C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 1 del 01/07/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI € 80,00 ALLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIOVANNELLI LORENZO IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 – VIRTUS LANCIANO, DISPUTATA L’1.3.20 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “F” (C.U. n° 55, DEL 5.3.20 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI € 80,00 ALLA SOCIETA’ E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE GIOVANNELLI LORENZO IN RELAZIONE ALLA GARA GLADIUS PESCARA 2010 – VIRTUS LANCIANO, DISPUTATA L’1.3.20 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “F” (C.U. n° 55, DEL 5.3.20 – C.R.A.).

          Con appello ritualmente proposto, la società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha impugnato e chiesto la riduzione delle sanzioni sopra specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: (ammenda) “Perché, a fine gara, proprio sostenitore entrava sul terreno di gioco scavalcando la recinzione e si dirigeva verso l'arbitro, venendo trattenuto da dirigenti della squadra ospite. Sanzione ridotta per fattiva collaborazione di propri dirigenti”; (squalifica) “Per grave condotta violenta nei confronti di calciatore avversario”.

          Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, quanto all’ammenda, perché il sostenitore entrato in campo non aveva intenzione di aggredire l’arbitro, bensì soltanto di sincerarsi delle condizioni del figlio, calciatore aggredito da un avversario durante la gara e, quanto alla squalifica, poiché il calciatore Giovannelli era intervenuto per difendere un compagno di squadra dall’aggressione di un avversario.

Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Risulta dagli atti ufficiali, con estrema chiarezza, che i due calciatori si sono colpiti vicendevolmente con dei pugni al volto , senza particolari conseguenze , e che nell’immediatezza, gli stessi abbandonavano il terreno di giuoco a seguito dell’espulsione loro comminata.

La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata anche in considerazione del fatto che l’azione violenta ha causato un parapiglia generale tra i calciatori delle opposte squadre.

Anche la sanzione dell’ammenda deve essere confermata, in quanto dal supplemento di rapporto rimesso dall’arbitro della gara, si evince che lo spettatore entrato in campo scavalcando la recinzione non si è diretto verso il calciatore infortunato (come assunto dall’appellante), ma verso lo stesso direttore di gara con fare minaccioso venendo fermato solo dall’intervento dei dirigenti della società ospitata.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, confermando le impugnate decisioni.

Dispone addebitarsi la relativa tassa.

 

 

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