Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 136/CSA del 07 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. n. 058/Campionati Giovanili del 07.12.2021

Impugnazione – istanza: - sig. L.G. per il minore calc. L.A.

Massima: Rideterminata la squalifica per 10 gare nella squalifica di 7 giornate effettive di gara al calciatore minore che “Dopo aver trattenuto un avversario che reagiva colpendolo con una ginocchiata e uno schiaffo, proferiva nei suoi confronti una frase comportante offesa per motivi di razza”….Dunque il fatto contestato può dirsi acclarato, né risulta peraltro confutato dal reclamante. Sul secondo profilo, inerente all’intento razzista, il contenuto della frase (“Sei una scimmia!”) rivolta a un avversario di colore, è univocamente espressivo di una connotazione razzistica che emerge in termini obiettivi, al di là del temperamento personale o della cultura dell’autore della frase e anche della sua eventuale familiarità con ambienti multirazziali: è il tipo d’insulto in sé, infatti, ad assumere un significato - e ad essere percepibile chiaramente come - razzista (cfr. ad es., per espressioni o versi similari od accostabili, CSA, I, 3 giugno 2019, Com. Uff. n. 156/CSA; Id., SS.UU., 27 settembre 2016, Com. Uff. n. 18/CSA; CGF, I, 11 settembre 2013, Com. Uff. n. 40/CGF; CSA, I, 25 marzo 2014, Com. Uff. n. 244/CSA).  In tale contesto, è lo stesso Codice di Giustizia Sportiva a prevedere un trattamento sanzionatorio specifico e di particolare severità per i “Comportamenti discriminatori”, consistenti in “ogni condotta che, direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori” (art. 28, comma 1, C.G.S.).  Il Codice prevede infatti che in tali casi il calciatore “sia punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara”, che costituisce dunque il minimo edittale, ben più elevato di quello stabilito per la “Condotta violenta dei calciatori”, pari a tre giornate di squalifica (art. 38 C.G.S.).  Il che rispecchia del resto il particolare disvalore insito in comportamenti od affermazioni che abbiano connotazione discriminatoria, anzitutto per ragioni di ordine razziale. La fattispecie in esame presenta nondimeno alcuni elementi utilmente apprezzabili in termini di circostanze attenuanti in favore del reclamante.  Questi ha infatti ammesso la propria responsabilità volendo manifestare le proprie scuse per il comportamento tenuto: il che vale a integrare la circostanza attenuante sub art. 13, comma 1, lett. e), C.G.S., consistente nello “avere ammesso la responsabilità”.  A ciò si aggiunga la possibilità di dare rilievo, nella specie, ad ulteriori circostanze ex art. 13, comma 2, C.G.S., quali la giovane età del calciatore - e, dunque, il suo temperamento comprensibilmente più impulsivo, che non può comunque valere in alcun modo a giustificare l’illecito commesso - e l’intero sviluppo della vicenda, che è nata da una condotta violenta avversaria, seppur seguita dalla sanzione espulsiva (anche) in danno del Laureana da cui è scaturita l’offesa innervosita pronunciata da quest’ultimo.  Alla luce di ciò, ferma la configurazione del fatto nei termini suindicati, riconosciute le circostanze attenuanti di cui sopra e fatta applicazione dei criteri quantitativi di riduzione della sanzione di cui all’art. 15, comma 1, C.G.S. (“Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione […]”), la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica nella specie a sette giornate effettive di gara.

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