C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 11/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER L’OMESSO REGOLARE TESSERAMENTO QUALE TECNICO ABILITATO DEL SIG. PULSONE MARIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. CHE, TESTUALMENTE, RECITA: “E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D, AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E B DEL CALCIO FEMMINILE E DEL CALCIO A CINQUE, AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, DI PROMOZIONE, DI 1A E 2A CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE”, PER AVER CONSENTITO AL SIG. PULSONE MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO, NONCHÉ PER AVER COMUNQUE OMESSO DI AFFIDARE LA CONDUZIONE AD UN ALLENATORE TESSERATO ED ABILITATO DAL SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE MUNITO DI LEGALE RAPPRESENTANZA NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA.
DEFERIMENTO:
DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER L'OMESSO REGOLARE TESSERAMENTO QUALE TECNICO ABILITATO DEL SIG. PULSONE MARIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. CHE, TESTUALMENTE, RECITA: “E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D, AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E B DEL CALCIO FEMMINILE E DEL CALCIO A CINQUE, AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, DI PROMOZIONE, DI 1A E 2A CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE”, PER AVER CONSENTITO AL SIG. PULSONE MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO, NONCHÉ PER AVER COMUNQUE OMESSO DI AFFIDARE LA CONDUZIONE AD UN ALLENATORE TESSERATO ED ABILITATO DAL SETTORE TECNICO;
DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE MUNITO DI LEGALE RAPPRESENTANZA NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA.
Con note del 25.9.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.
Con raccomandate aa.rr. regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’11.11.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.
All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva nonostante la ritualità della notifica né faceva pervenire scritti difensivi.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Spagnoli Tommaso, ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. Pacentro Calcio.
Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge “per tabulas” dalla documentazione in possesso del Comitato risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale. Dalla Stessa si evince che il sig. Pulsone Mario abbia svolto l’attività di allenatore della prima squadra di detta società senza essere regolarmente tesserato presso il settore tecnico della F.I.G.C. Agli stessi soggetti ritiene equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi cinque di inibizione al sig. Spagnoli Tommaso; ammenda di € 500,00 per la società A.S.D. Pacentro Calcio.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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