C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 04/06/2020 – Delibera – Gara del 29/ 2/2020 VIS CERRATINA – CEPAGATTI

Gara del 29/ 2/2020 VIS CERRATINA - CEPAGATTI

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso che la Soc. ASD Cepagatti ha presentato avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 3 a 2, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro.

Deduce, in particolare, la Società ricorrente che " Nel secondo tempo della suddetta gara (circa 15º minuto), l'arbitro Sig. Dumea Alessio allontanava dal terreno di gioco il guardalinee di parte della società ospite Sig. Tacconelli Mario. A seguito del suo allontanamento l'arbitro faceva riprendere la gara senza chiedere alla squadra ospite(CEPAGATTI) di sostituire il guardalinee e ripristinare la corretta regolarità dello svolgimento della gara. La partita proseguiva per circa 10 minuti senza la presenza del guardalinee di parte ospite ".

Sostiene, inoltre, che tali avvenimenti sarebbero avvenuti in presenza di numerosi testimoni tra i quali due Commissari di Campo.

- Preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S..

- Esaminato il referto di gara, nel quale si riporta che l'assistente diparte della Società Cepagatti, sig. Tacconelli Mario, è stato espulso al minuto 41º del secondo tempo (e non al 15º minuto del s.t., come invece sostenuto nel ricorso).

- Esaminato, altresì, il supplemento di rapporto dell'arbitro, nel quale questi riferisce quanto segue: " Ad integrazione del precedente rapporto preciso che al 41 del 2 tempo dopo l'espulsione dell'assistente di parte del Cepagatti, Tacconelli Mario, chiedevo all'unico componente, l'allenatore Cipollone Cristian, che era rimasto in panchina in quanto avevo espulso il dirigente D'Agostino Mirco che venisse messo a disposizione un altro tesserato a svolgere le funzioni dell'assistente di parte espulso. Riprendevo erroneamente il gioco senza assicurarmi che la sostituzione fosse avvenuta, la stessa avvenuta dopo circa due minuti dalla ripresa del gioco con un calciatore di riserva".

- Considerato che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro.

- Visto l'art. 63, comma 5, delle N.O.I.F. a mente del quale "Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara".

- Tenuto conto che ai sensi della Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio una gara non può proseguire in caso di mancata sostituzione di un assistente di parte che, per qualsiasi ragione, ha abbandonato l'incarico.

- Osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'"errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara;

2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Pertanto, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non può limitarsi a prendere atto dell'errore, ma deve comunque valutare se lo stesso ha effettivamente influito sul regolare svolgimento della gara. Nella fattispecie in esame, in ossequio al principio di "effettività" dell'errore, è ragionevole ritenere che le circostanze riferite, pur concretizzando un errore tecnico, non abbiano influito in maniera rilevante sul regolare svolgimento della gara, poiché dagli atti ufficiali di gara non emergono circostanze tali da far ritenere che la Società reclamante possa essere stata svantaggiata dalla momentanea assenza del guardalinee di parte, tenendo anche conto anche del fatto che l'anomalia (cioè la temporanea inosservanza dell'art. 63, comma 5,delle N.O.I.F. e della Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio) si è concretizzata per un tempo molto limitato (circa 2 minuti di gioco, come riferito nel supplemento di rapporto dell'arbitro, fonte privilegiata di prova a mente dell'art. 35 del C.G.S.).

D'altro canto, non si può non rilevare che di un eventuale accoglimento del presente gravame ne trarrebbe vantaggio proprio la squadra che, attardandosi a sostituire l'assistente di parte espulso, ha contribuito a determinare l'errore dell'arbitro, la quale tra l'altro al momento dell'episodio era in svantaggio con il risultato di 3 a 2 ed il risultato non è cambiato fino al termine dell'incontro. Va chiarito, infine, che a mente dell'art. 61 del CGS i rapporti ufficiali di gara costituiscono l'unico mezzo di prova,per di più privilegiata, utilizzabile dal Giudice Sportivo,dovendosi escludere l'ammissione di prove testimoniali, inconciliabili con il carattere dell'immediatezza del procedimento di primo grado (v.art 49,co. 8, art. 60, co. 5, e art. 68, co. 1, CGS, in combinato disposto).

- Per le ragioni innanzi esposte il reclamo non può essere accolto.

Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 55 del 5/3/2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, co. 5), 65,co.1) lett.b),67 e 68 C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della A.S.D. CEPAGATTI perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

b)di convalidare il risultato conseguito sul campo Vis Cerratina / Cepagatti 3 a 2.

 

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