C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 23/01/2020 – Delibera – Gara del 12/ 1/2020 D ANNUNZIO PESCARA – ATESSA MARIO TANO

Gara del 12/ 1/2020 D ANNUNZIO PESCARA - ATESSA MARIO TANO

Il Giudice Sportivo

 = visto il ricorso della A.S.D. Atessa Mario Tano, ritualmente preannunciato e depositato nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 3 a 0, poiché la A.S.D. D'Annunzio Pescara avrebbe effettuato un numero di sostituzioni maggiore di quelle ammesse dalle vigenti disposizioni federali;

 = esaminato il rapporto arbitrale, nel quale si riferisce che la Società D'Annunzio Pescara nel corso dell'incontro ha provveduto ad effettuare otto sostituzioni, con ciò contravvenendo alle norme federali vigenti (art. 74 N.O.I.F. e C.U. nº 1 SGS) che per le gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, consentono un numero massimo di sette sostituzioni;

= accertato, pertanto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

= tenuto conto che la Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato controdeduzioni entro i termini ivi stabiliti;

 = visti l'art. 74 delle N.O.I.F. e gli artt. 10, co. 6 lett. a), e 67 del vigente C.G.S.;

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 45 del 16.01.2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

Delibera

1. di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. D'Annunzio Pescara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. Atessa Mario Tano;

2. di accreditare la tassa di reclamo.

 

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