Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0049/CSA del 14 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 22.10.2024
Impugnazione – istanza: - Virtus Francavilla Calcio SSD ARL
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore "Per avere, a gioco fermo, calpestato volontariamente la caviglia di un calciatore avversario;”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0032/CSA del 8 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 15 ottobre 2024
Impugnazione – istanza: - Ravenna FC 1913 SSD ARL
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore perché a gioco in svolgimento colpiva con un pugno sulla nuca un calciatore avversario. Questo riusciva a proseguire la gara senza conseguenze”….La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 38, comma 1, C.G.S., e va quindi confermata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0021/CSA del 25 Ottobre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 25 del 24 settembre 2024
Impugnazione – istanza: - Martina Franca 1947 SSDARL - calciatore M.M.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per aver colpito con un pugno al volto un calciatore avversario rendendo necessario l’intervento del medico e del massaggiatore”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0235/CSA del 30 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 127 del 30.04.2024
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.L.
Massima: Confermata al calciatore la squalifica per 3 giornate di gara "Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”… trattandosi di un pugno inferto con media intensità in pieno volto, la condotta del calciatore sanzionato è senz’altro qualificabile come violenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del C.G.S.. La sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore …., siccome pari al minimo edittale previsto dalla citata norma, è dunque congrua e condivisibile e va confermata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0219/CSA del 3 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024
Impugnazione – istanza: - U.C. Montecchio Maggiore S.r.l.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per avere provocato e rivolto espressione offensiva ad un tesserato della panchina avversaria creando un momento di tensione tra le due società."… "In occasione della segnatura di una rete da parte della sua squadra provocava e offendeva a parole i calciatori e i dirigenti avversari occupanti la panchina, scatenando un parapiglia generale che coinvolgeva sia i calciatori titolari che di riserva. Veniva separato grazie al pronto intervento da parte dei compagni e dei dirigenti della sua squadra….La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia, non può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 comma 1 C.G.S., che prende in considerazione la condotta gravemente antisportiva, la cui sanzione minima edittale di due giornate va, nel caso di specie, aggravata, in considerazione del fatto che la provocazione verbale del calciatore è stata rivolta sia ai calciatori che ai dirigenti avversari ed ha innescato un parapiglia generale.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0212/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024
Impugnazione – istanza: - A.C. Nardò srl
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere a gioco fermo spintonato un avversario facendolo cadere a terra”…. “a gioco fermo espulso dalla panchina del Nardò il numero 12 perché spintonava con forza un avversario che voleva battere una rimessa, facendolo cadere a terra”.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0196/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 121 del 19.03.2024
Impugnazione – istanza: - – A.C. Reggiana 1919 S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica "per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria"….In primo luogo, è opportuno ribadire che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., i rapporti degli ufficiali o dei commissari di gara sui quali il Giudice sportivo ha fondato la propria, corretta, decisione costituiscono prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (in tale direzione, oltre a giurisprudenza unanime endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n.132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez.un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n.9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0209/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024
Impugnazione – istanza: - Ravenna F.C. 1913 SSD a r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere, a gioco fermo, afferrato la nuca di un calciatore avversario e lo spingeva. "…La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, che, in assenza di elementi probatori di segno contrario che è onere di parte reclamante fornire, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve operare le sue valutazioni. In particolare, nel caso di specie, deve essere data particolare rilevanza a quanto riportato nel referto arbitrale laddove, con riferimento alla condotta del calciatore, si riporta che egli afferrava in modo violento e inaspettato da dietro il collo il calciatore avversario e lo strattonava e spingeva. Senza dubbio una tale condotta va qualificata come violenta e non è derubricabile a condotta gravemente scorretta, nè la società reclamante ha portato, sul punto, elementi probatori nella dinamica dei fatti tali da indurre ad una diversa ricostruzione degli stessi. Conseguentemente, la squalifica per tre gare effettive comminata al calciatore … è corretta in quanto conforme alla sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 C.G.S..
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0208/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 111 del 26 marzo 2024
Impugnazione – istanza: - SSDARL Tivoli Calcio 1919
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica "Per avere colpito con un pugno in volto un avversario, dopo aver perso il possesso del pallone, senza però causargli danni fisici”….…Alla luce del richiamato referto, trattandosi di un pugno sferrato sul volto, la condotta in questione appare idonea ad arrecare un potenziale pregiudizio al calciatore avversario, così che è fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta e congrua la conseguente sanzione irrogata….Per quanto riguarda l’eccessiva severità della sanzione irrogata, lamentata nel reclamo, la Corte rileva che le tre giornate di squalifica comminate sono pari al minimo edittale previsto per le condotte violente dall’art. 38 del C.G.S. e che l’assenza di danni fisici non rappresenta una esimente, atteso che, in presenza di tali danni, la sanzione sarebbe stata più severa.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0205/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024
Impugnazione – istanza: - ASD NF Ardea Calcio
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.” “Giocatore occupante la panchina, mentre si riscaldava lungo la fascia contestava una mia decisione tecnica, esclamando: 'Ma che cazzo stai facendo? Sei venuto a fare il fenomeno!”… Dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla reclamante, emerge, per converso, l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta al tesserato ….. Infatti, seppur l’espressione proferita dal calciatore sia sicuramente stigmatizzabile, la stessa non risulta sussumibile nel paradigma sanzionatorio di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0207/CSA del 23 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024
Impugnazione – istanza: - Ravenna F.C. 1913
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per avere, al termine della gara, protestato in maniera plateale ed irriguardosa nei confronti della Terna Arbitrale e di alcuni dirigenti della squadra avversaria.”…Dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla reclamante, emerge l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta al tesserato. Infatti, seppur l’espressione proferita dal calciatore sia eccessivamente colorita e indubbiamente stigmatizzabile, la stessa deve essere qualificata alla stregua di una protesta, certamente sopra le righe e reiterata, rivolta all’indirizzo di alcune decisioni tecniche assunte dalla terna arbitrale e non direttamente verso le loro persone, che non può qualificarsi come ingiuriosa o irriguardosa, quanto, piuttosto, come gravemente antisportiva aggravata, tenuto conto che lo stesso ha reiterato il medesimo contegno vigorosamente protestatario.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0204/CSA del 19 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 113 del 2 aprile 2024
Impugnazione – istanza: - Società Boreale ASD
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica: "Per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”….al 16 del secondo tempo, durante un’azione con pallone in gioco e in contesa, sentendosi trattenuto e superato dal calciatore avversario, gli rifilava da dietro uno schiaffo a mano aperta sul volto, con intensità, facendolo cadere a terra. Il gesto non aveva ulteriori conseguenze sul calciatore e C. lasciava il terreno di gioco senza proteste”. Alla luce del richiamato referto, la condotta in questione, consistente in uno schiaffo sferrato con intensità al volto del calciatore avversario, appare idonea ad arrecare un serio pregiudizio, così che è fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta e congrua la conseguente sanzione irrogata che, per altro, è quella prevista come minimo edittale dall’art. 38 del C.G.S. L’assenza di danni fisici non rappresenta poi una esimente, atteso che, la presenza di tali danni avrebbe comportato una sanzione più severa. Infine, la Corte non ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, lett. a, del C.G.S., atteso che, trattandosi di un’azione di gioco, il trattenimento operato dall’avversario colpito per reazione, benché sportivamente non corretto, non configura un comportamento o fatto ingiusto nell’accezione ed ai sensi della citata disposizione.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0189/CSA del 10 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 186/DIV del 19.03.2024
Impugnazione – istanza: - U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, nel corso di una mass confrontation, dopo aver preso tre metri di rincorsa lo colpiva di lato con un pugno all’altezza della spalla. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall’altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario (r. assistente arbitrale n.2)”…..Ciò detto, un pugno arrecato “in occasione di una mass confrontation” (e dunque a gioco fermo) e “dopo tre metri di rincorsa”, rappresenta senza dubbio una condotta caratterizzata da evidente capacità rappresentativa dell’azione violenta portata al fisico altrui, qualunque parte del corpo abbia poi attinto.
La medesima circostanza che il fallo sia stato compiuto a gioco fermo rende poi proporzionata la sanzione comminata, anche in assenza di conseguenze a carico del calciatore avversario (da ultimo, cfr. CSA, Sez. II, decisione n. 157 dell’08.03.2024).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0190/CSA del 9 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024
Impugnazione – istanza: - San Marzano SSD ARL
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica "Per avere a gioco fermo colpito con un calcio l’avversario all’altezza del ginocchio”…..Alla luce di tale referto, trattandosi di un calcio sferrato all’altezza del ginocchio e a gioco non in svolgimento, la condotta in questione appare idonea ad arrecare un serio pregiudizio al calciatore avversario, così che è fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta e congrua la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0175/CSA del 19 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.02.2024
Impugnazione – istanza: - G.S. Arconatese 1926 SSD a r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica " Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata all'altezza del mento un calciatore avversario”.…. la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, siccome pari a quella prevista come minima dall’art. 38 CGS in caso di condotta violenta, quale è quella tenuta nel caso di specie dal R. e consistente in una (lieve) testata all’altezza del mento dell’avversario, è congrua e va confermata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0174/CSA del 19 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 14.02.2024
Impugnazione – istanza: - Pro Sesto 1913 S.r.l.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 5 a 3 giornate di gara “Per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara accompagnata da un applauso dal chiaro tenore ironico ed irridente. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera a del CGS.""….La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia, non può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., nella sua nuova formulazione, come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Pur considerando la pena edittale prevista dall'art. 36, comma 1, lettera a) CGS, tuttavia, in considerazione della tenuità dell'espressione irriguardosa, e valutate la dinamica e le modalità complessive della condotta della calciatrice, la Corte ritiene di ridurre la squalifica, anche in applicazione dell'art. 16 CGS, a tre giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0168/CSA del 11 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 06.02.2024
Impugnazione – istanza: - F.C. Forli Srl
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica " Per avere, al termine della gara, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario colpendolo ad un braccio”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0157/CSA del 8 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 12.02.2024
Impugnazione – istanza: - Virtus Entella S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo colpiva con un pugno al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, il tipo di colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. assistente arbitrale n. 1)”.…Ciò detto, un pugno arrecato al volto, non già nell’impeto agonistico (come nelle decisioni n. 25/CSA/2023-2024 e n. 228/CSA/2022-2023, richiamate a discarico), ma “con il pallone distante”, rappresenta senza dubbio una condotta caratterizzata da un’evidente capacità rappresentativa dell’azione violenta portata al fisico altrui. La medesima circostanza che il fallo sia stato compiuto “con il pallone distante” rende poi proporzionata la sanzione comminata, anche in assenza di conseguenze a carico del calciatore avversario, il quale comunque, secondo il referto di gara, qualche effetto dannoso lo ha subito, visto che “veniva soccorso, ma proseguiva senza abbandonare il terreno di gioco”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N.0166/CSA del 7 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 55 del 6.02.2024
Impugnazione – istanza: – A.C Prato SSDARL
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara "Per avere, al termine della gara, iniziato a battibeccare con due avversari e successivamente avere spinto uno dei due con due mani all’all’altezza del petto”…..Tuttavia, alla luce della ricostruzione complessiva della vicenda e della valutazione della condotta tenuta dal calciatore …. che se ne può trarre, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara, in coerenza con il minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S..
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N.0165/CSA del 6 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 01.02.2024
Impugnazione – istanza: – ASD POL. Afragolese 1944
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara"...La Corte rileva che la distinzione proposta dalla reclamante tra comportamento irrispettoso e comportamento irriguardoso non trova riscontro nel dettato normativo (art. 36 CGS) e che, in applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., deve essere attribuito valore di “piena prova” alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti per quanto concerne i fatti accaduti in campo ed il comportamento dei tesserati, in assenza di univoci elementi probatori di segno contrario, forniti dal soggetto reclamante. Cionondimeno, per avere il calciatore rivolto all'arbitro prontamente le proprie scuse ed aver riconosciuto le proprie responsabilità per l'accaduto, deve essere riconosciuta al calciatore la circostanza attenuante di cui al comma 2 dell'art.13 CGS.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0159/CSA del 28 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 144 del 06.02.2024
Impugnazione – istanza: – A.C.R. MESSINA S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica poiché espulso "per aver al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio. mentre non stavano contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo”….Sul punto giova ribadire che in relazione alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, prevista all’art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39. L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, occorre riferirsi, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano nel dettaglio, alla loro individuazione giurisprudenziale. Per costante indirizzo, anche di questa Sezione (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), la condotta violenta si sostanzia in un atto aggressivo idoneo a ledere caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla. Tenuta ferma questa distinzione, va affermato che dal referto arbitrale e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, la condotta appare correttamente caratterizzata da violenza e non da agonismo eccessivo in ragione della totale estraneità del gesto de quo rispetto alle dinamiche di gioco e alla sua intrinseca portata di aggressività fisica con potenzialità lesiva in ragione della zona attinta.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0152/CSA del 26 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024
Impugnazione – istanza: – A.S.D. Chisola Calcio
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”….“A gioco in svolgimento usa un linguaggio offensivo nei miei confronti, urlando la seguente parola: Vaffanculo.” Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando di aver ricevuto le scuse da parte del calciatore, anche nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo. Questa Corte ritiene di dover valorizzare l’atteggiamento remissivo posto in essere dal calciatore nell’immediatezza della condotta, indubbiamente censurabile, da lui posta in essere, la cui gravità risulta oggettivamente attenuata dal peculiare e subitaneo comportamento proattivo volto a rappresentare al Direttore di gara il suo rammarico per l’insulto rivoltogli. Il tesserato della società Chisola, in particolare, ha ammesso incondizionatamente la propria responsabilità, per una espressione comunque isolata, seguita dalle proprie tempestive scuse, riproposte nell’intervallo all’Arbitro, facendo seguito con una missiva inviata anche alla Sezione AIA nei giorni successivi, molto apprezzata dal Responsabile locale.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0155/CSA del 23 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024
Impugnazione – istanza: – L' Aquila 1927 S.S.d. A.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere, al termine della gara, colpito con un pugno alla schiena un calciatore della squadra avversaria." l’arbitro testualmente dichiara: “ a fine gara si creava una mass confrontation nella quale il suddetto colpiva con un pugno alla schiena il numero 26 avversario del campobasso, non creando danni particolari alla persona lesa”. Stante il fatto che il colpo è stato inferto con un pugno, nell’ambito di una mass confrontation con i giocatori avversari, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua e condivisibile e va quindi confermata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0141/CSA del 19 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2024
Impugnazione – istanza: - FC Bassano S.S.D. a R.L.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 5 a 3 giornate di gara “Per avere, al termine della gara, calciato volontariamente senza violenza il pallone contro il Direttore di gara, colpendolo alla coscia sinistra, causandogli lieve dolore”…Al termine della gara, dopo che avevo emesso i tre fischi mentre il pallone era in aria, si impossessava dello stesso e lo calciava volontariamente, senza però usare violenza, contro la mia persona, colpendomi la coscia sinistra e causandomi un lieve dolore”. Orbene, dalla lettura delle deduzioni della reclamante e dall’esame della documentazione fotografica in atti si desume che Z. era posizionato tra un compagno di squadra ed un avversario, che verosimilmente non abbia percepito l'esatta posizione dell'arbitro, anche perché intento a guardare la traiettoria della palla in volo, che abbia perciò sbagliato l’arresto della palla, calciandola lentamente verso all'arbitro. Così ricostruita la particolare dinamica dell'azione, in termini compatibili con quanto riportato nel referto di gara, può ragionevolmente escludersi l'intenzionalità del gesto.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0138/CSA del 12 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 76 del 16.01.2024
Impugnazione – istanza: - U.S. Sambenedettese S.S.D.A.R.L.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere a gioco fermo colpito con una testata al volto un calciatore avversario” .
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0130/CSA del 5 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 9 gennaio 2024
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica…"Espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva gesti triviali e provocatori nei confronti della tifoseria avversaria”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0127/CSA del 1 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 16.01.2024
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per indebito accesso all'area della panchina avversaria dove spintonava e colpiva con un calcio un dirigente della società ospitante.”;
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0113/CSA del 22 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 79 del 24.12.2023
Impugnazione – istanza: - sig. Pajtim Kasami
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica "per avere, al 32' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria."…L'aver, infatti, sferrato, una gomitata al petto di un avversario non può che essere considerato, per definizione, come tale.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0114/CSA del 22 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 79 del 24.12.2023
Impugnazione – istanza: - Palermo F.C. S.p.A.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (seconda sanzione); per avere al 46' del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno allo stomaco….L'aver, infatti, sferrato un pugno allo stomaco di un avversario non può che essere considerato, per definizione, come tale. Si precisa, peraltro, che, nella specie, il direttore di gara ha avuto l'opportunità di vedere quanto accaduto al VAR, con la conseguenza che il comportamento del calciatore M. è stato ben valutato attraverso la visione di immagini televisive.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0117/CSA del 19 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 66 del 19.12.2023
Impugnazione – istanza: - Portogruaro Calcio A.S.D.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara espulso poiché si legge nel referto “Dopo il triplice fischio, …, si volta verso di me e urla: Vaffanculo. Il ragazzo, poi si scusa immediatamente dicendo che non era rivolto verso di me, ma verso il suo compagno che stava in una posizione ravvicinata rispetto alla mia”. Successivamente il Direttore di gara ha fornito “chiarimenti” al G.S. con mail del 18 dicembre 2023 nella quale ha precisato che “Al termine della partita, N. L., N. 10 della società Portogruaro, si girava verso di me, e ad una distanza di circa dieci metri mi urlava: vaffanculo”….Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. B) Il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica. Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte ritiene apprezzabile la condotta tenuta dal tesserato che nell’immediatezza del fatto si è scusato con il direttore di gara; potendosi così riconoscere al tesserato le attenuanti generiche sub art.13, comma 2, C.G.S. con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo da quattro a tre giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0094/CSA del 27 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023
Impugnazione – istanza: - FC Matera SSD ARL
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere colpito con un pugno al volto un calciatore avversario."
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0093/CSA del 27 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 53 del 21.11.2023
Impugnazione – istanza: - Sig. A.I.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per avere rivolto al Direttore di gara gesto irridente ed espressione irriguardosa”….. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto. L’arbitro della gara ha riportato il fatto che ha dato origine alla sanzione disciplinare come segue: "Dopo un fallo fischiato contro si rivolgeva al sottoscritto applaudendo con le mani in maniera plateale e deridendomi dicendo “ma che cazzo di fallo è ... dai datti una sveglia” Alla luce delle risultanze processuali, considerato il fatto specifico ed il tenore della condotta, consistente in un’unica espressione che, oggettivamente, si colloca al confine tra il legittimo esercizio del diritto di critica della condotta dell’arbitro e la frase irriguardosa nei suoi personali confronti, questa Corte ritiene, ferma restando la configurazione della fattispecie come riconducibile alla norma di cui all’art.36 CGS, di fare qui applicazione dell’art. 13, comma 2, del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0092/CSA del 21 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Acireale 1946
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”….Dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge una inconciliabile discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore dell’Acireale avrebbe rivolto una espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara, dalla documentazione ufficiale in atti risulta, invece, che il tesserato sanzionato ha posto in essere una condotta fallosa ai danni di un avversario, che ne ha determinato l’espulsione. Il contrasto rilevato impone a questa Corte di condurre una nuova valutazione, in fatto o in diritto, delle risultanze del procedimento di primo grado, ai sensi di quanto previsto dall’art.72, comma 2, del C.G.S.. ….Analizzando i documenti ufficiali di gara, risulta chiara la descrizione della condotta del calciatore V., che, per le modalità con cui è stata posta in essere, colpendo un avversario alla nuca con una gomitata volontaria a pugno chiuso, reca in sé una indubbia potenzialità dannosa. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore V. risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. Ne consegue che, alla luce della nuova valutazione ex art.72, comma 2, del C.G.S., delle risultanze del procedimento di primo grado, in riforma della decisione impugnata, la richiesta di rideterminazione della sanzione formulata dalla società Acireale meriti accoglimento, con rideterminazione della sanzione nella squalifica per tre giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0091/CSA del 21 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023
Impugnazione – istanza: - SSD Akragas 2018 S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario che cadeva a terra battendo il capo contro uno dei ferri di ancoraggio della rete di porta.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0082/CSA del 15 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27.11.2023
Impugnazione – istanza: - calc. L.G.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica «per avere, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria». È giusto ribadire, anche per il caso che occupa, che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento degli incontri (art. 61, comma 1, C.G.S.) e sono contestabili soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sportiva d’appello, 21 luglio 2020, dec. n. 245; Corte sportiva d’appello, 27 luglio 2020, dec. n. 250; Corte sportiva d’appello, 1 aprile 2021, dec. n. 137; Corte sportiva d’appello, 3 maggio 2021, dec. n. 172, Corte sportiva d’appello, 13 marzo 2023, dec. n. 165; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73)….. In definitiva, rispetto alla condotta del …, pure espulso, il comportamento del reclamante è sanzionabile per due motivi: da un lato, perché pone in essere l’azione dalla quale si è originata la rissa; dall’altro, perché mettere le mani al collo, stringere e strattonare un avversario, per lo più a gioco fermo, costituisce senza alcun dubbio una condotta ascrivibile al genus della "condotta violenta", ex art. 38 C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0081/CSA del 15 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27.11.2023
Impugnazione – istanza: - Como 1907 S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, afferrato al collo, stringendo, un calciatore della squadra avversaria”.…ai fini della decisione, il Collegio non può che muovere dalla previsione dell’art. 38 C.G.S. che recita: “ Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”, nel cui perimetro va certamente ricompresa la condotta del calciatore …La sanzione inflitta al ricorrente dal giudice sportivo appare, dunque, a questa Corte, secondo propria consolidata giurisprudenza, conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale. L’azione del Sig. … risolvendosi nell’aggressivo impiego di forza fisica, assorbe di per sé il predicato tipico della condotta violenta, indipendentemente dall’assenza di conseguenze lesive, insufficiente a rivestire valenza ipoteticamente attenuante. A parere di questo Collegio, la valutazione della gravità dell’atto violento nel caso specifico, non può essere operata solo ex post, in riferimento, cioè, ai suoi esiti ma deve necessariamente essere effettuata ex ante, e quindi alla potenziale pericolosità dell’intervento, ponderate tutte le circostanze concrete. In ragione di quanto sopra dedotto, nessun dubbio può sussistere riguardo la natura violenta e non soltanto gravemente antisportiva del gesto e la circostanza che il calciatore …. già sostituito, e dunque non più tra i titolari e appositamente entrato sul terreno di gioco, deve, a parere di questa Corte, essere ulteriormente considerata quale indice di maggiore gravità dell’azione, perché connotata da più elevata intenzionalità aggressiva.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0080/CSA del 14 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 14.11.2023
Impugnazione – istanza: - Sig. F.V.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non in gioco, dopo aver subito un fallo, lo colpiva con il collo del piede all’inguine facendolo cadere a terra, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e l'impossibilità di giocare il pallone.”….Quanto al primo aspetto, anche alla luce della unifica descrizione del gesto in contestazione, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto dal reclamante al suo avversario in ragione della modalità temporale e del luogo di intervento e, dunque, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco. Sul punto giova ribadire che in relazione alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, prevista all’art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39. L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, occorre riferirsi, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano nel dettaglio, alla loro individuazione giurisprudenziale. Per costante indirizzo, anche di questa Sezione (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), la condotta violenta si sostanzia in un atto aggressivo idoneo a ledere caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla. Tenuta ferma questa distinzione, va affermato che dal referto arbitrale e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, la condotta appare correttamente caratterizzata da violenza e non da agonismo eccessivo in ragione della totale estraneità del gesto de quo rispetto alle dinamiche di gioco (peraltro fermo a seguito di precedente fischio arbitrale, “immediatamente” precedente la contestata condotta violenta), e alla sua intrinseca portata di aggressività fisica con potenzialità lesiva in ragione della zona attinta. In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante. Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, rilevando, in positivo (indipendentemente dalle conseguenze concrete) il riferimento alla zona attinta ed al contesto di gioco fermo; ed, in negativo, la valutata assenza di conseguenze con irrilevanza, nel complessivo bilanciamento, dell’asserita provocazione.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0076/CSA del 12 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 51 del 16.11.2023
Impugnazione – istanza: - Orvietana Calcio S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”…Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Orchi risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0065/CSA del 5 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 14 novembre 2023
Impugnazione – istanza: - Virtus Verona srl
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante, dopo un contrasto di gioco, si rialzava da terra e lo colpiva con violenza con un calcio all’altezza del ginocchio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0062/CSA del 30 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2 novembre 2023
Impugnazione – istanza: - sig. J.S.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere, a gioco fermo, nel corso di un parapiglia tra alcuni calciatori delle due squadre, afferrato un calciatore avversario per il collo e colpito il medesimo al volto”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0058/CSA del 24 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023
Impugnazione – istanza: - Cavese 1919 SSD ARL - Sig. C.F.
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 3.000,00 e diffida alla società “Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato n°50 fumogeni di cui 30 nel settore ad essi riservato e 20 che venivano lanciati sul terreno di gioco. ( R CdC )”
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Per quanto concerne la sanzione della squalifica, dalla dinamica complessivamente emergente dal referto arbitrale emerge come il calciatore … abbia, a gioco fermo, colpito con una manata il giocatore avversario … all'altezza del viso e solo successivamente quest’ultimo abbia afferrato con entrambe le mani la maglia del giocatore avversario Foggia all'altezza del petto, strattonandolo con forza. Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta del gesto addebitato al tesserato, potenzialmente dannosa, anche tenendo conto della parte del corpo attinta, e dall’altro lato, che non possa trovare applicazione alcuna attenuante. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0052/CSA del 16 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Licata Calcio - Sig. R.G. - calciatore C.B.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara “Per avere a gioco fermo, bloccato con le mani il pallone per impedire la ripresa del gioco…. dalla disamina del referto arbitrale emerge come la condotta, pur censurabile, meriti di essere rivisitata in termini di quantificazione della relativa sanzione, essendosi concretizzata in una reazione scomposta con cui l’atleta ha colpito l’avversario con una manata al collo, che, tuttavia, non ha provocato lesioni tali da impedirgli di proseguire la gara e non ha neppure reso necessario l’intervento medico.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0050/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2023
Impugnazione – istanza: - calciatore S.L.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.”…Sul punto giova ribadire che in relazione alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, prevista all’art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39. L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, occorre riferirsi, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano nel dettaglio, alla loro individuazione giurisprudenziale. Per costante indirizzo, anche di questa Sezione (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), la condotta violenta si sostanzia in un atto aggressivo idoneo a ledere caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla. Tenuta ferma questa distinzione, va affermato che dal referto arbitrale e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata nonché corroborata dalla disposta audizione dell’arbitro, la condotta appare correttamente caratterizzata da violenza e non da agonismo eccessivo in ragione della totale estraneità del gesto de quo rispetto alle dinamiche di gioco, essendo lo stesso pacificamente fermo, e alla sua intrinseca portata di aggressività fisica con potenzialità lesiva In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante. Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, rilevando, in positivo (indipendentemente dalle conseguenze concrete) il riferimento alla zona attinta ed al contesto di gioco fermo; ed, in negativo, la valutata assenza di conseguenze con irrilevanza, nel complessivo bilanciamento, dell’asserita provocazione.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0046/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 59/DIV del 25.10.2023
Impugnazione – istanza: - U.S. Pergolettese 1932 Srl - calciatore A.C.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica "per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno al volto facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)"….In via preliminare, il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Nel referto ufficiale di gara l'arbitro così segnala la condotta contestata all'Aucelli, “con pallone in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con un lungo al viso un avversario fino a farlo cadere al suolo”, ritenendola la stessa “condotta violenta”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0045/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 74/DIV del 7 novembre 2023
Impugnazione – istanza: - Cesena F.C. s.r.l. - calciatore S.C.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, nel rialzarsi dopo uno scontro di gioco, lo colpiva volontariamente in pieno volto con il piede, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. IV Ufficiale)”….Per vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 38 C.G.S., costituisce condotta violenta il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Conseguentemente, diventa punto centrale dell’indagine la ricerca, nella condotta considerata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S., che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). In proposito, pertanto, non possono non richiamarsi due recenti decisioni di questa Sezione (cfr. procedimenti n. 27/CSA/20222023 e n. 51/CSA/2022-2023), a mente delle quali lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in una parte sensibile il corpo dell’avversario, dev’essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S.; e lo stesso, a maggior ragione, deve dirsi per il calcio assestato in volto al giocatore antagonista, specie quando determini “l’intervento dei sanitari”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0041/CSA del 7 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus – Ogliastra
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un A.A. (R AA)”…La condotta, come sopra refertata, risulta sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure per l’indubitabile contenuto ingiurioso dell’espressione proferita dal tesserato ed in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023, peraltro non ravvisandosi la ricorrenza di alcun requisito per l’applicabilità delle invocate attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. a) e comma 2, del C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0040/CSA del 7 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023
Impugnazione – istanza: - ASD Sangiovannese 1927
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario che si trovava all'esterno del recinto di gioco, facendolo cadere a terra”….Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, a gioco fermo - attingendo con entrambe le mani il petto di un avversario che stava conducendo il riscaldamento, determinandone la caduta a terra all’indietro su di un tratto (anche a voler considerare la prospettazione della reclamante comunque) non coperto da manto erboso - reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa ed i connotati di una condotta tali da configurare la violenza del gesto.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0034/CSA del 2 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023
Impugnazione – istanza: - calciatore R.L.A.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”….E’ infatti indubbio che il reclamante, nel tentativo di guadagnare il pallone in arrivo (seppure ancora non a distanza di gioco), ha inteso liberarsi del suo avversario “che si trovava davanti a lui” colpendolo da tergo con uno schiaffo in testa (restando irrilevante che il Giudice Sportivo riferisca invece di un colpo “al volto”). Dunque, l’avversario si frapponeva tra lui ed il pallone ed il colpo è stato inferto nell’evidente, deliberato intento di rimuovere quell’ostacolo, rappresentato appunto dal difensore dell’Altamura (il quale, di conseguenza, è rovinato in terra, seppure senza riportare conseguenze fisiche di rilievo). Da tale punto di vista, non vi è dunque alcuna necessità di accertare se il reclamante avesse o meno l’intenzione di ledere l’integrità fisica dell’avversario, trattandosi di gesto che si connota di per sé siccome violento, trattandosi di colpo inferto al di là di un pur vigoroso ma leale contrasto con l’avversario medesimo. Così come restano del tutto irrilevanti, e come tali non bisognevoli di ulteriori accertamenti, le ulteriori circostanze che il reclamante intenderebbe chiarire (effettiva distanza dal pallone, conseguenze fisiche, intervento dei sanitari, ecc.).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0032/CSA del 2 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. N. 28 del 03.10.2023
Impugnazione – istanza: - Ascoli Calcio 1898 FC Spa - calciatore D.C.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 3 giornate di gara per frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro”, gli diceva: “Vaffanculo”…Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:” Orbene, nel caso in esame va rilevato preliminarmente che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa o condotta irriguardosa, il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica. Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte osserva che: - non rileva, ai fini della graduazione della sanzione, la percezione comune delle locuzioni o espressioni in concreto rivolte all’arbitro, posto che l’art.36 C.G.S. sanziona indistintamente qualsiasi condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento soggettivo circa il grado di offensività, volgarità o sconvenienza delle parole utilizzate; - le altre circostanze addotte, invece, non costituiscono circostanze attenuanti tipizzate dall’ordinamento (art.13 C.G.S.), né altrimenti meritevoli di considerazione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Tuttavia, in ragione di quanto appurato soltanto nel processo di appello in esito all’audizione dell’arbitro, la Corte ritiene apprezzabile la condotta tenuta dal tesserato che al termine della gara si è recato nello spogliatoio del direttore di gara porgendo le proprie scuse, ammettendo così la propria colpa; potendosi pertanto riconoscere al tesserato le attenuanti generiche di cui all'art.13, comma 2, C.G.S. con conseguente riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo da quattro a tre giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0029/CSA del 30 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 37 del 10.10.2023
Impugnazione – istanza: – Spezia Calcio s.r.l.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 57° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario”…. Nel caso che ci riguarda, in seguito al contatto telefonico con il Direttore di Gara posto in essere da questa Corte nel corso della seduta del 26.10.2023 (ex art. 50 comma 4 C.G.S.), lo stesso -confermando il proprio referto - ha sottolineato come il gesto abbia assunto connotati violenti, essendosi trattato non di uno “sgambetto” (come sostenuto dalla reclamante) ma di un calcio sferrato alla gamba del giocatore avversario (in particolare, lo stinco destro), a gioco ormai fermo. Ai fini della decisione della presente controversia quindi, la condotta tenuta, nella circostanza, dal tesserato della società Spezia Calcio s.r.l. deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38 C.G.S., con la squalifica per tre giornate effettive di gara. Infatti, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “ intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (v. per tutti CSA, Sez. III, 10.06.2021, n. 221 e la recente CSA, Sez. I, 20.09.2023, n. 11). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza come azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco (CSA, Sez. II, 3.02.2022, n. 157)….A nulla rileva, poi, la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo il fatto che in tale denegata ipotesi la circostanza sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave. L’aver reagito ad una prolungata trattenuta di un avversario non può d’altro canto valere come circostanza attenuante, essendo tale trattenuta – ancorché scorretta - avvenuta nel corso di una normale azione di gioco e finalizzata a contendere il pallone all’avversario (come avviene nella quasi totalità delle infrazioni commesse nel corso di una gara). Questa Corte ritiene quindi che la dinamica dei fatti (come refertati dal direttore di gara e dallo stesso confermati in sede di interpello) rifletta un comportamento aggressivo da parte del ricorrente, totalmente ingiustificato e idoneo ad arrecare un danno all’avversario. A ciò si aggiunga la circostanza che il fatto si è consumato a gioco fermo. Si è quindi trattato di un gesto violento, sanzionabile ex art. 38 C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0028/CSA del 26 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 47/DIV del 17.10.2023
Impugnazione – istanza: – A.S. Gubbio 1910 s.r.l. - calciatore A.D.M.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.2).”….questa Corte ha chiarito (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)”. Alla luce di tale consolidata giurisprudenza, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale ed in particolare dal supplemento di rapporto dell’Assistente arbitrale n. 2 emerge come la condotta del calciatore … sia stata caratterizzata da violenza. Ed invero, colpire con un pugno al volto un calciatore avversario non può che qualificarsi, senza ombra di dubbio, come condotta violenta.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0026/CSA del 25 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023
Impugnazione – istanza: – AC Carpi SSD A RL
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “ Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”… Il che vale di per sé a confermare la correttezza della sanzione irrogata, atteso che nel suddetto rapporto - avente il valore probatorio privilegiato che l’art. 61, comma 1, C.G.S. gli conferisce - si dà conto di una condotta consistita in uno “schiaffo” “al volto”, inferto a un avversario “a gioco fermo”, provvista dunque di tutti i connotati per poter essere qualificata in termini di condotta “ violenta”, ai sensi dell’art. 38 C.G.S. Per costante giurisprudenza, infatti, la condotta violenta consiste in un’azione caratterizzata da “ intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […]” (CSA, III, 19 ottobre 2021, n. 31), con una declinazione dell’intenzione dell’agente anche in termini di “dolo eventuale” (CSA, II, 18 gennaio 2021, n. 150). Nel caso di specie, la condotta consistita appunto in uno schiaffo al volto a un avversario, per di più inferto a gioco fermo, ben integra la fattispecie della condotta violenta, a prescindere dalla riferita circostanza che non sia stato procurato dolore all’avversario, nonché dalla ricostruzione della vicenda offerta dalla reclamante. Allo stesso modo, non può valere a integrare un’attenuante la mera (doverosa) condotta del calciatore che lasciava il terreno di gioco senza procurare intralci.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0022/CSA del 20 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 35/DIV del 03.10.2023
Impugnazione – istanza: – A.C. Perugia Calcio - calciatore M.A.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica ed ammonizione “per avere, al 43° minuto del secondo tempo: 1. tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, reagiva colpendolo con due piedi sul fianco destro facendolo cadere a terra, senza conseguenze; 2. tenuto una condotta non corretta in quanto, prima di abbandonare il terreno di gioco, protestava e spintonava un avversario, il quale lo stava invitando ad abbandonare il terreno di gioco”….La Corte anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara circa la qualificazione di atto di violenza, non ritiene di condividere la interpretazione della decisione impugnata compiuta dalla ricorrente, in quanto la sanzione irrogata dal giudice di primo grado va così intesa: - tre giornate di squalifica per la condotta violenta, che essendo avvenuta a gioco fermo, non può beneficiare dell’attenuante richiesta, - ammonizione per il successivo comportamento.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0019/CSA del 17 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile Com. Uff. n. 12 del 27.09.2023
Impugnazione – istanza: – A.S.D. Molfetta Calcio
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere colpito, a gioco fermo, una calciatrice avversaria. Alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva nuovamente la calciatrice in terra con un altro calcio."
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0014/CSA del 4 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023
Impugnazione – istanza: –A.S.D. Pol. Afragolese 1944 - calciatore P.E.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata all'altezza dello stomaco”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0013/CSA del 4 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 15 del 12.09.2023
Impugnazione – istanza: – A.C. Prato Ssdarl - calciatore C.C.A.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”. … “A gioco fermo, dopo la segnatura della rete da parte degli avversari, entra in campo e - nella mischia - dà un pugno ad un avversario”.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0011/CSA del 2 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 17 del 31.08.2023
Impugnazione – istanza: –U.S. Catanzaro 1929 s.r.l - calciatore A.O.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 49° del secondo tempo, da terra e con pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con un calcio, sferrato con forza, la gamba di un calciatore avversario.”…Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’arbitro, che, come detto, gode di fede privilegiata, la condotta tenuta, nella circostanza, dal tesserato della società Catanzaro 1929 s.r.l. deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38 C.G.S., con la squalifica per tre giornate effettive di gara. Infatti, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un’azione caratterizzata da “ intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (per tutte vedi CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Diversamente, la condotta antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco (CSA, Sez. II, 03 febbraio 2022, n. 157).
Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 0004/CSA del 1 Settembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 11 del 22.08.2023
Impugnazione – istanza: – Sig. F.F.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 3 giornate di squalifica “per avere, al 48° del secondo tempo, colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”…In via preliminare, vale la pena ricordare come, per costante orientamento di questa Corte, i referti dei direttori di gara (sia quelli redatti immediatamente dopo la gara che i relativi supplementi di rapporto) assumono forza probante in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti. Nel caso di specie, in seguito al contatto telefonico con il direttore di gara posto in essere da questa Corte nel corso della seduta del 31 agosto 2023 (ex art. 50, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva), lo stesso ha confermato come il contatto sia avvenuto in un contesto di gioco ma lontano dall’azione in corso, avendo il reclamante colpito con un pugno il volto dell’avversario verosimilmente al fine di ottenere una posizione di vantaggio rispetto a quest’ultimo e liberarsi della sua marcatura. Il direttore di gara ha quindi confermato integralmente quanto riportato nel proprio referto. Non si è quindi trattato di un colpo al collo inferto dal reclamante con il proprio avambraccio (come sostenuto dal reclamante), quanto di un pugno indirizzato al viso dell’avversario. Sferrare un pugno al viso non può che essere gesto volontario, di certo non frutto di uno sforzo agonistico e di un movimento del corpo finalizzato a liberarsi della marcatura avversaria. Oltre quindi alla sussistenza del presupposto soggettivo, questa Corte ritiene ricorrere anche i presupposti oggettivi della condotta violenta di cui all’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, dovendosi connotare come tale la condotta del ricorrente sia per le modalità con le quali è stata realizzata (un pugno) che per la parte del corpo dell’avversario attinta (il viso). Sferrare un pugno al viso non solo, quindi, è gesto volontario ma anche violento. Il semplice fatto che tale condotta non abbia prodotto alcun danno - come provato documentalmente e confermato dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto - non può incidere sulla qualificazione della stessa, derubricandola da “violenta” (sanzionata dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva) a “gravemente antisportiva” (art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva). E’ infatti orientamento costante di questa Corte – peraltro richiamato dallo stesso reclamante - ritenere violenta la condotta volta a provocare un danno ovvero idonea a provocare un danno o, ancora, a porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario; tutto ciò a prescindere dai danni concretamente prodotti. Questa Corte ritiene quindi che la dinamica dei fatti (come refertati dal direttore di gara e dallo stesso confermati in sede di supplemento) dimostri un impulso aggressivo da parte del reclamante, totalmente ingiustificato, idoneo ad arrecare una lesione all’avversario.
Analogamente, non rileva – ad avviso di questa Corte – la circostanza che il fatto si sia consumato ad azione in corso, essendo il contatto comunque avvenuto con il pallone lontano dai due contendenti, non a distanza di gioco. Infine, il curriculum disciplinare del ricorrente, pur se apprezzabile, nel caso specifico non può giustificare, ad avviso di questa Corte, l'applicazione di una sanzione inferiore a quella minima di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 243/CSA del 8 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. 235/DIV del 12.05.2023
Impugnazione – istanza: – Sig. L.U.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara, al calciatore: “per avere, al 47° minuto del secondo tempo tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone per aria lo colpiva con una gomitata sul volto”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 219/CSA del 11 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 127 del 18 aprile 2023
Impugnazione – istanza: Sig. A.A.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore "per avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con una testata"… "al 390 st a gioco in svolgimento il numero 20 locale Aracri A. colpiva, senza contesa del pallone, violentemente al volto con una testata il giocatore ospite numero 92 Melis L. Richiamavo l'attenzione dell'A.E. per notificare il provvedimento disciplinare, alla notifica del quale l'attaccante abbandonava il tdg senza ulteriori problemi".
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 217/CSA del 11 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 190 del 18.04.23
Impugnazione – istanza: U.S. Lecce S.p.A. - Sig. P.R.B.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara, al calciatore “per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara.”. …Infatti, la reiterata ed urlata espressione, “sei un handicappato”, così come riportata nel referto di gara e che il Sig. …. ha ammesso di aver proferito all’indirizzo del Direttore di Gara, ha valenza sicuramente ingiuriosa perché offende il nome, l’onore ed il decoro della persona alla quale è rivolta, oltre ad essere sgradevole ed offensiva in senso più ampio e generale ed è quindi idonea a configurare la violazione del sopra richiamato art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte congrua, tenuto conto del fatto che l’espressione usata dal calciatore è stata rivolta nei confronti dell’arbitro a voce alta ed alterata per ben due volte e che detta espressione ha ormai assunto nel linguaggio comune esclusivamente un’accezione altamente dispregiativa; e comunque va considerato che la ripetitività dell’espressione irriguardosa ne configura anche l’oggettiva gravità.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 195/CSA del 13 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 66 del 16 marzo 2023
Impugnazione – istanza: Lumezzane SSD S.r.l.
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica al calciatrice "per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara, accompagnato da un applauso dal chiaro intento ironico ed irridente, alla notifica del provvedimento disciplinare, mentre usciva dal terreno di gioco reiterava ulteriori espressioni irriguardose", il referto arbitrale, testualmente recita: <<a gioco fermo mi applaudiva in segno di dissenso verso una mia decisione e mi urlava “sei ridicolo”. Dopo la notifica dell’espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, mi urlava “ma vaffanculo vai”>>. Alla luce del referto arbitrale, la condotta della calciatrice appare configurabile, nel suo complesso, come irriguardosa ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. e, per essa, questa Corte ritiene quindi congrua la sanzione della squalifica di tre giornate effettive di gara, aggravando di una giornata, per la grave frase finale pronunciata dopo l’espulsione, la sanzione minima edittale di due giornate prevista dalla citata norma. Nessun rilievo, neppure in termini di generiche attenuanti, può poi attribuirsi al presunto comportamento persecutorio dell’ufficiale di gara nei confronti della calciatrice sanzionata, di cui è cenno nel reclamo, ma non v’è alcuna traccia negli atti ufficiali.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 192/CSA del 12 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al C.U. 211/DIV del 28.03.2023
Impugnazione – istanza: S.S. Juve Stabia S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica di 3 giornate di gara al calciatore “per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1)”….il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 188/CSA del 4 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Calcio Chieri
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”….Nel merito, dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara ed in particolare dal rapporto dell’AA2, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che “Al '16 st richiamavo l'attenzione dell’AE per espellere C n.9 del C. poiché a gioco in svolgimento colpiva violentemente con una gomitata al volto un calciatore avversario provocandogli sanguinamento al labbro”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 185/CSA del 30 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 744 del 3.03.2023
Impugnazione – istanza: APD PSM Rapallo
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “ Per avere a fine gara colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario"”. Nel caso di specie, così l’assistente dell’arbitro ha refertato l’accaduto: “A fine gara il giocatore Sacco Francesco si avvicina all’avversario colpendolo con uno schiaffo sul viso a mano aperta, innescando un inizio di rissa.”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 178/CSA del 22 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso presso il Dipartimento Interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 105 del 28.02.2023
Impugnazione – istanza: G.S. Bagnolese A.S.D.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”. Nel caso di specie, così l’assistente dell’arbitro ha refertato l’accaduto: “Al 25 del st il n. 3 della Bagnolese, il sig. …., colpiva a gioco fermo con un pugno sul fianco un calciatore avversario senza arrecare ulteriori danni fisici.”
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 164/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023
Impugnazione – istanza: SSDARL POL. SANTA MARIA CILENTO
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto"…."Al 10° s.t. richiamo l’attenzione dell’A.E. in quanto il n. 5 ospite sig. …. (Soc. Polisportiva Santa Maria Cilento) colpiva a gioco fermo, con mano aperta, in maniera volontaria, il volto di un giocatore avversario, facendo cadere a terra lo stesso, ma senza procurargli dolore."
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 163/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 97 del 14.02.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Polisportiva Vastogirardi
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno”….si legge nel referto”…Colpisce con un pugno all’altezza del volto un avversario con il pallone in gioco, non a distanza di gioco”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 162/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 93 del 09.02.2023
Impugnazione – istanza: A.S. Giana Erminio S.S.D. a.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore perchè “In seguito ad un fallo fischiato contro la sua squadra, prendeva il pallone con le mani per sbatterlo con forza sul terreno di gioco in prossimità dei miei piedi e successivamente, allontanandosi dal punto del fallo, proferiva tali parole ingiuriose nei miei confronti: "vaffanculo a te e alla tua famiglia".
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 161/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023
Impugnazione – istanza: US BITONTO CALCIO
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore "per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario".
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 159/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023
Impugnazione – istanza: ASD Calcio Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica al calciatore perché “allontanato per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare colpiva con violenza la propria panchina con un pugno e, nell’abbandonare il terreno di gioco, sbatteva con veemenza un cancello. Infine, al termine della gara reiterava le proteste nei confronti del Direttore di gara in segno di protesta”…. Questa Corte ravvisa un profilo di eccessiva afflittività nella sanzione irrogata. Il sig. … espulso per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, nell’abbandonare il terreno di gioco ed a fine gara si è reso responsabile di alcuni atteggiamenti di vibrata protesta nei confronti del direttore di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 155/CSA del 6 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Vastese Calcio 1902
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore“per avere, a gioco fermo, spintonato con entrambe le mani al petto un calciatore avversario facendolo cadere a terra.” E’ scritto, infatti, nel referto che il D.N. avrebbe spinto “un avversario con entrambe le mani al petto usando vigoria sproporzionata e causando la caduta dell’avversario” Un comportamento del genere può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art 38 del CGS.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 144/CSA del 21 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023
Impugnazione – istanza: Tivoli Calcio 1919 - calciatore M.V.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”….In particolare, premessa l’ammissibilità in astratto nel caso di specie della produzione del video, ai sensi del comma 2, dell’art. 61, C.G.S., trattandosi di mezzo di prova legittimamente finalizzato a dimostrare che i documenti ufficiali di gara indicano quale autore del gesto sanzionato un calciatore diverso da quello che ha effettivamente commesso l’infrazione contestata, deve tuttavia rilevarsi che la ripresa televisiva allegata a supporto del reclamo non offre affatto quella piena garanzia tecnica e documentale che la norma citata richiede ai fini della concreta utilizzabilità a fini probatori del filmato. In particolare, il filmato prodotto è di provenienza ignota e consiste in un mero stralcio, del tutto privo di riferimenti temporali utili a collocare l’azione filmata nel preciso lasso temporale in cui è maturata l’azione sanzionata secondo gli atti ufficiali di gara e comunque inidoneo ad attestare con sufficiente chiarezza e attendibilità che quella ripresa è effettivamente l’azione di gioco incriminata e non altra pure verificatasi nella partita in questione. In mancanza di ulteriori elementi di prova idonei, pertanto, non v’è modo di ritenere accertata la circostanza dello scambio di persona su cui il reclamo si fonda.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 141/CSA del 20 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 88 del 31.01.2023
Impugnazione – istanza: calciatore H.R.D.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore «per avere al 35°del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con i tacchetti la caviglia di un calciatore della squadra avversaria…Il Collegio si è già espresso in precedenti decisioni, distinguendo, in relazione alla qualificazione giuridica di un intervento di gioco, tra la condotta violenta, prevista all’art. 38 C.G.S., e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39 C.G.S. (ex plurimis, cfr., di recente, Corte sportiva d’appello, decisione n. 157/CSA/2021-2022). In particolare, l’art. 38 C.G.S. prevede, al netto di circostanze aggravanti e attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L’art. 39 C.G.S. prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la condotta violenta consiste in un atto violento caratterizzato da volontarietà e intenzionalità, di là dai danni causati, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo nella contesa della palla. Dopo accurata discussione in camera di consiglio, senza in alcun modo sminuire il valore del referto degli ufficiali di gara, che costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (ex art. 62 C.G.S.; in tema cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA), la Corte ha ritenuto indispensabile ascoltare il sig. Valeri, arbitro dell’incontro, al fine di dirimere qualsiasi dubbio e ottenere una descrizione accurata dell’accadimento. Interrogato sulla dinamica dell’azione, il Direttore di gara ha ribadito con fermezza che l’intervento del calciatore H., tra l’altro visionato al V.A.R., configurava la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S., in quanto era da considerarsi, senza alcun dubbio, intenzionale e violento.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 140/CSA del 17 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.1.2023
Impugnazione – istanza: D. Football Club Matese
Massima: Ridotta da 4 e 3 giornate la squalifica al calciatore “Per avere, a gioco fermo, lanciato uno sputo ad un calciatore avversario colpendolo sulla maglia all'altezza di una spalla. Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di gara protestando con termini irriguardosi”. …Ma cosa stai facendo, sei impazzito?”. ”….Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara. Nel mentre restano escluse le invocate attenuanti ex art. 13 C.G.S., deve ribadirsi che lo sputo può certamente equipararsi ad un atto di violenza, assimilazione peraltro normativamente recepita dall’art. 35, comma 1, C.G.S., ancorché nei confronti degli ufficiali di gara. In questo senso la più recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, 19 aprile 2022 n. 257; Id., sez. III, 1 aprile 2022 n. 233; Id., sez. III, 14 giugno 2021 n. 223). La Corte, tuttavia, non ravvisa di contro neppure motivi per i quali, nel caso di specie, la sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 C.G.S. meriti di essere aggravata. La successiva reazione verbale del calciatore nei confronti dell’arbitro, ad avviso della Corte, non può qualificarsi come ingiuriosa o irriguardosa. Secondo la giurisprudenza (cfr. CSA, sez. III, 24 novembre 2020 n 18), la condotta ingiuriosa si configura in presenza di espressioni idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, tali da attribuire qualità personali negative al destinatario. Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di espressioni che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto, nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara, comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi, o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni. La condotta irriguardosa, meno grave dell’ingiuria, consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di rispetto verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica. Pertanto, ad avviso della Corte, non può farsi applicazione concorrente della sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, C.G.S., non avendo il calciatore della reclamante Football Club Matese superato il limite del legittimo diritto di critica.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 138/CSA del 17 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Barletta 1922 - calciatore M.M.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno….In particolare, l’Assistente dell’Arbitro n. 2 ha dichiarato che “a gioco fermo il calciatore n 70 M. M. colpiva al collo con un pugno un calciatore avversario … . Il calciatore colpito cadeva a terra rimanendone per circa 2 minuti.” Un simile comportamento può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art. 38 del CGS.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 137/CSA del 17 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023
Impugnazione – istanza: calciatore S.V.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno alla nuca”…In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno alla nuca”….Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata allo S., che ha colpito l’avversario con un pugno alla nuca volontario, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro, confermata dalla documentazione fotografica.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 135/CSA del 17 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023
Impugnazione – istanza: S.S.D. Città di Acireale 1946 A R.L.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito con una violenta gomitata alla pancia un calciatore avversario”…..Il referto arbitrale riporta testualmente che al 38’ PT veniva espulso il calciatore della Città di Acireale 1946, G. V., “In quanto, a gioco fermo prima della battuta di un calcio d’angolo, colpiva nei pressi della propria area di rigore un calciatore titolare avversario con una violenta gomitata sulla pancia, provocandogli dolore immediato. Tuttavia, dopo l’ingresso del massaggiatore ospite, il calciatore colpito non riportava ulteriori problemi e riusciva a continuare tranquillamente la gara”. L’arbitro, prima, e il Giudice Sportivo, poi, hanno qualificato la condotta del calciatore come violenta e sussumibile sotto il paradigma dell’art.38 C.G.S. (Condotta violenta dei calciatori)….A nulla rileva la circostanza che dopo l’ingresso del massaggiatore in campo il giocatore offeso abbia potuto continuare a disputare la gara, perché ciò non elide il carattere violento della condotta tenuta dal G., né le sue conseguenze, avendo procurato all’avversario immediato dolore e, pertanto, una temporanea incapacità dello stesso a proseguire il gioco.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 134/CSA del 17 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023
Impugnazione – istanza: Città Di Varese SSD aRL - calciatore A.R.
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica al calciatore “per avere, al termine della gara, colpito più volte con ripetute manate al volto un calciatore avversario e continuato a rivolgere al medesimo espressioni offensive anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi creando tensione tra i componenti delle due squadre”…..Va premesso che la condotta del calciatore .... non può che essere qualificata “violenta”, avendo egli volontariamente e più volte colpito un avversario con manate al volto, peraltro a gara terminata e, quindi, al di fuori di alcun contesto di gioco. Né alcun rilievo, ai fini di una siffatta qualificazione della condotta, può attribuirsi alle circostanze, evidenziate dalla reclamante, della mancanza di fuoriuscita di sangue o di conseguenze fisiche: trattasi difatti di circostanze che non necessariamente contraddistinguono una condotta violenta e che, ove ricorrenti, sarebbero tutt’al più suscettibili di comportare un aggravamento della sanzione. Tuttavia, proprio ai fini dell’equità della sanzione, deve essere opportunamente considerato che della “zuffa”, peraltro risoltasi solo con lo scambio di alcune manate sulla faccia, si sono resi protagonisti tanto il calciatore R. quanto il calciatore G. (i provvedimenti del Giudice Sportivo che punisce entrambi, difatti, sono esattamente speculari); né alcuna responsabilità esclusiva del R. è rilevabile dal referto arbitrale.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 132/CSA del 10 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023
Impugnazione – istanza: A.C. Legnano S.S.D. a r.l. - calciatore K.M.A.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario con entrambe le mani sul collo, tenendo nei suoi confronti un atteggiamento minaccioso.”…Un simile comportamento può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, stante la vigoria spropositata usata e la parte del colpo (collo) attinta dalla spinta effettuata, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art 38 del C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 131/CSA del 10 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.1.2023
Impugnazione – istanza: SSD Avezzano Calcio A.R.L. - calciatore Z.D.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere rivolto ripetute espressioni offensive e ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara con fare minaccioso”. … “Al 34 del primo tempo segnalavo al DDG di espellere D.Z. (Avezzano) perché a gioco fermo contestava veementemente una mia decisione avvicinandosi faccia a faccia proferendo più volte le seguenti parole: Tu sei una protagonista del cavolo. Lo stesso una volta essere stato espulso tentava di avvicinarsi a me nuovamente con fare minaccioso, ma veniva bloccato da altri calciatori, e allontanandosi dal TDG proferiva le seguenti parole: ma allora tu sei veramente un protagonista di merda”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 128/CSA del 7 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc, di cui al Com. Uff. n. 112/DCF del 24.01.2023
Impugnazione – istanza: S.S.D. Hellas Verona Women a.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per aver, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di una calciatrice avversaria, in quanto senza nessuna possibilità di giocare il pallone, a distanza di oltre tre metri , dopo aver protestato con l'Arbitro per un fallo asseritamente subito, ed essersi rivolto verso l'avversaria con frasi ingiuriose, la colpiva con un calcio con la parte posteriore del polpaccio allo sterno; con evidente intento lesivo, sebbene non producesse danni fisici. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta, da una parte, e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversaria attinta dal colpo, tenuto conto anche della dinamica e dei tempi dei fatti (R.A.; Audizione telefonica Arbitro; S.A.)”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 127/CSA del 1 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale -Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.01.2023
Impugnazione – istanza: Alma Juventus Fano 1906 Srl - calciatore L.C.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere nel corso dell’intervallo, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario”.…La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta che “A gioco fermo, colpiva con due schiaffi a mano aperta il volto del giocatore avversario che si trovava a terra perché aveva appena subito fallo. Quest'ultimo non subiva danni al volto e non richiedeva l'intervento dei sanitari. Il giocatore reo di aver commesso la violenza si allontanava subito dal recinto di gioco”. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro della gara ha precisato che il calciatore del Fano si è avvicinato da dietro ad un avversario che si trovava a terra, e, seppur con l’evidente intenzione di farlo rialzare velocemente al fine di riprendere la gara, lo ha colpito con due schiaffi al volto, di media intensità. Le precisazioni fornite dal Direttore di Gara consentono di ritenere che il comportamento tenuto dal C. configuri una condotta sanzionabile in ogni caso con 3 giornate di squalifica e ciò sia che lo si qualifichi come violento, sia che lo si valuti come gravemente antisportivo. In tale ultimo caso, infatti, la sanzione edittale di 2 giornate andrebbe aggravata con l’attribuzione di un’ulteriore giornata di squalifica, tenuto conto delle modalità inopportune e sconvenienti, oltre che irruente, con le quali ha cercato di indurre l’avversario a rialzarsi velocemente, giacché il giocatore attinto dai colpi si trovava a terra ed il tesserato sanzionato gli si è avvicinato da tergo, colpendolo con sorpresa al volto con due schiaffi a mano aperta.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 126/CSA del 1 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale -Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 75 del 10.01.2023
Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.r.l. - calciatore A.D.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere nel corso dell’intervallo, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario”.…L'arbitro, in particolare nella integrazione al referto e, poi, in sede di udienza, essendo stato sentito dal Collegio durante la discussione del reclamo, ha confermato e precisato la ricostruzione dei fatti e cioè che all’atto del rientro negli spogliatoi i due calciatori avversari all’altezza del centro campo si colpivano con uno schiaffo al volto.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 125/CSA del 1 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.75 del 10/01/2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. San Luca 1961 - calciatore L.A.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere nel corso dell’intervallo, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario”. …Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della ripresa televisiva offerta dalla ricorrente quale mezzo di prova. L’art. 58 del C.G.S. (mezzi audiovisivi) stabilisce al comma 1 che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale”. La giurisprudenza di questa Corte - ribadita la prevalenza del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti - ha sempre affermato il principio che gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, le riprese televisive o altri filmati che offrano piena documentazione nelle ipotesi in cui da tali filmati emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro e/o gli altri ufficiali di gara sono incorsi all'atto di comminare una ammonizione o di determinare un'espulsione o un allontanamento dal campo nei confronti di un soggetto diverso da quello che si era reso protagonista del comportamento illegittimo. In altre parole l'ingresso della prova televisiva nel giudizio sportivo ha valenza sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale; pertanto, se del comportamento scorretto e/o illecito il referto arbitrale ha preso nota, valutandolo in modo diverso, lo stesso non può essere successivamente sanzionato mediante l'uso della prova televisiva. Nel caso in esame il referto arbitrale e l’integrazione al referto hanno descritto in modo preciso il comportamento del calciatore e, per tale ragione, il mezzo di prova offerto dalla reclamante deve essere dichiarato inammissibile.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere nel corso dell’intervallo, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario”. …Nell’integrazione al rapporto arbitrale il direttore di gara ha successivamente meglio delineato la condotta tenuta dai predetti nell’occorso, specificando che “A maggior chiarimento preciso che ho espulso i due calciatori …. n.32 Vibonese e …. n.24 San Luca perché mentre rientravamo negli spogliatoi più precisamente al centro del campo si colpivano con uno schiaffo l’uno al volto”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 121/CSA del 26 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 427 del 28.12.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. Napoli Barrese
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Espulso per somma di ammonizioni (proteste e comportamento non regolamentare), alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro numero due frasi gravemente ingiuriose e minacciose”…. Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.: si legge nel referto del secondo arbitro, infatti, che “Il calciatore n. 7, F.R. (Napoli Barrese), a seguito dell'espulsione per doppia ammonizione, rallentava le sua uscita dal campo protestando contro di me, utilizzando le seguenti parole: 'siete delle merde, fate schifo, da qui non uscite'. Successivamente, nonostante fosse stato invitato a dirigersi verso gli spogliatoi, si recava in tribuna, dove sostava fino al termine della gara. Durante tutto il secondo periodo di gioco, i tifosi riconducibili alla squadra di casa protestavano veementemente contro il nostro operato, specie nei miei confronti che ero a ridosso della tribuna. In particolar modo, alla fine della gara venivano gridate le seguenti parole contro la tema arbitrale da parte di 2/3 tifosi locali: 'uomini di merda, pezzi di merda, fate schifo, vi aspettiamo fuori'. Infine, al termine della gara entrava nella zona degli spogliatoi un soggetto non presente in distinta ma riconducibile alla squadra locale, in quanto indossava indumenti con lo stemma della squadra di casa, il quale riferiva all’arbitro I e al cronometrista le seguenti parole: 'ma quanto vi hanno pagato? riferendosi all'operato della tema arbitrale e alludendo ad un accordo corruttivo tra la terna e la squadra ospite”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al F., stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro. Ricorre, nella specie, la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, primo comma, lett. f), C.G.S., poiché la condotta irriguardosa del F. ha contribuito a determinare la turbativa dell’ordine pubblico, inducendo i sostenitori della Napoli Barrese ad assumere comportamenti intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara, durante il secondo periodo di gioco.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 118/CSA del 26 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D Canicattì
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate di gara la squalifica al calciatore sanzionato perché “Espulso per avere rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la propria condotta venendo allontanato con fatica solo grazie all'intervento dei componenti della propria panchina”…Le espressioni rivolte dallo S. all’arbitro, alla luce del referto arbitrale che puntualmente le riporta (“non ti faccio tornare a Castellammare, ti gonfio di botte, ti faccio una faccia così, sei vergognoso, non ti permettere di cacciare il rosso che non ti faccio uscire dal campo”), innanzi tutto, rivelano un indubbio contenuto minaccioso, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante che, peraltro, correttamente si limita a dedurre che il calciatore non ricorderebbe di averle proferite, senza spingersi a negarle. La sanzione di due giornate di squalifica prevista per le condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti dei direttori di gara, costituente minimo edittale ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S., pertanto, ben potrebbe trovare nella fattispecie fondate ragioni di aggravamento, nella misura ritenuta di giustizia da parte del Giudice Sportivo e qui avversata, proprio per il contenuto minaccioso delle frasi proferite dallo Scuffia. E tuttavia, questa Corte ritiene di dover anche considerare la sostanziale unitarietà della condotta posta in essere dal calciatore sanzionato, atteso che le gravi espressioni offensive e minacciose che ne hanno determinato l’espulsione sono state poi reiterate successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione e, soprattutto, il comportamento tenuto a fine gara dallo S., che si è spontaneamente e sinceramente scusato con l’arbitro per il suo comportamento.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 116/CSA del 18 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022.
Impugnazione – istanza: S.S.D. a r.l. Portici FBC
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli entrambe le mani sul petto e facendolo cadere a terra.”…..E’ scritto, infatti, nel referto che lo S., dopo aver subito un normale fallo, “con vigoria sproporzionata aggrediva il calciatore colpevole di averlo contrastato irregolarmente … scaraventandolo a terra”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 112/CSA del 12 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2
Impugnazione – istanza: Gladiator 1924 SSD a RL
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Al 23° del secondo tempo, a gioco fermo e dopo la segnatura del terzo gol della società Casarano, il calciatore di riserva G. n.8 della società Casarano, mentre si riscaldava nei pressi della panchina della società Gladiator, si girava verso quest'ultima, rivolgendosi agli occupanti con le seguenti parole: fate ridere, prendevi il gol e rompete i coglioni zitti, siete imbarazzanti. Sentite queste parole il calciatore n. 16 A. della società Gladiator si alzava dalla panchina e uscendo dall'area tecnica andava incontro al calciatore prima menzionato urlandogli che cazzo vuoi non rompere i coglioni spintonandosi reciprocamente. Ne generava un clima di tensione tra calciatori di riserva di entrambe le squadre che in quel momento si stavano riscaldando e che tentavano di separare e richiamare i due. Successivamente nel momento in cui il collega si stava avvicinando dopo il mio richiamo, sopraggiungevano il dirigente accompagnatore della società Casarano sig. … e l'allenatore della società Gladiator, signor G. che, entrambi uscendo dalle rispettive aree tecniche e avvicinandosi al collega fuori dal terreno di gioco, protestavano vivacemente verso il suo operato impedendogli di notificare subito i provvedimenti disciplinari. Solo dopo qualche secondo il collega riusciva a notificare i 4 provvedimenti disciplinari."…In ordine alla qualificazione del comportamento del calciatore, la Corte rileva che la sanzione inflitta non necessariamente deriva dal suo apprezzamento in termini di condotta violenta, essendo la stessa ben compatibile con il disposto dell'art. 39 C.G.S. in tema di condotta gravemente antisportiva, che prevede per la stessa quale sanzione "minima" la squalifica per due giornate effettive di gara. La Corte ritiene, inoltre, non solo di non poter applicare le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S. invocate dalla reclamante, ma anche, alla luce della dinamica dei fatti riportata nel referto arbitrale che evidenzia una partecipazione attiva e determinante per il clima di tensione creatosi da parte del calciatore C, che tale condotta ben giustifica una sanzione più severa di quella minima prevista dall’art. 39 C.G.S..
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 110/CSA del 12 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022
Impugnazione – istanza: SSD Casarano Calcio s.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere rivolte espressioni irriguardose e irridenti all’indirizzo dei componenti la panchina avversaria nonché spintonato un calciatore avversario che lo avvicinava in reazione. Tale condotta determinava un clima di tensione tra i calciatori delle due società”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 104/CSA del 4 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della decisione del Giudice Sportivo della LND - Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n.67 del 13/12/2022 (in relazione alla gara di Serie D Girone I fra Città Sant’Agata e Canicattì dell’11/12/2022) con la quale è stata inflitta la squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara al calciatore G.A..
Impugnazione – istanza: A.S.D. Canicattì
Massima: Ridotta da 4 ea 3 giornate la squalifica al calciatore perché “Al termine del primo periodo di gioco il sig. …. colpiva al volto con una manata un addetto all’ordine avversario che provava a placare una mass confrontation accesasi. L’addetto alla sicurezza colpito non riportava alcuna ferita”….Se ne ricava che il calciatore non ha semplicemente spinto l’addetto alla sicurezza – come sostenuto nel reclamo - ma lo ha invece colpito con una manata al volto, con ciò integrando gli estremi della condotta violenta di cui all’art.38 C.G.S.. Tuttavia, secondo questa Corte, la sanzione inflitta di n. 4 giornate appare eccessiva rispetto al caso in esame, tenuto conto che l’arbitro dà soltanto atto che il calciatore ha colpito l’addetto alla sicurezza mentre stava tentando di placare una mass confrontation senza alcuna conseguenza fisica per quest’ultimo, che non ha riportato alcuna ferita; senza invece affermare – come inopinatamente dedotto dal Giudice Sportivo - che la mischia accesasi tra giocatori antagonisti sia trascesa in una rissa, né che il calciatore G. vi abbia preso parte. Appare pertanto più aderente ai fatti descritti nel rapporto arbitrale comminare al calciatore G.la sanzione minima edittale, pari a tre giornate di squalifica, tenuto anche conto che l’addetto alla sicurezza, benché colpito con una manata al volto, non ha riportato alcuna conseguenza fisica.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 103/CSA del 4 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 86 DCF del 6.12.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. Trento Calcio Femminile
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara alla calciatrice “per avere, al 30° del secondo tempo, colpito con una gomitata al collo una calciatrice avversaria a gioco fermo, ossia non nel contesto di gioco, o nell’ambito di un contrasto di gioco, una condotta che si traduce in un gesto, avulso dal contesto di gioco, volontariamente e gratuitamente connotato da violenza”…La reclamante intenderebbe contrastare la dichiarazione del direttore di gara con la mera produzione del video riproducente l’azione, a seguito della quale è stata espulsa la calciatrice A., produzione del tutto inammissibile perché avviene al di fuori dai casi tassativamente previsti dall’Ordinamento Sportivo (v. art. 61, comma 2, C.G.S.).La Corte - considerato che il gesto posto in essere dalla calciatrice A. integra sicuramente la fattispecie della condotta violenta, sia perché connotato da aggressività, sia perché intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale -visto l’art 38 C.G.S. che punisce la condotta violenta con la pena minima della squalifica per tre giornate, ritiene equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 101/CSA del 30 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 63 del 6.12.2022
Impugnazione – istanza: società Team Altamura A.S.D
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate di gara la squalifica al calciatore “per aver protestato con espressione blasfema all’indirizzo di un assistente arbitrale, mentre con fare minaccioso gli puntava un dito a pochi centimetri dal viso. Peraltro continuava a protestare anche al rientro negli spogliatoi”…Il fatto, poi, che il G. abbia protestato mentre i calciatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi non può essere considerata una reiterazione del comportamento che ha portato alla sua espulsione, perché la stessa è avvenuta quando era già terminata la prima frazione di gara. In considerazione della minore gravità della condotta posta in essere dal Sig…., la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica comminata dal Giudice Sportivo da 4 a 3 giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 100/CSA del 30 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 64 del 9.12.2022
Impugnazione – istanza: società A.S.D. Real Aversa
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario."…In particolare, deve essere data particolare rilevanza a quanto riportato nel referto arbitrale laddove si parla di schiaffo a mano aperta sul volto, che certamente denota una condotta violenta non derubricabile a condotta gravemente scorretta, in assenza di elementi di chiarezza nella dinamica dei fatti da parte della società reclamante tali da indurre ad una diversa ricostruzione di essi.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 099/CSA del 30 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 63 del 6.12.2022
Impugnazione – istanza: società Vado F.C. 1913
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore "per aver colpito un avversario con un calcio all'inguine, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna intenzione di giocare il pallone."….In particolare, deve essere data particolare rilevanza a quanto riportato nel referto arbitrale laddove si legge che il calciatore …., nell'azione in esame, non aveva alcuna intenzione di giocare il pallone. La società reclamante sul punto non ha portato elementi di chiarezza nella dinamica dei fatti tali da indurre ad una diversa ricostruzione di essi.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 096/CSA del 30 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 30.11.2022;
Impugnazione – istanza: A.S.D. Shardana Futsal
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara alla calciatrice “Per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”…. si legge nel referto, infatti, che la Podda “(…) a gioco fermo colpisce con una gomitata sul ventre l'avversaria”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 091/CSA del 21 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 57 del 22.11.2022
Impugnazione – istanza: - Alcione Milano SSD a r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 gare inflitta al calciatore “Per essere, calciatore in panchina, uscito dall’area tecnica e rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara. Al termine della gara in maniera insistente e aggressiva bussava più volte alla porta dello spogliatoio arbitrale pretendendo spiegazioni, solo l’intervento di un dirigente locale cercava l’allontanamento dello stesso”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 074/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 53 del 08.11.2022
Impugnazione – istanza: - S.N. Notaresco S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”. Al riguardo, il referto dell’assistente arbitrale n. 1, che ai sensi dell’art. 61, comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova, testualmente recita: “AL 49°(minuto) del 2° tempo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per fare espellere il calciatore con maglia n. 16 ….. della Società Notaresco perché, a gioco fermo, colpiva con un pugno un calciatore avversario sulla guancia destra senza causargli conseguenze fisiche”. Ciò considerato, si ritiene che la condotta sia da annoverare come violenta e la stessa è stata posta in essere a gioco fermo e non durante un’azione, come erroneamente afferma la società reclamante.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 073/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 60 del 29.11.2022
Impugnazione – istanza: - F.C. Aprilia Racing Club s.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Espulso per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava nei confronti del Direttore di gara.” Si legge, infatti, nel referto arbitrale che “A gioco fermo spinge con vigoria spropositata alle spalle e con forte intensità in segno di sfida un giocatore avversario. Dopo la notifica dell’espulsione protesta nei miei confronti dicendo <<ma che stai a fa>>”….Un tale gesto, connotato da vigoria spropositata e da forte intensità, attingendo l’avversario alle spalle, configura una condotta violenta del calciatore, posta in essere intenzionalmente (“in segno di sfida”) e, quindi, nel suo complesso idonea ad arrecare danno, per la quale l’art. 38 C.G.S. prevede una sanzione minima di tre giornate di squalifica.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 065/CSA del 6 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022
Impugnazione – istanza: - U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta….. il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Il G.S. ha sanzionato il calciatore …. per avere, “al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta”. La circostanza trova riscontro anche nel rapporto dei collaboratori della Procura federale: “… a gara terminata con le squadre al centro del campo, il calciatore con la maglia n. 44 del Catanzaro, …., ha sferrato un calcio alla gamba del preparatore dei portieri del Crotone, …., facendolo cadere a terra…”. Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 064/CSA del 2 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022 Impugnazione – istanza: - A.S.D. Licata Calcio Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.”…E’ scritto, infatti, nel referto arbitrale che il …. a gioco fermo, dopo aver inseguito l’avversario e dopo averlo raggiunto, “lo afferrava con forza con entrambe le mani all’altezza del collo e finendo per spingerlo con forza a terra”. Un simile comportamento può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato dall’art 38 CGS con la squalifica di 3 gare. Né può trovare applicazione la circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., invocata dalla reclamante, secondo la quale il gesto sarebbe stato determinato “dalla condotta degli avversari che avrebbero ritardato la ripresa del gioco ed in particolare dal comportamento antisportivo posto in essere dal calciatore aggredito dal M..”Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, che costituisce il presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante, non può essere costituito da un normale fallo di gioco, né tantomeno dalla ritardata ripresa dello stesso da parte dell’avversario ma deve integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del C.G.S. (art 4 comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità.Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 062/CSA del 2 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022
Impugnazione – istanza: - SSD Correggese Calcio 1948 a.r.l.
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica al calciatore “Per avere avvicinato il direttore di gara al termine dell'incontro, rivolgendogli espressione gravemente minacciosa”…In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta posta in essere dal calciatore sanzionato ed operarne la corretta qualificazione, principalmente alla luce del disposto di cui alle lettere a) e b) dell’art 36, comma 1, del C.G.S., che prevedono la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. A tal fine va effettuata un’attenta disamina del referto del Direttore di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, da cui risulta che “A gara terminata, una volta rientrato nella zona spogliatoi, il n.7 capitano della Correggese Simoncelli Daniele si rivolgeva a me con fare minaccioso dicendomi; "meglio che me ne vado se no ti spacco la faccia!". Per preservare la mia incolumità e per non aumentare ulteriore nervosismo, non notificavo il provvedimento e non lo riportavo nel rapportino di fine gara consegnato al Dir. Accompagnatore”. Questa Corte ritiene che, dai documenti ufficiali di gara, emerga in modo chiaro come la condotta refertata, seppur censurabile, sia stata realizzata in un contesto di sostanziale unicità e brevità, essendosi concretizzata in un’unica frase, seppur chiaramente minacciosa, senza che alla stessa sia seguito alcun contatto con l’Arbitro. In questo senso, pertanto, la fattispecie va ricondotta alla previsione della lett. a) anziché a quella della lett. b) del citato art. 36, comma 1, trattandosi di una condotta gravemente antisportiva ed in ogni caso irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti di un Ufficiale di gara, aggravata dal contenuto particolarmente pesante della frase proferita all’indirizzo dell’Arbitro, “ti spacco la faccia”, nonché dal ruolo di capitano che rivestiva il calciatore sanzionato, al quale spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che di offrire loro il buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 059/CSA del 1 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022
Impugnazione – istanza: - ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.,
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per aver colpito un calciatore avversario con una testata al volto facendolo cadere a terra”… “Dopo aver subito un fallo si alza e colpisce con una testata al volto un avversario facendolo cadere a terra.”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 056/CSA del 24 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. L.C.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata all'addome.”….“Colpisce a gioco fermo con una testata un avversario all'altezza dell'addome senza provocargli apparentemente ulteriori conseguenze.”…La Corte, infatti, ritiene di non doversi discostare dal proprio orientamento in ordine alla rilevanza probatoria dei mezzi audiovisivi, già evidenziato in numerose pronunce, tra le quali, deve essere richiamata, anche per la sua prossimità temporale, la decisione di questa Sezione n. 24 del 18.10.2022. In tale decisione, che si riporta nelle sue linee essenziali, si procede ad una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente nei casi previsti dall'ordinamento federale. L’art.61 del CGS, a sua volta, dopo aver stabilito che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e, per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR. Infine, l'art.62, comma 1, del CGS, stabilisce che nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6. Risulta quindi che, il legislatore ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria. La Corte ritiene conseguentemente che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, peraltro confermate in maniera inequivocabile dall'arbitro della gara nella sua audizione.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 054/CSA del 24 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. SAMMAURESE
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto"…Per quanto attiene alla circostanza che la condotta trasgressiva non si sarebbe concretizzata a gioco fermo, come statuito nel provvedimento impugnato, ma a gioco in svolgimento, il collegio rileva che, come si evince dal referto del primo assistente dell’arbitro, sentito a conferma anche nel corso dell’udienza, detta condotta è avvenuta effettivamente a gioco in svolgimento ma “con il pallone non a distanza di gioco” ed anzi in zona del campo assolutamente non interessata da alcuna azione attiva, né finalizzata alla contesa del pallone.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 053/CSA del 24 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022
Impugnazione – istanza: - A.S. GIANA ERMINIO S.S.D. a r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto”…. gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere una condotta che, per le modalità con cui è stata posta in essere, sferrando un pugno, quindi con mano chiusa, al volto dell’avversario, che notoriamente costituisce una parte del corpo particolarmente delicata, reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 051/CSA del 23 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 83 del 02.11.2022
Impugnazione – istanza: - Bologna F.C. 1909 S.p.A.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 49° del secondo tempo, calpestato con forza, all’altezza della gamba e della spalla, un calciatore avversario disteso a terra.”…La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore, Sig. ., così come descritta dal Direttore di gara, deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, punita ai sensi dell’art. 38 C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate effettive di gara.Infatti, nel caso di specie, il calciatore del Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha posto in essere un comportamento violento, connotato da intenzionalità e volontarietà, mirante tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica del suo avversario. Il gesto del calciatore della società reclamante è stato commesso a gioco fermo, in totale assenza di contesa del pallone, su di un avversario che si trovava disteso a terra. La circostanza dell’assenza di lesioni non è condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave. Inoltre, non è condivisibile la richiesta di attenuazione della pena basata sulla “giovane età” del calciatore, poiché, anzi, risulta particolarmente censurabile il fatto che un atleta in giovane età possa tenere una condotta così aggressiva e violenta nei confronti di un avversario. Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età, e quant’altro, risulterebbe del tutto ingiustificata e, anzi, contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 050/CSA del 23 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 69/DIV dell’01.11.2022
Impugnazione – istanza: - Calcio Padova S.p.A.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con una gomitata al volto a gioco fermo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C. G. S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta dal colpo”….La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che l’asserito colpo, decritto in sede di referto come “manata”, vada collegato in quanto tale ad una dinamica di gioco (così configurando la fattispecie di condotto antisportiva), non potendo invece integrare gli estremi della condotta violenta, erroneamente correlata ad una diversa e non riscontrabile dinamica di “gomitata”. Tale asserita dinamica dei fatti (in disparte la concreta possibilità di un mero errore materiale nella stesura dell’impugnata decisione) non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione. Quanto al primo aspetto, anche alla luce del contesto temporale e di gioco di riferimento, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto all’avversario in ragione dell’evidente intento di percuotere e, dunque, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco. Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”. Alla luce di questa distinzione, e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, emerge come la condotta de qua sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo eccessivo.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 049/CSA del 11 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com.Uff. n. 58/DIV del 20.10.2022
Impugnazione – istanza: - US Ancona S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.”…Lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in parte sensibile il corpo dell’avversario, non può che essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S. La condotta addebitata al calciatore M. rientra a pieno titolo nella fattispecie di condotta violenta, così come prevista dall’art. 38 del C.G.S. Il referto arbitrale è preciso ed inequivocabile, indicando che il calciatore sanzionato ha colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto e fa piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. Dal referto, prova privilegiata, non emergono elementi che possono valere ad attenuante la condotta del signor Mondonico, la quale dunque non può che essere sanzionata nella misura definita dal Giudice Sportivo, nè all’uopo potrebbe bastare, in linea con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’assenza di conseguenze in punto di danno riportato (cfr. CSA in C.U. 07.10.2022 n. 018/CSA/2022). La circostanza che non vi siano state lesioni non è derimente ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave. Parimenti non può essere condivisa l’argomentazione di cui al punto c) del reclamo circa l’applicazione della attenuante per assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Seppur una limitata giurisprudenza tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose (i.e.: Corte Sportiva d’Appello, decisione del 21 dicembre 2018, Reclamo F.C. APRILIA RACING CLUB), numerose pronunce comportano invece sia la esclusione della concessione delle attenuanti per carenza di esiti dannosi e sia l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; Corte gius. Fed. Nel C.u. del 7 giugno 2012, n. 183; Corte gius. fed., in C.u. 153 del 12 febbraio 2020). A giudizio di questa Corte la valutazione della gravità della condotta violenta nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento violento o gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo vada sempre, e in ogni caso posto, in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022).
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 044/CSA del 10 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 20.10.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. G.D.F.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”….La questione da valutare riguarda, quindi, se uno schiaffo, assestato al volto a gioco fermo, che abbia fatto cadere a terra l’avversario senza tuttavia causargli conseguenze dannose, integri una condotta violenta o semplicemente - come sostenuto in reclamo - una condotta antisportiva. Al quesito non può che darsi che la prima risposta.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 C.G.S., il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).Conseguentemente, diventa punto centrale dell’indagine la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il calciatore avversario, al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S., che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).Orbene, come da ultimo ritenuto in una recentissima decisione di questa Sezione (cfr. decisione n. 27/CSA/2022-2023), lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in parte sensibile il corpo dell’avversario, dev’essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S.Esso, infatti, è suscettibile di essere “derubricato” a condotta gravemente antisportiva solo in presenza di determinati elementi obiettivi, che possono attenere alla dinamica ed all’intensità del gesto stesso, in modo tale da snaturarne, oggettivamente, la natura. Cosa che non è assolutamente possibile assumere nella specie concreta, laddove l’intenzione violenta è insita nel fatto che lo schiaffo è stato portato al volto, in assenza di foga agonistica (“a gioco fermo”) e con forza tale da cagionare la caduta a terra dell’avversario colpito.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 043/CSA del 10 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 51/DIV del 17.10.2022
Impugnazione – istanza: - Potenza Calcio s.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere tenuto, al 33° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, nella contesa del pallone lo colpiva con un pugno al volto all’altezza della guancia sinistra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze e, dall'altra, la pericolosità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta”….Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di contenimento della sanzione inflitta in prime cure, neppure tenendo conto delle circostanze valorizzate dalla difesa della reclamante, tra cui quella dell’assenza di conseguenze lesive per l’avversario, irrilevante ai fini del corretto inquadramento della condotta medesima e della riduzione della sanzione, che, semmai, avrebbe potuto essere aggravata nell’ipotesi di conseguenze dannose in capo all’avversario. Del resto, questa Corte ha più volte avuto occasione di delineare quello che ritiene il discrimen tra condotta antisportiva (o gravemente antisportiva) e condotta violenta, evidenziando, in sintesi, per quanto in questa sede particolarmente interessa, che la condotta antisportiva è quella che, in difetto di volontarietà di colpire e/o arrecare danno all’avversario, si traduce in un comportamento che si connoti (solo) per la sua negligenza e/o imprudenza, pur mantenendosi nel contesto di gioco o nell’ambito di un contrasto di gioco, anche se caratterizzato da eccesso agonistico (ma non violento). Orbene, nell’episodio qui in esame la congrua sanzione inflitta dal G.S. è la giusta conseguenza di una condotta che esula dal contesto di gioco
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 036/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 06.10.2022
Impugnazione – istanza: - Lentigione Calcio Pol. Dil.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto.”…In ordine all’ulteriore doglianza della reclamante, relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett a), CGS, dal momento che lo schiaffo sarebbe stato determinato “dalla condotta antidoverosa posta in essere dal tesserato della società avversaria che agiva in marcatura”, il quale avrebbe posto in essere un comportamento ostruzionistico, valga quanto segue. L’attenuante non può trovare applicazione perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, che costituisce il presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante, non può essere costituito da un normale fallo di gioco, ma deve “integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatore del CGS (art 4 comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’ aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett a) in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive” (CSA Sez III n. 42 del 21.10.2021; idem n. 30 dell’11.10.2021 e n. 32 del 19.10.2021).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 035/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 06.10.2022
Impugnazione – istanza: - SCANDICCI 1908 SSD a RL
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate di gara la squalifica al calciatore “Per avere, a gioco fermo, spintonava e colpiva con alcune manate due calciatori della squadra avversaria cui rivolgeva, nella circostanza, espressioni offensive e minacciose.”…La condotta posta in essere dal calciatore … concretizza sicuramente una fattispecie di condotta violenta, così come descritta dall’art. 38 del C.G.S. La contestazione è precisa, indicando che il calciatore sanzionato a gioco fermo, spintonava e colpiva con alcune manate due calciatori della squadra avversaria cui rivolgeva, nella circostanza, espressioni offensive e minacciose. La società contesta i fatti riportati nel referto arbitrale, chiedendo conseguentemente, l’annullamento o quantomeno la riduzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara. Fermo restando che il referto arbitrale, ai sensi dell’art 61 comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova, considerate complessivamente le modalità di realizzazione della vicenda e il comportamento tenuto dal calciatore …, il Collegio ritiene congruo rideterminare la sanzione della squalifica in tre giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 034/CSA del 3 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV dell’11/10/2022
Impugnazione – istanza: - Pro Sesto 1913 s.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 7’ minuto del secondo tempo tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento lo colpiva con una gomitata sulla nuca, provocandogli forte dolore; successivamente il giocatore riprendeva regolarmente il gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta considerando che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario, e, dall’altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 029/CSA del 27 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29.09.2022
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Brindisi F.C.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”…Va premesso che la presunta confusione in cui l’arbitro sarebbe incorso, risulta smentita dalla dettagliata ricostruzione dell’episodio riportata nel referto di gara, ove si legge che “sul fischio di fine primo tempo, il sig. S. colpisce, a pallone lontano, ovviamente, un calciatore avversario. Lo colpisce con un pugno alle sue spalle all’altezza del fianco. Non gli reca perdite di sangue. Gli reca un dolore abbastanza forte da farlo restare a terra dolorante per 2 minuti”. Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, dunque, l’arbitro riferisce (con la fede privilegiata che deve essergli riservata, ex art. 61, comma, 1 C.G.S.) che il S. ha compiuto un gesto volontario e violento al di fuori di ogni contesto di gioco, consistente in un pugno deliberatamente sferrato al fianco di un avversario, tanto da procurare a costui un forte dolore che lo faceva restare a terra per circa due minuti.Risulta quindi così perfettamente integrata la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, C.G.S. e la conseguente legittimità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo. Quanto ai fotogrammi prodotti dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni, a parte ogni considerazione sulla scarsa chiarezza e sulla conseguente, dubbia utilità concreta ai fini del decidere, tale produzione esula comunque dalle ipotesi di ammissibilità previste dagli artt. 58 e 61 C.G.S., trattandosi pur sempre di immagini che, poste in sequenza, non fanno che restituire staticamente il filmato dell’episodio (cfr. Corte Sportiva App., Sez. III, dec. n. 146/CSA/2021-2022). A tale ultimo proposito, questa Corte Sportiva certo non ignora la nota decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018 invocata dalla reclamante: sta di fatto che quella decisione, indipendentemente dalla sua condivisibilità e lungi comunque dal legittimare l’uso indiscriminato di riprese televisive o di altri filmati quali mezzi di prova, ha inteso riferirsi espressamente a “fatti che ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori del campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano dal terreno di gioco”. In altri termini, esattamente al contrario di quanto costituente oggetto del presente reclamo, ove i fatti si sono svolti all’interno del terreno di gioco e sono stati direttamente percepiti dall’arbitro.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 027/CSA del 25 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 46/DIV del 11 ottobre 2022
Impugnazione – istanza: - Monterosi Tuscia FC Srl
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone uscito dal terreno di gioco, a seguito di un normale contrasto di gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto con la mano aperta e il braccio teso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata con il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.”….In sintonia con l'orientamento di codesta Corte in casi simili, si ritiene che la doglianza formulata non sia meritevole di condivisione nei limiti già più volte delineati in precedenti pronunce. Non sussiste alcun dubbio sulla grave condotta del giocatore che, con il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco, ha colpito al volto l’avversario con uno schiaffo. Queste condotte devono essere analizzate attraverso un’indagine mirata alla comprensione della finalità del gesto, ricavabile dalla dinamica della azione stessa. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Conseguentemente, diventa punto centrale dell'indagine la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 CGS, che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso in esame, non v’è dubbio che la condotta posta in essere dal giocatore R. che ha colpito il giocatore della società Turris con uno schiaffo al volto debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo. Né appare carente, ad avviso di questa Corte e a maggior ragione a seguito delle dichiarazioni rese dall’assistente di gara, in sede di audizione in camera di consiglio, la chiara e inequivoca percezione della volontà del R. di arrecare, esclusivamente ed incontrovertibilmente, un danno fisico all’avversario. Vi è, pertanto, secondo il convincimento raggiunto dal Collegio, quell’apprezzamento possibile di tale segno distintivo in ordine alla deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato (C.S.A., n. 53 del 2021). In conclusione, lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in parte sensibile il corpo dell’avversario, non può che essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S. Esso, infatti, è suscettibile di essere “derubricato” a condotta gravemente antisportiva, solo in presenza di determinati elementi obiettivi che possono attenere alla dinamica ed alla intensità del gesto stesso, in modo tale da snaturarne, oggettivamente, la natura. Nel caso di specie, nessuno dei già menzionati elementi risulta emergere dal referto dell’Ufficiale di gara, che costituisce prova privilegiata, non bastando all’uopo l’assenza di conseguenze in punto di danno riportato, né vengono ad evidenziarsi, in ogni caso, elementi che possono valere ad attenuante circa la condotta del signor R.i, la quale dunque non può che essere sanzionata nella misura definita dal Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 026/CSA del 24 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 46/DIV dell’11.10.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. L.P.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo di gioco, reagiva colpendolo con una gomitata sul viso, provocandogli un forte dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta”…. Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”. Alla luce di questa distinzione, e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo eccessivo….Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, rilevando, in positivo (indipendentemente dalle conseguenze concrete) il riferimento alla zona attinta ed, in negativo, l’assenza dell’invocato profilo di provocazione (tale non configurandosi la mera circostanza dell’aver subito un fallo di gioco).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 022/CSA del 14 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 25 del 20.09.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Real Monterotondo Scalo
Massima: Confermata al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario.”…Nella condotta violenta dei due calciatori c’è stata contemporaneità, ragione per la quale, in assenza di una reazione ad un’azione, è inapplicabile il disposto dell’art 13 del C.G.S. con la conseguente impossibilità di invocare le attenuanti richieste con il reclamo.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 021/CSA del 11 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 27/DIV del 20 settembre 2022
Impugnazione – istanza: - Sig. S.D.L.
Massima: Confermata al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara “per aver, al 4° minuto del secondo tempo, tenuta una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno chiuso, caricato e diretto verso la pancia dello stesso. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta, da una parte, e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il ruolo di capitano ricoperto dal calciatore sanzionato” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio)….Come è noto il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva della FIGC prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai soggetti tesserati delle società sportive nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. In particolare, ai sensi dell’articolo 35 CGS costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara. Ancor più nello specifico va rammentato che, per la costante interpretazione di questo organo di Giustizia sportiva (cfr., tra le molte, Corte giust. app., 13 febbraio 2020), la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva o “gravemente irriguardosa”, di cui al comma 1 dell’art. 36 CGS, poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un ambito comportamentale che va dalla condotta meramente negligente e/o imprudente ovvero di particolare tenuità dell’offesa arrecata a quello della violenza a cose, all’intimidazione e alle offese gravi. Nel referto arbitrale si legge testualmente che “Il giocatore colpisce con un pugno in pancia il giocatore avversario a gioco in svolgimento. Pugno chiuso, caricato e diretto verso la pancia. Il giocatore avversario, dopo le cure, riprende la gara senza ulteriori conseguenze”. Appare evidente quindi come dalla sintetica, ma efficace, descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio in questione e plasticamente riprodotta nel referto, possa percepirsi con nettezza il gesto violento posto in essere dal reclamante, grazie all’uso di espressioni che non lasciano spazio a dubbi interpretative né a fraintendimenti (“pugno chiuso”, “caricato”, “diretto”) e che sono in grado di rendere possibile, in chi le legge, una immediata rappresentazione del fatto, fotograficamente cristallizzato, come se si riproducesse visivamente. Peraltro la parte del corpo attinta dal pugno, per la sua configurazione anatomica, può provocare conseguenze molto gravi per l’integrità fisica della vittima laddove il colpo sia inferto (come nella specie è descritto nel referto) con violenza, pur se non trattasi di una zona (ovviamente ancor più delicata) che va dal collo alla testa. Il Collegio ritiene opportuno rammentare, pur se il principio dovrebbe essere, oramai, di acquisizione notoria, che il rapporto del direttore di gara, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti. Quanto all’utilizzo di fotogrammi tratti dalla ripresa televisiva dell’incontro di calcio in cui si è realizzato il fatto in questione, incastonati nel reclamo al fine di rafforzare le tesi propugnate dal reclamante, è appena il caso di ricordare che, sotto un profilo generale, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Conseguentemente, tenuto conto delle previsioni del CGS e in particolare dell’art. 61, comma 2 (che testualmente recita: “2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”), posto che nella specie non è in discussione una indicazione errata del calciatore che ha commesso il fatto e subito la sanzione da parte del direttore di gara, i frame (ri)prodotti dal reclamante non possono essere utilizzati nel presente giudizio….Pare evidente che l’episodio, puntualmente descritto dal direttore di gara (e più sopra riassunto), corrisponda integralmente alla vicenda comportamentale che il Codice intende punire, tenuto anche conto che lo stesso direttore di gara ha inteso qualificare con chiarezza l’evento (nell’incipit della parte motiva del referto), illustrando il fatto nella sezione predisposta del referto intitolata “condotta violenta”, confermandone (poi) la grave portata attraverso la descrizione meticolosa della “zona” del corpo del calciatore avversario (la pancia) attinta dal pugno “caricato e diretto” sferrato dall’odierno reclamante Della Latta, così denotando quel quid pluris dell’intervento che certo non può ascriversi ad una normale “dinamica di gioco”, come invece vorrebbe sostenere il reclamante medesimo.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 020/CSA del 11 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 32/DIV del 27.09.2022
Impugnazione – istanza: - S.S. Monopoli 1966 s.r.l.
Massima: Confermata al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara: “per aver, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo avere trattenuto il pallone per ritardare la ripresa del gioco, provocava un confronto animato fra i giocatori di ambo le società coinvolti e nell'occasione con fare minaccioso insultava un avversario e subito dopo, poggiava una mano sul volto spingendolo e facendolo cadere a terra. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”……rileva, questa Corte, come il direttore di gara abbia, tra l’altro, avuto cura di specificare che il calciatore …. dopo essersi accovacciato a terra, trattenendo il pallone per ritardare la ripresa del giuoco, ha proseguito – pur dopo la sanzione del fallo di mano decretata dall’arbitro – nella sua azione antisportiva generando un principio di potenziale duro confronto tra i giocatori delle due squadre, alzandosi in piedi per insultare con fare minaccioso un avversario e, subito dopo, poggiando una mano sul volto del predetto medesimo calciatore dell’avversa compagine societaria, spingendolo, tanto da farlo cadere, pur senza conseguenze lesive o dannose.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 018/CSA del 7 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 25 del 20.09.2022
Impugnazione – istanza: - Tivoli Calcio 1919 SSD Arl
Massima: Confermata al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara perché ..al termine della gara, colpiva con uno schiaffo al volto un avversario”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 011/CSA del 29 Settembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 10 del 30.8.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda SARABUS-OGLIASTRA
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “per avere, in gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto.” in quanto l’arbitro, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del proprio referto, precisando che il P. ha colpito l’avversario con uno schiaffo al volto
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 3/CSA del 7 Luglio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 99 del 07.06.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. L’Aquila 1927
Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 3 giornate di gara al calciatore “Per avere preso parte ad un principio di rissa nel corso del quale spintonava e colpiva con uno schiaffo al petto un calciatore avversario ed avere, successivamente, rivolto espressioni offensive e minacciose ad un altro calciatore avversario”…..Nel merito, si legge nel referto del direttore di gara che il calciatore … “(…) A gioco fermo si inseriva nella mass confrontation creatasi al 49’ del 2’ tempo, spingendo con vigoria sproporzionata sul petto il n. 5 avversario …., rifilandogli anche uno schiaffo per allontanarlo dal proprio compagno di squadra. Offendeva inoltre il n. 11 della squadra avversaria …, con il quale instaurava un dialogo minaccioso e offensivo”. Dopo l’espulsione, lo …avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza protestare. Con messaggio trasmesso al Giudice Sportivo in data 6.6.2022, il Sig. Stefano Giordano, arbitro della gara L’Aquila 1927 / Taloro Gavoi, ha chiarito che lo … avrebbe colpito con uno schiaffo al petto l’avversario …..La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la condotta dello Scognamiglio, così come dianzi descritta, non sia connotata da violenza e non sia pertanto riconducibile alla previsione dell’art. 38 C.G.S.; lo Scognamiglio ha colpito al petto il calciatore avversario per allontanarlo da sé, non per arrecargli danno con violenza; la sua condotta, pertanto, appare assimilabile ad una spinta e qualificabile come “gravemente antisportiva”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S. (si veda, su fattispecie analoghe: C.S.A., sez. I, n. 125 del 23.12.2021; Id., sez. III, n. 79 del 22.11.2021). Tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come riportati a referto, inducono la Corte a ritenere che lo …. non abbia agito con l’intenzione di produrre lesioni personali o di porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, elementi questi che, per costante giurisprudenza, sono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.; viene in rilievo, nella specie, piuttosto una condotta gravemente antisportiva, considerata in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo e che la manata abbia attinto l’avversario al petto, pur senza procurargli conseguenze fisiche apprezzabili. Ai fini della decisione, dunque, deve darsi applicazione all’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara. Ricorre, nella specie, la circostanza aggravante soggettiva connessa al ruolo di capitano
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 326/CSA del 24 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.1408 del 24.05.2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore R.B.A., in relazione alla gara del Campionato di Serie A2 Calcio a 5 – Girone C3, disputata tra il FORTITUDO POMEZIA 1957 e il ECOCITY FUTSAL GENZANO il 21.05.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. FORTITUDO POMEZIA 1957
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Espulso per somma di ammonizioni (reiterato comportamento non regolamentare) alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi gravemente offensive, ingiuriose e minacciose”….Ciò premesso, nell’apposita sezione del rapporto dedicata ai provvedimenti sanzionatori risulta l’annotazione dell’arbitro, il quale, al 1’ del p.t. supplementare, ha espulso il Sig. R. B. A. con la seguente motivazione: “Tenta di ingannare l’Arbitro fingendo un infortunio o di aver subito fallo (simulazione). Una volta sanzionato il provvedimento di espulsione, il calciatore mi si avvicinava con fare minaccioso, mi diceva “sei una merda, coglione”, e mi poggiava la mano destra sul petto nel tentativo di spintonarmi, non riuscendo nel suo intento solo perché bloccato prontamente da due calciatori del Genzano. Mentre veniva allontanato mi minacciava dicendo: “ti aspetto fuori, vedi cosa ti cambino”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 321/CSA dell’8 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 18.05.2022
Impugnazione – istanza: - sig. C.W.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”. ….In senso inverso è sufficiente richiamare il rapporto del Direttore di gara – provvisto del valore probatorio che l’art. 61, comma 1, C.G.S. gli attribuisce – che, dopo aver qualificato la condotta del Cozza come “violenta”, descrive nei seguenti termini il fatto contestato all’odierno reclamante: “Il n. 5 ….. a gioco fermo colpisce con un pugno di intensità moderata al costato un avversario. L’avversario dopo essersi ripreso prosegue la partita senza ulteriori conseguenze”. Il che ben corrisponde alla fattispecie della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. a fronte di un comportamento descritto in termini di “pugno […] al costato” inferto “a gioco fermo” all’avversario. In senso inverso non rileva di per sé né che il pugno (che tale rimane, inverando una condotta violenta) fosse “di intensità moderata”, né il fatto che l’avversario – “dopo essersi ripreso”, con ciò dando evidenza peraltro di un certo effetto sortito nell’immediatezza dal gesto del Cozza – abbia proseguito la partita “senza ulteriori conseguenze”, ciò non valendo a elidere la natura violenta della condotta in sé considerata. Allo stesso modo non può applicarsi nella specie la detta circostanza attenuante invocata dal reclamante, dal momento che non è dato ravvisare una tenuità del fatto in ragione del solo dato che il colpo fosse di intensità moderata e che l’avversario abbia potuto riprendere il gioco senza ulteriori conseguenze, non rientrando del resto tutto ciò nelle fattispecie tipizzate dall’art. 13 C.G.S. e risultando, in ogni caso, la sanzione così determinata effettivamente consona rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 312/CSA del 26 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 28.04.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Sona Calcio
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore in quanto “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 305/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 287/DIV del 19/04/2022
Impugnazione – istanza: - sig. A.C.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “per avere, al 21°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 c.2 e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, in particolare che il pallone non era a distanza di gioco, ed il ruolo di capitano ricoperto dal calciatore espulso”. …Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 291/CSA del 12 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 Sporting
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “per avere, in reazione, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 287/CSA del 12 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 16 dell’11.04.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. TROINA
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore il quale dopo la segnatura della rete del GIARRE, con fare minaccioso e puntando il dito verso il volto dell’arbitro gli profferiva le seguenti parole: ‘sei un coglione, testa di cazzo’. Ripeteva le stesse parole più volte, ritardando la fuoriuscita dal terreno di gioco e reiterando tale comportamento minaccioso sempre nei confronti dell’arbitro”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 286/CSA del 12 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 16 dell’11.04.2022
Impugnazione – istanza: - F.C. Spinea 1966
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore avversario che tentava di colpire con un calcio”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 280/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.12 del 06/04/2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore J.A., in relazione alla gara Atletico Uri/Real Monterotondo Scalo del 03.04.2022
Impugnazione – istanza: - U.S.D. Atletico Uri
Massima: Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore in quanto espulso: “Colpisce con un pugno sul ventre, con media intensità, l'avversario numero 26. Quest'ultimo, dopo circa un minuto, era in grado di riprendere a partecipare alla gara”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 278/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 128/DCF del 06.04.2022
Impugnazione – istanza: - S.S.D. F.C. Como Women s.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara alla calciatrice “Per aver colpito con un calcio al volto una calciatrice avversaria mentre questa era seduta a terra in seguito ad uno scontro di gioco. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., valutate anche le modalità complessive della condotta e un comportamento decorrelato dall’azione di gioco”…. Si osserva, a tale ultimo proposito, che la registrazione non può trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30). Il che parimenti vale per i fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni riproduttive di singoli momenti della ripresa audiovisiva (cfr. di recente, per la ratio del regime limitativo nell’uso di prova audiovisiva, volto a evitare l’ingresso in giudizio di mezzi di prova diversi da quelli previsti e che possano incidere su quanto rilevato e refertato dall’arbitro di gara, CSA, III, 6 aprile 2022, n. 240).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 273/CSA del 02 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022
Impugnazione – istanza: Sig. E.C.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto”…Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata a C., che ha colpito l’avversario con una gomitata volontaria, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 264/CSA del 22 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim Vision- Trofeo Giacinto Facchetti, di cui al Com. Uff. n. 233 del 22.03.2022
Impugnazione – istanza: F.C. Torino S.p.A. e Sig. L.A.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “A gioco fermo, essendo fuoriuscito il pallone dalla linea laterale, il numero sette, dopo un contatto da lui subito, non falloso, che lo aveva visto cadere a terra, da lì seduto sferrava un colpo sul ginocchio di un giocatore avversario che si trovava nei pressi.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 247/CSA del 11 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 1 del 23.03.2022
Impugnazione – istanza: - Gladiator 1924 SSD A RL
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. Alla notifica del provvedimento disciplinare, permaneva all'interno dell'area degli spogliatoi per poi fare indebito ingresso sul terreno di gioco al termine della gara.”…..Con riferimento alla successiva condotta sanzionata, deve osservarsi, in particolare, come la regola n.12 del Regolamento del Giuoco del Calcio stabilisca perentoriamente che “Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che è stato espulso deve abbandonare il recinto di gioco”, risultando, quindi, errata la deduzione della reclamante secondo cui un giocatore espulso avrebbe il diritto di posizionarsi all'imbocco dello spogliatoio, con la porta aperta e a ridosso del recinto di gioco, a nulla rilevando, inoltre, il motivo del suo nuovo ingresso al termine della gara, realizzato al fine di festeggiare con i compagni di squadra.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 245/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. D.D.S.
Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 3 gare effettive al calciatore che “Al termine della gara, si avvicinava al Direttore di gara e rivolgeva numerose espressioni blasfeme, offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna. Reiterava la propria condotta anche nell'area degli spogliatoi”….In tale contesto, fermo restando che i fatti accaduti non possono essere in sé contestati nella loro verificazione, stante il valore probatorio che è proprio dei rapporti degli ufficiali di gara ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., è condivisibile la doglianza con cui il reclamante deduce che la contestazione di blasfemia sia stata genericamente formulata, senza indicare neppure una delle frasi che in tal senso il …. avrebbe proferito. Per questo, considerato che di tale elemento fattuale non è fornita circostanziata evidenza nel referto arbitrale, mentre d’altra parte è chiara e da ritenere provata ex art. 61, comma 1, C.G.S. – in relazione alle altre frasi pronunciate dal calciatore e riportate nel referto – la condotta ingiuriosa e irriguardosa tenuta dal …. agli effetti dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., reiterata in più momenti seppur in un contesto d’azione unitario, ritiene il Collegio che la sanzione congrua per il calciatore sia quella della squalifica per tre giornate effettiva di gara, non potendo applicarsi per converso le invocate circostanze attenuanti, quali la tensione agonistica creatasi nella gara, in quanto non rientranti nelle fattispecie dell’art. 13 C.G.S. e risultando, del resto, la sanzione così determinata consona rispetto alla condotta complessivamente posta in essere dal calciatore.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 243/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 67CS del 16.03.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. ASTI
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l'intervento dei sanitari”.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 235/CSA del 01 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A Cinque, di cui al Com. Uff. n. 885 CS del 28.02.2022
Impugnazione – istanza: - U.C. Sampdoria FUTSAL
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Espulso per somma di ammonizione (reiterato comportamento non regolamentare); alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro numero due frasi gravemente offensive”. …In particolare, dalla espulsione per somma di ammonizioni comminata al calciatore S.è derivata in via automatica la squalifica per una giornata effettiva di gara, alla quale è stata aggiunta dal Giudice Sportivo la sanzione della squalifica per (ulteriori) due giornate effettive di gara a causa della condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti della terna arbitrale, costituente sanzione minima ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a, del C.G.S., che la reclamante non ha minimamente preso in considerazione.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 224/CSA del 25 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A5, di cui al Com. Uff. n. 892 del 28.02.2022
Impugnazione – istanza: - S.S.D. A.R.L. Italservice Pesaro Calcio A 5
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo.”
Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 217/CSA del 23 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 229/DIV dell’ 01.03.2022
Impugnazione – istanza: - Lucchese 1905 S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, colpiva con una gomitata al volto un avversario, causandogli abbondante fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il gioco”.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 210/CSA del 18 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, di cui al Com. Uff. n. 54 /CS del 23.02.2022
Impugnazione – istanza: - USD Real Forte Querceta S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “per avere, a gioco in svolgimento, colpito con un pugno un calciatore avversario procurandogli fuoriuscita di sangue”
Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 200/CSA del 14 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 229 dell’01.03.2022; ù
Impugnazione – istanza: - Sig. L.B.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “A) per una gara di squalifica effettiva per recidività in ammonizione; B) per due gare di squalifica effettiva per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva in tackle all’altezza dei piedi–caviglie, con la possibilità di contendergli il pallone, ma usando una vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (supplemento arbitrale)”.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 197/CSA del 10 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Aurora Alto Casertano
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardava l'uscita dal terreno di gioco e, successivamente, da dietro la panchina continuava a protestare per la intera durata del primo tempo.” Emerge, secondo quanto refertato dall’Arbitro, che “Dopo il provvedimento di ammonizione per proteste, il calciatore con fare derisorio mi applaude dicendomi: 'sei un fenomeno'. Alla notifica dell'espulsione ci vogliono ben 3 minuti per farlo uscire dal terreno di gioco creando una situazione di forte tensione nervosa in campo. Poi per tutta la durata della partita si dispone dietro la propria panchina e continua per il restante primo tempo a protestare contro la direzione di gara”. L’espressione rivolta all’Arbitro “sei un fenomeno”, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, è indubbiamente irriguardosa e integrante la fattispecie prevista e disciplinata dall’art.36, comma 1, C.G.S.. Tale condotta risulta poi aggravata dal comportamento successivamente posto in essere dal Sig. M., che ha ritardato la propria uscita dal terreno di giuoco dopo il provvedimento sanzionatorio, come peraltro confermato anche dalla A.S.D. Aurora Alto Casertano nel proprio reclamo – a nulla rilevando che il ritardo ammontasse a 3 minuti o a 1 minuto e 40 secondi, trattandosi anche in tale seconda evenienza di tempo abbondantemente sufficiente a giustificare la censurabilità del contegno, peraltro tale da aver provocato forte tensione nervosa in campo - e che ha persistito nel proprio atteggiamento protestatario all’indirizzo degli Ufficiali di gara per tutta la durata dell’incontro.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 185/CSA del 3 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 28/CS del 01.02.2022
Impugnazione – istanza: - U.S. Isera
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate la squalifica alla calciatrice “per avere, a gioco fermo, scaraventato il pallone con violenza all’indirizzo di una avversaria. Successivamente colpiva con forza la suddetta con una spinta facendola cadere a terra”, si legge nel referto: “espellevo la giocatrice n. 8 della società Isera,…., perché dopo l’interruzione del gioco a causa di un fallo commesso dalla stessa ai danni dell’avversaria n. 10 …., prendeva il pallone e lo scaraventava con violenza contro la stessa n. 10, successivamente la spingeva con forza facendola cadere a terra. La giocatrice n. 10 non riportava alcun danno fisico”.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 180/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 39/CS del 31 gennaio 2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO
Massima: Confermata la squalifica per tre gare al calciatore: “espulso per aver protestato con fare aggressivo all’indirizzo del Direttore di Gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, gli rivolgeva espressione offensiva”. <<ma che cazzo fischi>>. …. <<sei scarso e vergognoso>> …
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 176/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 609 del 28.01.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. ARCOBALENO ISPICA
Massima: Confermata la squalifica per tre gare al calciatore “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro frase offensiva che reiterava anche dagli spalti da dove si posizionava per la parte residuale dell'incontro”;
Massima: Confermata la squalifica per tre giornate di gara al calciatore “Espulso per somma di ammonizioni (proteste e comportamento non regolamentare), dopo la notifica del provvedimento si posizionava in tribuna da dove per la parte residuale dell'incontro continuava a protestare nei confronti della terna arbitrale. Al termine dell'incontro, insieme all'allenatore della propria squadra anch'egli espulso, si recava dinanzi la porta dello spogliatoio arbitrale impedendo alla terna di accedervi per circa 1 minuto”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 169/CSA del 23 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 185/DIV del 01.02.2022
Impugnazione – istanza: - U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “per atto di violenza nei confronti di un avversario in quanto, a gioco fermo, caricava e colpiva con l’avambraccio un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue dal volto. (r.a.a.).”…Orbene, rispetto a tale dato, per un verso e con riguardo all’an della fattispecie de qua, emerge con nettezza la gravità della condotta violenta (e non solo “antisportiva”, secondo la non condivisa prospettazione di parte reclamante) in ragione della tipologia del gesto (intenzionale) e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze (con derivata correttezza della sua sussunzione nel paradigma della “condotta violenta”, peraltro proprio così desumibile dal già evidenziato doppio riferimento al “caricare” e “colpire” operato dall’assistente, trattandosi di contegno idoneo ad arrecare un danno fisico mediante utilizzo di un colpo volontario), con irrilevanza delle (peraltro solo ipotizzate) situazioni legate al contesto di gioco; dall’altro lato e con riferimento al quantum, per il contesto di riferimento (gioco fermo) e gli esiti del gesto (fuoriuscita di sangue dal volto), si conferma la correttezza dosimetrica della sanzione inflitta.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 167/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore: “Per avere colpito un avversario con un pugno da terra”, si legge nel referto che il M. “(…) Finito a terra dopo uno scontro di gioco con un avversario, lo colpiva con un pugno al volto da terra”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 165/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Serie D, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.01.2022
Impugnazione – istanza: - G.S. Arconatese 1926 SSD a r.l.
Massima: Ridotta da 4 a 3 giornate, la squalifica al calciatore in quanto “Espulso per avere commesso intervento falloso su un calciatore avversario in azione di gioco alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara e veniva allontanato solo grazie all’intervento del capitano della propria squadra. Al termine della gara, infine, rientrava sul terreno di gioco e reiterava le espressioni irriguardose nei confronti dell’Arbitro”…..(i.e., “sei scarso”)… dal chiaro tenore del rapporto arbitrale - facente piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. - emerge che, anche in questo secondo momento della condotta posta in essere, il calciatore rivolgeva al direttore di gara parole irriguardose del seguente tenore: “Riguarda quello che hai fatto perché è vergognoso, scarso”….Per questo, emerge in relazione alle stesse un chiaro nesso di continuazione, essendo i fatti ascrivibili a un unico comportamento irriguardoso continuato, manifestato con frasi similari, pronunciate dal calciatore in momenti assai vicini e, dunque, riconducibili a un contesto temporale e materiale complessivamente unitario (cfr., in relazione alla continuazione, inter multis, CSA, II, 19 novembre 2019, n. 82; I, 23 luglio 2017, CU n. 6/CSA; II, 18 luglio 2018, CU n. 10/CSA; SS.UU., 6 novembre 2018, CU n. 47/CSA; II, 7 febbraio 2018, CU n. 82/CSA; implicitamente, CSA, II, 15 aprile 2021, n. 153 e 154; 30 marzo 2021, n. 127). Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta del calciatore, avvinta da continuazione, stante appunto l’unitarietà dell’azione irriguardosa posta in essere, in relazione alla quale la sanzione della squalifica va, perciò, ridotta a tre giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 155/CSA del 27 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Cascina
Massima: Confermate le 3 giornate di squalifica al calciatore “Per avere, “a gioco fermo calpestato la mano e successivamente il collo di un avversario infortunato a terra, senza conseguenza alcuna sullo stesso”….Ne consegue che, alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, per come confermati dall’Arbitro, nel caso di specie il calciatore …. risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS (tra le altre, CSA, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 30; idem, 25 ottobre 2021, n.42, 22 novembre 2021, n.77, 7 gennaio 2022 n.137).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 154/CSA del 27 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021
Impugnazione – istanza: - S.S. Arezzo 1923
Massima: Confermate le 3 giornate di squalifica al calciatore per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una ginocchiata alla schiena lasciandolo a terra per circa 30 sec. e ritardata l’uscita dal terreno di gioco a seguito del provvedimento disciplinare.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 152/CSA del 20 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 154/DIV del 27.12.2021
Impugnazione – istanza: - Calcio Foggia 1920 S.r.l.
Massima: Confermate le 3 giornate di squalifica al calciatore: “per avere, al 47esimo minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti lo colpiva sulla zona della caviglia-tibia con vigoria sproporzionata”….Sul punto, infatti, corre l’obbligo di rammentare quanto previsto dagli artt. 58 comma 1, CGS ai sensi del quale “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale” e 61 CGS, che individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitandoli all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 014/CSA pubblicato il 16 Settembre 2021). La circostanza che la condotta del calciatore …. sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro, esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo. Pertanto, nel valutare il merito del presente ricorso, alla luce del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuito dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nei referti (Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 140/CSA pubblicato il 13 Gennaio 2022), non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara che, assistiti da fede privilegiata, per costante avviso di questa Corte, assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti.….Come ribadito da ultimo da questa Corte nella decisione 157/CSA/2020-2021, per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)…..Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la condotta posta in essere dal calciatore …. non può essere interpretata come scontro vigoroso e non volontario, sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante; d’altronde, nella sintetica ma efficace descrizione in ordine all’episodio plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza il gesto violento posto in essere dal calciatore.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 150/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 25/CIT del 16 dicembre 2021
Impugnazione – istanza: - Calcio Padova S.p.A.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore per avere egli, “al 40°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento durante una contesa del pallone, con il piede a martello colpiva con i tacchetti esposti sopra la caviglia un calciatore avversario rendendo necessario l’intervento del medico”…In punto di qualificazione giuridica, valuta il collegio – anche riconsiderando la propria complessiva giurisprudenza – che la fattispecie va correttamente sussunta nell’ipotesi della condotta violenta, tenuto conto del referto di gara che, per l’appunto, la descrive come entrata a “piede a martello … con i tacchetti esposti sopra la caviglia [di] un calciatore avversario”, il che denota una componente d’intenzionalità, quanto meno in termini di dolo eventuale. Il dolo eventuale si concretizza infatti quando l’individuo non ha come obiettivo l’evento dannoso, ma, pur di non rinunciare all’azione ed ai suoi eventuali vantaggi, accetta che questo possa verificarsi. Tali tipologie di condotta non necessariamente devono coincidere con fattispecie penalmente rilevanti, giacché, in base alla teoria del c.d. “rischio consentito”, ricadono unicamente nell’alveo dell’illecito sportivo tutti quei comportamenti che integrano infrazioni delle regole agonistiche, senza essere penalmente perseguibili per effetto della scriminante di cui all’art. 50 c.p., neppure se abbiano conseguenti pregiudizievoli per l’integrità fisica di un avversario. Viceversa, la sussistenza della scriminante va esclusa, ed il fatto è perseguibile penalmente, quando si travalica volontariamente il dovere di lealtà sportiva, esponendo l’incolumità fisica dell’avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica sportiva ed accettato dal partecipante medio. In tal caso, lo svolgimento della gara diventa solo l’occasionale sede di tempo e di luogo dell’azione lesiva, che si considera avulsa dalle esigenze di svolgimento della gara. In tal senso, si è ritenuto non scriminato il comportamento di un giocatore di pallacanestro, che ha colpito il giocatore avversario con un pugno alla mandibola (cfr. Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951). Di conseguenza, va confermata la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica irrogata dal primo giudice, trattandosi della sanzione minima prevista e dovendosi escludere la sussistenza di circostanze attenuanti, avuta presente la lesione cagionata, che ha reso necessario l’intervento del medico.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 146/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 21/CS del 20.12.2021.
Impugnazione – istanza: - Cavese 1919 S.S.D. A.r.l.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara a carico del calciatore “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”…L’Arbitro, sentito a chiarimenti, ha inoltre confermato esplicitamente che il Sig. A. non ha inferto il colpo al fine di difendersi o in reazione ad un fallo o ad un gesto ingiusto altrui - ragione che fa anche venir meno in radice la possibilità di valutare l’applicazione dell’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a) del C.G.S. invocata dalla reclamante - bensì volontariamente e a seguito di un contatto di gioco regolare con un avversario. Ne consegue che gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame inducono a ritenere che nel caso di specie il calciatore A. abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o, comunque, di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 38 CGS (tra le altre, CSA, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 30; idem, 25 ottobre 2021, n.42, 22 novembre 2021, n.77 e 7 gennaio 2022 n.137).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 143/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021
Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Espulso per aver rivolto frase offensiva ad un avversario, assisteva al prosieguo dell'incontro dalla tribuna da dove per la parte residuale rivolgeva frasi ingiuriose all'arbitro n.2”……Al riguardo questa Corte rileva che lo stato emotivo del calciatore non costituisce né un esimente, né un attenuante, genericamente riconosciuta e contemplata dall’ordinamento sportivo, non ricorrendo nel caso in esame gli estremi della circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1 lett. a), ossia di “avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”; sicché la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta dal giudice sportivo appare congrua rispetto alla condotta tenuta dal calciatore, il quale ha profferito dapprima una frase offensiva sul terreno di giuoco nei confronti del calciatore avversario (in conseguenza della quale è stato espulso) ed ha poi reiterato detta condotta dalla tribuna profferendo frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 141/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 16/CS del 15.12.2021
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere, al termine della gara, spintonato con violenza un calciatore avversario facendolo cadere a terra e tentando di calpestarlo con i tacchetti degli scarpini. Veniva allontanato solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra e delle Forze dell’Ordine”…Non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione. Nel referto dell’arbitro, si legge: “Il calciatore, a gara terminata ma ancora sul terreno di gioco, spingeva con violenza un avversario, facendolo cadere a terra e volendo infierire su di lui, tentando di calpestarlo con i tacchetti. Venivano in soccorso i compagni e le forze dell'ordine per portarlo fuori dal recinto di gioco, riuscendoci a fatica, dato che il calciatore si divincolava per tentare di andare a colpire altri giocatori e dirigenti avversari”. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara. Il Sig.…, sentito telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, descrivendo con dettaglio la condotta violenta attribuita a …. L’arbitro ha altresì chiarito di aver visto direttamente e con assoluta chiarezza l’accaduto. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38, comma 1, C.G.S., prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 140/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 353 del 14.12.2021
Impugnazione – istanza: - U.S. Saints Pagnano A.S.D.
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per aver colpito con un pugno un avversario a gioco fermo”….Non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara. Il Sig. …, sentito telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, descrivendo con maggior dettaglio la condotta violenta attribuita a …(in caduta, aver colpito volontariamente l’avversario al polpaccio della gamba destra, con il pugno chiuso). L’arbitro ha altresì chiarito di essere stato posizionato frontalmente e di aver visto con assoluta chiarezza l’accaduto. Non rileva, nella specie, stabilire se il fatto sia accaduto “a gioco fermo”, come attestato nel referto arbitrale. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38, comma 1, C.G.S., prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 137/CSA del 07 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 13/CS del 09.12.2021
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Carbonia Calcio 1939
Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al colto un calciatore avversario”.