C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 18/11/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. MINERVA C5 / A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL, DISPUTATA IL 19.10.19 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2”, GIRONE “A” (C.U. n° 25, DEL 31.10.2019 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO LA RIPETIZIONE DELLA GARA A.S.D. MINERVA C5 / A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL, DISPUTATA IL 19.10.19 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/2”, GIRONE “A” (C.U. n° 25, DEL 31.10.2019 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Invicta 2005 Futsal ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. con la seguente motivazione: ” Gara del 19/10/2019 MINERVA C5 - INVICTA 2005 FUTSAL

Il Giudice Sportivo

La A.S.D. Minerva C5 ha presentato tempestivo e rituale ricorso con il quale ha chiesto disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, non disputatasi in ragione della « indisponibilità del campo di gara ufficiale “S. Filomena” da parte del Comune di Chieti a causa dell’inagibilità dello stesso per mancate verifiche per la messa in sicurezza ai fini della funzionalità del palazzetto dello sport ».

Deduce la Società ricorrente che la comunicazione della indisponibilità del campo è sopraggiunta soltanto alle ore 13:00 del giorno dell’incontro, previsto per le ore 15:00, e che, non avendo la possibilità materiale di chiedere lo spostamento della gara, si è premunita di mettere a disposizione un altro impianto, idoneo e omologato, distante due chilometri. Tuttavia, la Società Invicta 2005 si sarebbe rifiutata di trasferire la gara sull’altro impianto.

A riprova di quanto sopra, allega una dichiarazione del Presidente della U.S.D. Pallamano Chieti, società dichiaratasi incaricata dal Comune di Chieti della gestione temporanea del palazzetto dello sport “S. Filomena” in Chieti Scalo, il quale afferma che « non è stato possibile aprire la struttura per lo svolgimento della gara di calcio a cinque prevista in data 19/10/2019 alle ore 15:00, tra la Minerva e l’Invicta, a causa della mancanza delle verifiche per la messa in sicurezza della struttura » e che « non è stato possibile avvisare in tempo la Società Minerva e che la stessa è stata contattata telefonicamente solo alle ore 13:00 del 19/10/2019 ».

Tenuto conto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S..

Preso atto delle controdeduzioni presentate, entro i termini prestabiliti, dalla A.S.D. Invicta 2005 Futsal, con la quale la stessa evidenzia come la U.S.D. Pallamano Chieti, nel momento in cui ha rilasciato la dichiarazione allegata al ricorso, non aveva ancora assunto la gestione temporanea del palazzetto dello sport “S. Filomena”, che in effetti è stata formalmente concessa solo con la determinazione del Comune di Chieti n. 837 del 24.10.2019.

- Visto l’art. 55 delle N.O.I.F., a mente del quale « 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. - 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva territoriale in seconda e ultima istanza. ».

- Osservato che nel caso in esame, è ragionevole sostenere che la responsabilità della tardiva comunicazione dell’inagibilità dell’impianto, dovuta alla mancata verifica delle condizioni di sicurezza e agibilità del palazzetto dello sport da parte del Comune, non possa essere attribuita alla Società ricorrente. Sicché l’evento può essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l’evento si è verificato (prossimità alla gara).

- Considerato che le circostanze riportate dalla Società Invicta 2005 Futsal, avendo riguardo alle modalità di gestione dell’impianto sportivo, sono sottratte al giudizio del Giudice Sportivo.

Per questi motivi, il ricorso può essere accolto.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 23 del 24.10.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, 65 e 67 del C.G.S., nonché l’art. 55 delle N.O.I.F.,

delibera

di accogliere il reclamo della A.S.D. Minerva C5 e, per l’effetto, di disporre la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del C.R.A. i successivi adempimenti”.

La società appellante ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata, tenuto conto che il G.S. era stato tratto inganno dalla controparte circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di forza maggiore.

Osserva la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, con preclusione del suo esame nel merito, in quanto pervenuto a questa Corte oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione degli atti ufficiali, di cui all’art. 76 comma 5 C.G.S., termine da considerarsi come tale in virtù dell’interpretazione letterale della norma di carattere speciale, rispetto al principio generale dettato dall’art. 52 C.G.S.

          Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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