C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. CIANCI NICOLA, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI LUPO GIUSEPPE E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C. R. ABRUZZO, UTILIZZANDO, A TAL FINE, LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO; AL SIG. LUPO GIUSEPPE, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI CIANCI NICOLA E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C. R. ABRUZZO, UTILIZZANDO A TAL FINE LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO.

DEFERIMENTO:

DEL SIG. CIANCI NICOLA, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI LUPO GIUSEPPE E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C. R. ABRUZZO, UTILIZZANDO, A TAL FINE, LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO;

AL SIG. LUPO GIUSEPPE, TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE, PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI CIANCI NICOLA E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C. R. ABRUZZO, UTILIZZANDO A TAL FINE LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO.

Con nota del 27.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con raccomandate regolarmente notificate a mezzo PEC, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 28.10.19, alle ore 17,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale nonché il difensore del sig. Cianci Nicola il quale avanzava richiesta di differimento essendo quest’ultimo impedito  a comparire per ragioni di lavoro. Nessuno compariva il calciatore Lupo Giuseppe il quale veniva dichiarato contumace.

Il Presidente del Tribunale, dava atto che, con comunicato ufficiale 105/AA della FIGC del 18.10.2019, veniva pubblicato l’accordo raggiunto tra la stessa Procura ed i signori Roberto Lazzaro, Alessio Ciancaglini e la società AC Scerni per l’applicazione delle sanzioni mediante patteggiamento ex art. 126 CGS.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento quanto alla posizione dei calciatori e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità del sig. Lupo Giuseppe e del sig. Cianci Nicola chiedendo l’irrogazione nei loro confronti della sanzione di mesi 6 di squalifica per ciascuno di essi.

Il difensore del Cianci, nel ribadire la richiesta di rinvio per lo stesso, concludeva per l’applicazione di una sanzione minima tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo della Società e del suo Presidente.  

Osserva il Tribunale, che, preliminarmente, debba darsi atto del patteggiamento intervenuto in sede di indagini tra la Procura ed signori Roberto Lazzaro, Alessio Ciancaglini e la società AC Scerni ex art. 126 CGS. Per quanto concerne la richiesta di rinvio avanzata del calciatore Cianci, il Tribunale ritiene di non accogliere tale richiesta sul presupposto che le ragioni dello stesso potevano essere formalizzate in una memoria difensiva, oggi non pervenuta, e che le ragioni di celerità imposte sia dal precedente Codice di Giustizia Sportiva che da quello attuale non consentono rinvii. Va inoltre aggiunto che la richiesta avanzata  è priva di valido supporto documentale del preteso impedimento.

Quanto al merito, ritiene il Tribunale che la responsabilità degli stessi calciatori sia documentalmente provata e che agli stessi debba essere applicata la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica ai calciatori Cianci Nicola e Lupo Giuseppe la sanzione della squalifica di mesi cinque ciascuno.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it