C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. PACE GIANLUCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF ( SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL TECNICO BERNARDI ALBERTO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 PARTECIPANTE AL CAMPIONATO ECCELLENZA ABRUZZO SENZA CHE LO STESSO FOSSE REGOLARMENTE TESSERATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FIGC PER STESSA SOCIETÀ; DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PACE GIANLUCA ED AL TECNICO BERNARDI ALBERTO, COME ANALITICAMENTE DESCRITTE NELLA PARTE MOTIVA.

DEFERIMENTO:

DEL SIG. PACE GIANLUCA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1  DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF (  SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL TECNICO BERNARDI ALBERTO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 PARTECIPANTE AL CAMPIONATO ECCELLENZA ABRUZZO SENZA CHE LO STESSO FOSSE REGOLARMENTE TESSERATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FIGC  PER STESSA SOCIETÀ;

DELLA SOCIETÀ U.S.D. NEROSTELLATI 1910 LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PACE GIANLUCA ED AL TECNICO BERNARDI ALBERTO, COME ANALITICAMENTE DESCRITTE NELLA PARTE MOTIVA.

Con nota del 17.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con raccomandate regolarmente notificate a mezzo PEC, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 21.10.19, alle ore 17,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva nonostante la ritualità della notifica né faceva pervenire scritti difensivi.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Pace Gianluca, ammenda di € 600,00 per la società U.S.D. NEROSTELLATI 1910

Osserva il Tribunale come la responsabilità dei soggetti deferiti emerga per tabulas dalla documentazione in possesso del Comitato; risulta infatti, che il tecnico Bernardi Alberto abbia svolto l’attività di allenatore della prima squadra di detta società senza esserne regolarmente tesserato presso il settore tecnico della FIGC. A conferma della circostanza vi è in atti comunicazione del Presidente Pace Gianluca, inviata l’8.08.19 alla Procura Federale con il quale lo stesso riconosce che per mera dimenticanza della segreteria societaria il documento di esonero di Francesco Saccoccia non è stato inviato e che tale mancato invio “ha portato ad un erronea procedura” nel tesseramento del sig. Bernardi Alberto. Il Tribunale ritiene congruo l’irrogazione delle sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni: mesi 5 di inibizione per Pace Gianluca ed ammenda di € 500,00 per la società U.S.D. NEROSTELLATI 1910.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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