manica in occasione della partita Virtus Rovere - Alto Garda, del 9 ottobre 2021, che il signor Simone Berardinelli, tesserato FIGC e dirigente della Squadra Alto Garda, con funzioni di assistente di parte, abbia cagionato al direttore di gara delle lesioni personali, attestate dall’Ospedale di Rovereto.

Pertanto, la condotta violenta che ha procurato lesioni al direttore di gara rientra nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS.

La predetta norma, infatti, sanziona con l’inibizione nel minimo di due anni la condotta violenta che provoca lesioni personali all’arbitro, attestate con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Dal punto di vista dell’accertamento della responsabilità e dell’inquadramento della fattispecie, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale appare essere corretta.

Non altrettanto, ad avviso del Collegio, può dirsi in ordine alla quantificazione della sanzione disposta ai minimi della previsione normativa.

Come rappresentato nel reclamo del Presidente Federale della FIGC, l’irrogazione del minimo nella sanzione appare essere inadeguata e incongruente rispetto alla accertata gravità dei fatti.

Lo stesso provvedimento impugnato riconosce che i fatti compiuti dal Berardinelli nei confronti del ddg sono connotati da “estrema violenza”.

Peraltro, non si è trattato di un gesto episodico, atteso che è maturato in un contesto dapprima di offese, frasi ingiuriose e bestemmie da parte del dirigente che, alla fine, ha colpito per tre volte con la bandierina l’arbitro, dopo averlo spintonato.

Da questo uniforme quadro probatorio, emerge una condotta grave e reiterata posta in essere dal dirigente della Società ospite al termine della gara.

Tale gravità, a prescindere dal riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, non può essere sanzionata con l’applicazione del minimo della sanzione edittale.

L’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati.

Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra.

La stessa norma (art. 35, comma 5, CGS), nello stabilire la sanzione minima di due anni di inibizione, attribuisce al Giudice di determinare in concreto la sanzione sulla base della valutazione della gravità della condotta, il contesto nel quale è avvenuta (comportamento episodico o reiterato), le conseguenze subite dall’arbitro.

Sotto tale ultimo profilo, la necessità di un referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica esclude ogni carattere di soggettività rispetto alle lesioni subite.

Nel caso di specie, valutando tutti gli elementi fattuali, il Collegio ritiene che la sanzione adeguata e proporzionata rispetto al comportamento del dirigente non possa essere ridotta ai minimi edittali, anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara.

Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare delle giovanili, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita.

Passando alla disamina della posizione, è certamente grave la condotta del Berardinelli, dirigente responsabile della squadra Alto Garda e, nell’occasione, assistente di parte, che, dapprima ha spintonato l’arbitro e, di poi, lo ha colpito più volte con la bandierina, provocandogli policontusioni.

Per questi motivi per il Berardinelli, ritenuta la responsabilità disciplinare e la sussistenza di circostanze aggravanti di cui all’art. 14 CGS, la sanzione viene determinata in anni 4 e mesi 6 di inibizione, fino al 14 aprile 2026.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Simone Berardinelli nell'inibizione di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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