F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 135/CSA pubblicata il 07 Gennaio 2022 – A.S.D. Aurora Alto Casertano
Decisione n. 135/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 123/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Alberto Urso – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 123/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Aurora Alto Casertano, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 11/CS del 6.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.12.2021, l’Avv. Fabio Di
Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo ex art. 71 C.G.S., preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Aurora Alto Casertano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 6.12.2021 (Com. Uff. n. 11/CS) con la quale è stata irrogata ad essa società l’ammenda di € 2.000,00 con diffida, “per aver, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori posizionati dietro ad un A.A. lanciato alcuni sputi all’indirizzo del medesimo, quattro dei quali lo colpivano alla nuca. Nella circostanza gli rivolgevano espressioni offensive e intimidatorie. Sanzione così determinata in ragione della manifesta violazione della misura di contenimento della pandemia da Covid-19”.
Episodio occorso in occasione della gara Aurora Alto Casertano - Castelfidardo disputata il 5.12.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D.
Il provvedimento del Giudice Sportivo è stato adottato sulla base del referto dell’Assistente dell’Arbitro n. 1, ove si legge che “dal 40esimo del secondo tempo fino alla fine della partita, alcuni tifosi riconducibili alla squadra ospitante si mettevano dietro di me e mi sputavano diverse volte sulla nuca, insultandomi con frasi del tipo figlio di puttana, tua madre è una puttana, devi morire, ti aspettiamo qui, ti seguiamo fino a casa, sei morto”.
La reclamante lamenta innanzi tutto l’eccessiva severità della sanzione comminatale dal Giudice Sportivo, il quale non avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti previste dall’art. 29 C.G.S.. In particolare, sostiene essa reclamante: 1) di aver adottato tutte le necessarie misure di prevenzione in materia di Pubblica di Sicurezza e di diffusione della pandemia Covid 19 (ingresso contingentato, controllo del Green Pass e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale); 2) di aver attivamente cooperato con le Forze dell’Ordine, sollecitando il loro intervento nei confronti di un unico facinoroso presente tra il pubblico, difatti prontamente allontanato; 3) di aver vietato al soggetto in questione di accedere allo stadio anche per il futuro, riservandosi di segnalarne la presenza in trasferta alla società ospitante. Evidenzia altresì la correttezza di tutto il resto del pubblico e l’assenza di precedenti sanzioni disciplinari riferibili al comportamento dei propri sostenitori.
Quanto allo sputo, la reclamante dubita che l’Assistente dell’Arbitro possa esserne stato effettivamente attinto, sia perché confondibile con le gocce di pioggia che in quel momento cadevano, sia per la notevole distanza tra tribuna e campo di gioco, peraltro divisi da una recinzione alta 2,5 mt., sia per “il regolare utilizzo della mascherina da parte del soggetto”. Conclude quindi per l’accoglimento del reclamo, con riduzione dell’ammenda a € 500,00 come previsto dall’art. 25, comma 7, C.G.S..
Il reclamo è stato trattato nella riunione del 22.12.2021 e deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della A.S.D. Aurora Alto Casertano è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Preliminarmente, va rilevato che nessuna delle attenuanti specifiche ex art. 29 C.G.S. invocate dalla reclamante, sia con riferimento alle misure di prevenzione dalla medesima adottate, sia in relazione al comportamento del pubblico, trova alcun riscontro probatorio negli atti del reclamo (salvo l’irrilevante, perché routinaria, richiesta di presenza della Forza Pubblica in occasione della gara), per essere le stesse rimaste nulla più che al livello di mera enunciazione.
Ciò premesso, rimaste altresì indimostrate tanto la riferibilità degli episodi ad un unico tifoso facinoroso, quanto le misure adottate nei confronti del medesimo, anche le perplessità manifestate dalla reclamante circa uno sputo che avrebbe attinto l’Assistente dell’Arbitro n. 1 sono smentite dalla chiarissima refertazione di quest’ultimo (“alcuni tifosi riconducibili alla squadra ospitante si mettevano dietro di me e mi sputavano diverse volte sulla nuca”), la cui rilevanza probatoria ex art. 61, comma 1, C.G.S., non risulta minimante scalfita dalle circostanze genericamente addotte dalla reclamante.
Quanto alla contestata violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid 19 da parte dei tifosi della società ospitante, la stessa deve ritenersi in re ipsa nell’episodio dei reiterati sputi, questi ultimi ovviamente incompatibili con l’uso della mascherina da parte di un singolo o più tifosi e comunque potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica, oltre che del valente ufficiale di gara, ciò nonostante rimasto al suo posto.
In un quadro siffatto, appare congrua la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, proprio in applicazione della disposizione (art. 25, comma 7, C.G.S.) invocata dalla società reclamante.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce