C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/06/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIPETIZIONE INCONTRO PER INAGIBILITA’ CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA MINERVA C5 / A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL DEL 19.10.19 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE “A” DI QUALIFICAZIONE PRIMA FASE (C.U. n° 25 del 31.10.19 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (RIPETIZIONE INCONTRO PER INAGIBILITA' CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA MINERVA C5 / A.S.D. INVICTA 2005 FUTSAL DEL 19.10.19 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE “A” DI QUALIFICAZIONE PRIMA FASE (C.U. n° 25 del 31.10.19 – C.R.A.).

Con appello proposto in data 11.11.2019, la società A.S.D. Invicta 2005 Futsal ha impugnato la decisione del G.S. con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Minerva C5, era stata disposta la ripetizione della gara per causa di forza maggiore consistita nell'omessa verifica da parte del Comune di Chieti delle condizioni di sicurezza e agibilità del palazzetto dello sport gestito dall'ente, denominato Pala Santa Filomena, dove avrebbe dovuto tenersi l'incontro e della conseguente tardiva comunicazione di inagibilità.

          La stessa società, ha dedotto che l'A.S.D. Minerva C5 aveva designato quale proprio campo di gara ufficiale per la stagione 2019/2020 un impianto che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, era affidato al Cus Chieti, soggetto dichiarato fallito con sentenza n. 30/2019 (all. 2) e che solo in data 27.9.2019 il Comune di Chieti, proprietario dell'immobile, ne era venuto in possesso (all. 3). La detta struttura risultava, peraltro, priva dei requisiti di agibilità (all.ti 4 e 5), tanto è vero che la squadra ospitante aveva giocato tutte le precedenti gare ufficiali interne presso il Centro Sportivo “Galli” di Chieti Scalo, impianto nel quale avrebbe dovuto disputarsi anche la gara in questione (all. 6). Il G.S. aveva accolto il reclamo perché tratto in inganno dalla documentazione a questo allegata e, segnatamente, dalla dichiarazione della U.S.D. Pallamano Chieti del 22.10.2019 che attestava l'impossibilità di apertura dell'impianto a causa della mancanza delle verifiche per la messa in sicurezza della struttura, richiamando una comunicazione p.e.c. del Comune di Chieti del 18.11.2019 di inagibilità del palazzetto dello sport. In realtà, l'U.S.D. Pallamano Chieti, sédicente società incaricata dall'amministrazione comunale della gestione temporanea dell'impianto, avrebbe ricevuto l'affidamento solo in data 24.10.2019 (all. 5), mentre il Comune aveva certificato di non avere inviato alcuna p.e.c. attestante l'inagibilità della struttura (all. 4), inagibilità certamente preesistente e non manifestatasi a ridosso dell'incontro. Chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità dell'A.S.D. Minerva C5 per la mancata disputa della partita, con conseguente attribuzione della vittoria alla medesima.

          La società controinteressata ha fatto pervenire rituali controdeduzioni con cui sosteneva l'impossibilità di disputa dell'incontro per causa ad essa non imputabile, in quanto, tra l'altro, l'U.S. Pallamano, informalmente a conoscenza dell'affidamento temporaneo del campo da parte del Comune e in virtù degli accordi verbali con l'ente, aveva garantito all'A.S.D. Minerva C5 la disponibilità dell'impianto, salvo, poi, revocarla a seguito della comunicazione p.e.c. dell'amministrazione (allegata).

          La Corte d'Appello Territoriale, dichiarava l'inammissibilità del gravame per violazione del termine di cui all'art. 76 comma 5 C.G.S. con decisione del 18.11.2019  annullata dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, che rimetteva gli atti all'organo territoriale. Fissata la nuova udienza di trattazione, la Corte d'Appello Territoriale, considerata la mancata comparizione delle parti e rilevato che la società Invicta 2005 Futsal aveva fatto pervenire rituale memoria difensiva senza fornire prova dell'avvenuto invio alla controparte e che, pertanto, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'atto doveva essere portato a conoscenza della società controinteressata, disponeva il rinvio per la discussione del ricorso all’udienza del 9.3.2020, ore 16, mandando alla Segreteria di comunicare la detta memoria all'A.S.D. Minerva C5 e copia della decisione ad entrambe le società. In data 3.4.2020 la società controinteressata faceva pervenire memorie autorizza alle quali replicava la società ricorrente con memoria del 4.3.2020, ma l'udienza veniva annullata dalla Corte a causa dell'emergenza Covid e, successivamente, fissata al 22.6.2020 per gli stessi incombenti

Osserva la Corte che, sulla base degli atti ufficiali in possesso del Comitato, degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nel corso dell'intero giudizio, l'appello deve essere accolto, con conseguente integrale riforma del provvedimento impugnato.

Risulta, infatti, dalla comunicazione del Comune di Chieti dell'8.11.2019 (all. 4  A.S.D. Invicta 2005 Futsal) che: “ …. con verbale del 25.102019, il Responsabile Unico del Procedimento il 25.10.2019, ha provveduto alla consegna dell'impianto sportivo, con la precisazione che la data di effettivo inizio della gestione dell'impianto sportivo è prevista solo dopo l'esecuzione dei lavori e presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco della scia antincendio, obbligando pertanto l'Associazione Sportiva  (A.S.D. Pallamano Chieti, n.d.r.) ad eseguire, preliminarmente all'utilizzo, le lavorazioni volte al conseguimento  del CPI …. “. Ne segue che l'inagibilità dell'impianto era ben nota alla A.S.D. Minerva C5 ben prima del 19.10.2019, data nella quale avrebbe dovuto disputarsi l'incontro, tanto è vero che il campo ufficiale scelto di volta in volta per le gare precedenti a quella in esame é risultato essere sempre diverso dal Pala Santa Filomena, previa tempestiva comunicazione, nel caso di specie non effettuata, di variazione del campo al competente C.R.A., dal che l'inesistenza dell'invocata causa di forza maggiore.

 

          Per questi motivi, la Corte

 

DELIBERA

 

di accogliere l’appello e, per l'effetto, in totale riforma della decisione impugnata, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società controinteressata con il seguente punteggio: Minerva C5 / A.S.D. Invicta 2005 Futsal 0 – 6, oltre alla sanzione pecuniaria di € 200,00 prevista dalla normativa di riferimento per la prima rinuncia e alla penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato di qualificazione prima fase della corrente stagione sportiva.

          Dispone accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.

 

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