C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 22/06/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E AMMENDA DI € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. / OVIDIANA SULMONA, DISPUTATA IL 24.2.20 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE , GIRONE “A” (C.U. n° 54 del 27.2.2020 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E AMMENDA DI € 300,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. CAPISTRELLO A.S.D. / OVIDIANA SULMONA, DISPUTATA IL 24.2.20 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE , GIRONE “A” (C.U. n° 54 del 27.2.2020 – C.R.A.).

Con appello proposto a mezzo p.e.c., la società U.S. Capistrello A.S.D. ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. nei confronti di entrambe le società, stante la responsabilità dei calciatori e dei sostenitori delle medesime per la sospensione della gara.

          La società appellante ha dedotto l’ingiustizia delle sanzioni, chiedendone la revoca, in quanto soltanto i calciatori della squadra avversaria avevano iniziato e portato a termine l'aggressione che aveva determinato il venire meno delle condizioni per proseguire l'0incontro.

          Osserva preliminarmente la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in quanto non conforme alla normativa di riferimento e, segnatamente, all'art. 76 commi 2 e 3  C.G.S. (“2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve  essere  depositato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  presso  la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”).

          Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,

DELIBERA

l'inammissibilità dell’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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