C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 09/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. ALFIERI PIERLUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL TECNICO CIARROCCHI AMEDEO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A REGIONE ABRUZZO SENZA CHE LO STESSO FOSSE ANCORA REGOLARMENTE TESSERATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FIGC PER LA STESSA SOCIETÀ (TESSERAMENTO PERFEZIONATO IL 19.12.2018); DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI ALFIERI PIERLUIGI ED AL TECNICO CIARROCCHI AMEDEO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ MEDESIMA.
DEFERIMENTO:
DEL SIG. ALFIERI PIERLUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT'OMERO PALMENSE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL TECNICO CIARROCCHI AMEDEO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT'OMERO PALMENSE PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A REGIONE ABRUZZO SENZA CHE LO STESSO FOSSE ANCORA REGOLARMENTE TESSERATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FIGC PER LA STESSA SOCIETÀ (TESSERAMENTO PERFEZIONATO IL 19.12.2018);
DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI ALFIERI PIERLUIGI ED AL TECNICO CIARROCCHI AMEDEO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ MEDESIMA.
Con nota dell’8.11.2019, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate.
Con raccomandate rr.rr. del 14.11.2019 regolarmente notificate a mezzo posta, veniva contestata ai soggetti deferiti la violazione di cui sopra e veniva a loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.12.2019, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, peraltro non pervenuti.
All’udienza compariva l’attuale Presidente della società A.S.D. Sant’Omero Palmense, il quale chiedeva di essere ammesso a patteggiare la sanzione per la società, mentre non compariva il sig. Alfieri Pierluigi, nonostante la rituale notificazione dell’atto di contestazione.
Le parti convenivano l’applicazione della sanzione di € 300,00 di ammenda per la società, ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.
Lo stesso rappresentante della procura chiedeva, invece, affermarsi la responsabilità del sig. Alfieri Pierluigi ed applicarsi allo stesso la sanzione di mesi tre di inibizione.
Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità della sanzione concordata, applica nei confronti della A.S.D. Sant’Omero Palmense € 300,00 di ammenda.
Per quanto concerne la posizione del soggetto deferito non comparso, il Tribunale ritiene equo irrogare la sanzione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti l’ammenda di € 300,00 per la A.S.D. Sant’Omero Palmense. Applica, inoltre, la sanzione di mesi due di inibizione al sig. Alfieri Pierluigi.
Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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