C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 18/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. DI DONATO MASSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C., NELLA STAGIONE 2018/2019, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 1 COMMA DELLE N.O.I.F. CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE CONSENTITO, PERMESSO E AUTORIZZATO, NELLA SUA QUALITÀ, DI AFFIDARE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018 SINO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA, AL SIGNOR EMANUELE BONELLI, CALCIATORE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA PER LA SUINDICATA CATEGORIA, IN QUANTO PRIVO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA GIÀ RICHIAMATA DISPOSIZIONE FEDERALE; DEL SIG. EMANUELE BONELLI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 CON LA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C. QUALE CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE ASSUNTO SENZA AVERNE TITOLO, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, IN ASSENZA DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, COMPARENDO COME CALCIATORE NELLE DISTINTE DELLE GARE:

DEFERIMENTO:

DEL SIG. DI DONATO MASSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C., NELLA STAGIONE 2018/2019, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 1 COMMA DELLE N.O.I.F. CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE CONSENTITO, PERMESSO E AUTORIZZATO, NELLA SUA QUALITÀ, DI AFFIDARE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018 SINO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA, AL SIGNOR EMANUELE BONELLI, CALCIATORE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA PER LA SUINDICATA CATEGORIA, IN QUANTO PRIVO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA GIÀ RICHIAMATA DISPOSIZIONE FEDERALE;

DEL SIG. EMANUELE BONELLI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 CON LA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C. QUALE CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE ASSUNTO SENZA AVERNE TITOLO, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, IN ASSENZA DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, COMPARENDO COME CALCIATORE NELLE DISTINTE DELLE GARE:

1.1 U.S.D. Fresa calcio - A.S.D. Casalincontrada FC del 16.09.2018

1.2 A.S.D. Casalincontrada FC – U.S.D. Tollese calcio del 23.09.2018

1.3 A.S.D. Roccaspinalveti - A.S.D. Casalincontrada FC del 30.09.2018

1.4 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Atletico Francavilla del 07.10.2018

1.5 A.S.D. Palena -A.S.D. Casalincontrada FC del 14.10.2018

1.6 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Atessa MarioTano del 21.10.2018

1.7 A.D.S. Rapino Calcio - A.S.D. Casalincontrada FC del 28.10.2018

1.8 A.S.D. Casalincontrada FC – A.S.D. Athletic Lanciano del 04.11.2018

1.9 F.C.D. Pretoro calcio - A.S.D. Casalincontrada FC del 11.11.2018

1.10 A.S.D. Casalincontrada F.C. – Trigno Celenza del 18.11.2018

1.11 A.C. Scerni - A.S.D. Casalincontrada FC del 25.11.2018

1.12 A.S.D. Paglieta - A.S.D. Casalincontrada FC del 16.12.2018

1.13 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.D.S. San Vito 83 LND del 23.12.2018

1.14 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Real Casale del 29.12.2018

1.15 Virtus Ortona - A.S.D. Casalincontrada F.C. del 05.01.2019

1.16 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Palombaro Calcio1975 del 23.01.2019

1.17 A.S.D. Casalincontrada F.C. – U.S.D. Fresa calcio del 20.01.2019

1.18 U.S.D. Tollese calcio - A.S.D. Casalincontrada FC del 27.01.2019

1.19 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Roccaspinalveti del 03.02.2019

1.20 ASD Atletico Francavilla - A.S.D. Casalincontrada FC del 09.02.2019

1.21 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Palena del 17.02.2019

1.22 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Rapino calcio del 03.03.2019

1.23 A.S.D. Casalincontrada F.C. – F.C.D. Pretoro calcio del 17.03.2019

1.24 ASD Trigno Celenza - A.S.D. Casalincontrada FC del 24.03.2019

1.25 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Paglieta del 28.04.2019

1.26 A.S.D. San Vito 83 L.N.D. - A.S.D. Casalincontrada FC del 01.05.2019

1.27 A.S.D. Casalincontrada F.C. – A.S.D. Virtus Ortona del 05.05.2019;

DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASALINCONTRADA F.C. LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SIGG.RI DI DONATO MASSIMO (PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C.), EMANUELE BONELLI (CALCIATORE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C.) E WILLIAM CAPONE (ALLENATORE DILETTANTE);

Con nota del 2.10.2019, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.

Con raccomandate rr.rr. del 14.10.2019 regolarmente notificate a mezzo posta, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva a loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 18.11.2019, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, peraltro non pervenuti.

Nessuno compariva per i soggetti deferiti e il rappresentante della Procura Federale, comparso all’udienza chiedeva, quindi, affermarsi la responsabilità degli stessi ed applicarsi nei loro confronti le seguenti sanzioni: ai sigg.ri Di Donato Massimo e Bonelli Emanuele mesi sei di inibizione ciascuno; alla società A.S.D. Casalincontrada € 600,00 di ammenda.

Osserva il Tribunale, che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, apparendo sintomatico in tal senso anche il contegno processuale adottato di non fornire alcuna giustificazione rispetto alle contestazioni mosse. Appare equo applicare nei confronti dei suddetti, anche in considerazione della categoria di appartenenza, le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai sigg.ri Di Donato Massimo e Bonelli Emanuele mesi tre di inibizione ciascuno e alla società A.S.D. Casalincontrada quella dell’ammenda di € 300,00.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

 

 

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