C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. VITTORIO GASPARI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLO 69566) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. FELICE FRANCO NICOLA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO DI 1^ CATEGORIA NELLE GARE DEL 24.10.2018 (TRIGNO CELENZA – RAPINO) E DEL 28.10.2018 (TRIGNO CELENZA – REAL CASALE) SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO CON QUEST’ULTIMA. IL TESSERAMENTO CON LA A.S.D. TRIGNO CELENZA È INFATTI AVVENUTO IN DATA 20.11.2018; DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLA 69566) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIG.RI FELICE FRANCO NICOLA E VITTORIO GASPARI, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E COMUNQUE NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEFERIMENTO:

DEL SIG. VITTORIO GASPARI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLO 69566) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART.  38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. FELICE FRANCO NICOLA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO DI 1^ CATEGORIA NELLE GARE DEL 24.10.2018 (TRIGNO CELENZA – RAPINO) E DEL 28.10.2018 (TRIGNO CELENZA – REAL CASALE) SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO CON QUEST’ULTIMA. IL TESSERAMENTO CON LA A.S.D. TRIGNO CELENZA È INFATTI AVVENUTO IN DATA 20.11.2018;

DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLA 69566) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIG.RI FELICE FRANCO NICOLA E VITTORIO GASPARI, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E COMUNQUE NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

          Con note del 9.10.19, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo fax, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 25.11.19, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva nonostante la ritualità della notifica, né faceva pervenire scritti difensivi.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, come da separato foglio allegato al verbale d’udienza, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 4 e giorni quindici di inibizione per Gaspari Vittorio e ammenda di € 450,00 per la società A.S.D. Trigno Celenza.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge “per tabulas” dalla documentazione risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale. Dalla stessa si evince che il sig. Felice Franco abbia svolto l’attività di allenatore della prima squadra di detta società in data antecedente al 20.11.2018 – data di tesseramento del medesimo – .

 

Ritiene equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo, tenuto conto che il tesseramento è comunque avvenuto anche se in ritardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione al sig. Gaspari Vittorio; ammenda di € 300,00 per la società A.S.D. Trigno Celenza.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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