C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 04/06/2020 – Delibera – Gara del 3/ 3/2020 NEROSTELLATI 1910 – TAGLIACOZZO 1923

Gara del 3/ 3/2020 NEROSTELLATI 1910 - TAGLIACOZZO 1923

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso della ASD Tagliacozzo 1923, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa Società chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 2, deducendo che la A.S.D. Nerostellati 1910 avrebbe violato le norme federali che impongono un limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato controdeduzioni entro i termini ivi stabiliti.

- Tenuto conto che con C.U. L.N.D. n. 1 del 1.07.2019 è stato consentito alle Società partecipanti al Campionato Juniores d'Elite di impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2000 in poi, disponendo che "L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni".

- Esaminato il referto di gara dal quale si evince che la Società Nerostellati 1910 durante l'incontro ha impiegato quattro "fuori quota" ed in particolare i calciatori Kourouma Al Hassane, nato il 9.05.2000, Palmerini Giuseppe, nato il 26.07.2000, Prencipe Gianluca, nato il 29.02.2000, e Palombizio Andrea, nato l' 11.09.2000.

- Accertata, pertanto, la violazione della richiamata disposizione federale da parte della Società Nerostellati 1910, dovendosi pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara con conseguente applicazione della sanzione sportiva prevista dall'art. 10, comma 6, del nuovo C.G.S..

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 55 del 5 marzo 2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 10, 65 e 67 del nuovo C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla ASD Nerostellati 1910 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Nerostellati 1910 / Tagliacozzo 1923: 0 a 3;

2) di accreditare la tassa reclamo.

 

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