C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 14/10/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PUCETTA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATO RESPINTO IL RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA A.S.D. PUCETTA / ASD ROSETANA CALCIO, DISPUTATA IL 15.9.19 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A (C.U. n° 16 DEL 26.9.19 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PUCETTA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATO RESPINTO IL RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA A.S.D. PUCETTA / ASD ROSETANA CALCIO, DISPUTATA IL 15.9.19 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A (C.U. n° 16 DEL 26.9.19 – C.R.A.).

 

          Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d Pucetta ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il G.S. ha respinto il ricorso avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro.

          Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, che si sarebbe in sostanza verificato un errore tecnico laddove l’arbitro della gara non ha annullato la rete segnata dalla squadra della società Rosetana a norma della Regola 3 paragrafo 9 del regolamento del gioco del calcio essendo un suo calciatore rientrato sul terreno di gioco, senza essere autorizzato dal Direttore di Gara, allorché “rientrava in campo mentre la Rosetana era distesa in contropiede verso la porta del Pucetta tanto ché, al termine dell’azione, la squadra ospite si portò in vantaggio per 3 a 2”. In conseguenza di quanto esposto la società appellante ha concluso per la ripetizione della gara.

L’appello della società Pucetta non può considerarsi meritevole di accoglimento sul presupposto che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il calciatore Ciminà Martino non era rientrato in campo mentre “la sua squadra era distesa in contropiede verso la porta del Pucetta” bensì “nell’istante in cui la sua squadra aveva segnato la terza rete, rientrando dalla zona antistante la propria panchina, opposta alla porta ove la rete è stata segnata”, come si evince dal chiaro supplemento di rapporto rimesso dall’Arbitro al Giudice Sportivo.

Ora, se è vero che la regola 3 paragrafo 9 prevede che “l’arbitro non è tenuto a convalidare la rete se la persona in più era un calciatore titolare rientrato senza autorizzazione”, è altrettanto vero che tale norma non può in ogni caso urtare contro il principio generale secondo il quale è irrilevante tutto ciò che non influisce sulla regolarità dello svolgimento della gara. Nel caso di specie, non vi è dubbio che non vi sia alcun nesso tra il rientro in campo del calciatore e la realizzazione della rete essendo il secondo evento del tutto svincolato dal primo.

Va, peraltro, perfettamente condiviso quanto rilevato dal primo Giudice in ordine all’errore tecnico ed alla necessità della sussistenza delle tre condizioni perché lo stesso possa verificarsi. Al riguardo il Direttore di Gara non solo non ha ammesso il proprio errore ma ha chiaramente riferito che l’episodio del rientro in campo non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione della rete visto che “il giocatore non ha né partecipato all’azione che ha portato al goal né impattato-influenzato la giocata di qualsiasi giocatore avversario”.

La decisione del primo Giudice và, pertanto, integralmente confermata.

Per questi motivi, la Corte di Appello Territoriale Federale,

DELIBERA

di rigettare l’appello confermando la decisione impugnata.

Dispone, infine, addebitarsi la tassa di reclamo.

 

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