C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/01/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. ATLETICO SILVI AVVERSO LA DESISIONE DEL G.S. (RIGETTO RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COMPAGNONI FABIANO TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTONIO PADOVANI FUTSAL ) GARA DEL CAMPIONATO FINAL EIGHT COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 – Antonio Padovani/Atletico Silvi del 6 gennaio 2020- (C.U. N°5 del 6 /1/2020 C.R.A.)
APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. ATLETICO SILVI AVVERSO LA DESISIONE DEL G.S. (RIGETTO RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COMPAGNONI FABIANO TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANTONIO PADOVANI FUTSAL ) GARA DEL CAMPIONATO FINAL EIGHT COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1 – Antonio Padovani/Atletico Silvi del 6 gennaio 2020- (C.U. N°5 del 6 /1/2020 C.R.A.)
La Società F.C. Atletico Silvi ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato rigettato il reclamo avverso l’esito della gara per posizione irregolare del calciatore COMPAGNONI Fabiano tesserato in favore della Società A.S.D. Antonio Padovani Futsal.
Ha dedotto l’appellante che la decisione del primo Giudice sarebbe contraria al disposto di cui all’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. in quanto lo stesso calciatore sarebbe stato fatto oggetto di trasferimento per tre volte nell’ambito della stessa stagione sportiva, partecipando a gare delle tre Società di appartenenza e ciò in quanto l’inclusione nella lista di svincolo, con successivo tesseramento, operata dalla Società A.S.D. Lisciani Teramo equivarrebbe ad un trasferimento che, con la partecipazione alle relative gare, diverrebbe vietato dalla normativa.
La Società A. S.D. Antonio Padovani ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto dell’appello.
La tesi della Società appellante non può essere condivisa.
In realtà, il calciatore in questione, già trasferito per due volte nel corso della presente Stagione Sportiva, è stato posto in lista di svincolo dalla Società Lisciani per poi essere vincolato, con aggiornamento tessera, dalla Società Antonio Padovani.
Tale passaggio, realizzatosi attraverso l’aggiornamento tessera di giocatore precedentemente svincolato, non equivale a trasferimento né a cessione di contratto tra due Società, come regolati dall’art. 95 N.O.I.F..
Nel caso di specie, quindi, viene a mancare il presupposto del terzo trasferimento o cessione di contratto che, ex art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. avrebbe di fatto impedito al detto calciatore di partecipare a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione.
L’Appello proposto dalla Società Atletico Silvi deve, pertanto, essere respinto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge l’appello proposto dalla Società F.C. Atletico Silvi, confermando la decisione del primo Giudice.
Delibera, altresì, di addebitare la tassa di reclamo.
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