C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/10/2019 – Delibera – DEL SIG. SALVATORE MENAGUALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 39 LETT. D) E DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DISPUTATE IL 10 E IL 17 FEBBRAIO 2019, DI FATTO ASSUNTO, IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE E DELL’ISCRIZIONE AD ALBI, ELENCHI O RUOLI DEL SETTORE TECNICO, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO, PER COME RISULTA DALL’ANAGRAFICA FEDERALE, DOVE È CENSITO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA IN ATTI; DEL SIG. GIANCARLO DI FLAVIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 39 LETT. D) E DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DISPUTATE IL 10 E IL 17 FEBBRAIO 2019, IL RUOLO DI ALLENATORE RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D. VENISSE, DI FATTO, ESERCITATO DAL SIG. SALVATORE MENAGUALE, SOGGETTO NON ISCRITTO NEI RUOLI, SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO E TESSERATO PER LA SOCIETÀ IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PER COME RISULTA DALL’ANAGRAFICA FEDERALE NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA IN ATTI; DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, DESCRITTI IN NARRATIVA.

DEL SIG. SALVATORE MENAGUALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, TESSERATO QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL PREVIGENTE C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 39 LETT. D) E DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DISPUTATE IL 10 E IL 17 FEBBRAIO 2019, DI FATTO ASSUNTO, IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE E DELL’ISCRIZIONE AD ALBI, ELENCHI O RUOLI DEL SETTORE TECNICO, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO, PER COME RISULTA DALL’ANAGRAFICA FEDERALE, DOVE È CENSITO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA IN ATTI;

DEL SIG. GIANCARLO DI FLAVIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 39 LETT. D) E DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE, IN OCCASIONE DELLE PARTITE DISPUTATE IL 10 E IL 17 FEBBRAIO 2019, IL RUOLO DI ALLENATORE RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D. VENISSE, DI FATTO, ESERCITATO DAL SIG. SALVATORE MENAGUALE, SOGGETTO NON ISCRITTO NEI RUOLI, SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO E TESSERATO PER LA SOCIETÀ IN QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, PER COME RISULTA DALL’ANAGRAFICA FEDERALE NONCHÉ DALLE DISTINTE DI GARA IN ATTI;

DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, DESCRITTI IN NARRATIVA.

          Con nota del 18.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con notifiche regolarmente avvenute a mezzo fax , venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 21.10.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, il sig. Bosica Giovanni vice presidente della A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO, essendo inibito il suo presidente,  il sig. Candeloro Domenico, segretario della stessa società,  mentre nessuno è comparso per il  Salvatore Menaguale, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 1 e 15 giorni per i signori Salvatore Menaguale e Giancarlo Di Flaviano ammenda di € 150,00 per la società A.S.D. Castelnuovo Vomano

I soggetti deferiti presenti hanno chiesto il proscioglimento da tutti gli addebiti sul presupposto che Menaguale Salvatore nulla aveva a che vedere con Menaguale Matteo, erroneamente indicato tra le persone coinvolte nel procedimento visto che era stato indicato dalla Procura come risultante dalle visure degli atti in possesso del Comitato,mentre il sig. Salvatore Menaguale è stato sempre indicato ed ha svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale per tutto il campionato decorso. Hanno altresì precisato che, dopo l’esonero del precedente allenatore e prima che venisse nominato il nuovo allenatore, lo stesso non ha mai svolto di fatto tale funzioni.         

Osserva il Tribunale, che i soggetti deferiti devono essere prosciolti da ogni addebito in quanto, dall’istruttoria svolta dalla Procura Federale, erroneamente risulta indicato altro soggetto con il cognome uguale ma con il nome diverso da quello oggetto del presente deferimento. Deve poi sottolinearsi che non potrebbe in ogni caso considerarsi prova pacifica della responsabilità dello stesso Menaguale Salvatore il particolare che sia stato indicato da notizie di stampa come allenatore per le due partite oggetto di contestazione in quanto le stesse notizie non costituiscono evidentemente un atto ufficiale di cui tenere conto. Va per contro evidenziato che, dalle distinte di gara, il Menaguale è stato effettivamente indicato come dirigente accompagnatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, delibera di prosciogliere dagli addebiti contestati i soggetti deferiti.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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