C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 05/12/2019 – Delibera – Gara del 24/11/2019 CANISTRO – AIELLI 2015
Gara del 24/11/2019 CANISTRO - AIELLI 2015
Il Giudice Sportivo
- Visto il ricorso della A.S.D. Aielli 2015, ritualmente e tempestivamente notificato, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 5 a 2, per una presunta posizione irregolare di un calciatore della squadra avversaria. Nello specifico, la società ospitante avrebbe fatto prendere parte all'incontro un giocatore non inserito in distinta, subentrato nel corso del secondo con il numero di maglia 0. Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della F.C.D. Canistro per effetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..
- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
- Nella fattispecie in esame, infatti, le circostanze riferite nel ricorso non sono riscontrabili nel referto ufficiale di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del vigente C.G.S., perché la distinta dei giocatori della Società Canistro, allegata al rapporto arbitrale, pur riportando alcune correzioni risulta sufficientemente chiara nell'indicare che il calciatore con il numero di maglia 0 era il sig. Alfano Samuele, nato il 28.05.1998, regolarmente tesserato. Né sono emersi elementi tali da far ipotizzare anomalie nelle formalità di riconoscimento dei giocatori prima della gara.
- Rilevato che la copia della distinta calciatori consegnata alla Società ospite ed allegata al presente ricorso contiene una numerazione delle maglie dei giocatori parzialmente diversa da quella consegnata all'arbitro, non riportando le correzioni delle numerazioni del calciatore sopra indicato.
- Tenuto conto che la Società Aielli è stata indubbiamente tratta in inganno dall'errata compilazione della distinta calciatori a lei consegnata, inducendola a presentare ricorso avverso la regolarità della gara.
- Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 33 del 28.11.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, co. 6, 65 e 67 C.G.S.,
Delibera
1) di respingere il reclamo della A.S.D. Aielli perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
2) di convalidare il risultato conseguito sul campo;
3) di inibire il dirigente accompagnatore della Società Canistro sig. Cesareo Giacomo fino al 11.12.2019, per l'errata compilazione della distinta dei calciatori;
4) di comminare alla F.C.D. Canistro l'ammenda di Euro 100,00, per la medesima motivazione di cui al punto precedente.