C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 11/11/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. HATRIA TEAM AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6; AMMENDA DI € 100,00; INIBIZIONE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE D’AMBROSIO PABLITO FINO AL 27.10.2020) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.P.D. HATRIA TEAM / ORIONE AVEZZANO, DISPUTATA IL 17.10.20 PER IL CAMPIONATO DI SERIE C1 CALCIO A 5, GIRONE “A” (C.U. n° 26 del 22.10.2020 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. HATRIA TEAM AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6; AMMENDA DI € 100,00; INIBIZIONE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE D'AMBROSIO PABLITO FINO AL 27.10.2020) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.P.D. HATRIA TEAM / ORIONE AVEZZANO, DISPUTATA IL 17.10.20 PER IL CAMPIONATO DI SERIE C1 CALCIO A 5, GIRONE “A” (C.U. n° 26 del 22.10.2020 – C.R.A.).

 

          Con appello ritualmente proposto, la società A.P.D. Hatria Team ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:

- esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 1 per la Società Hatria Team, dai quali è emerso che al min. 25' del primo tempo I'arbitro ha ammonito il calciatore della squadra ospitante Sig. MARZUOLI Emanuele (nato il 13.08.2002);

- accertato, a seguito delle verifiche esperite con I'ufficio tesseramento del Comitato, che il calciatore MARZUOLI Emanuele non risulta regolarmente tesserato con la Società Hatria Team alla data della gara in epigrafe; -accertata, quindi, la posizione irregolare del summenzionato calciatore, dovendosi per l'effetto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 10 del C.G.S.;

- visti gli artt. 10, co. 6 let. a), e 65 del C.G.S.,

Delibera

1) di infliggere alla ASD Hatria Team la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di: Hatria Team/Orione Avezzano 0 a 6;

2) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Hatria Team Sig. D'AMBROSIO Pablito sino al 27.10.2020;

3) di infliggere alla Soc. Hatria Team l'ammenda di Euro 100,00”.

          La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione nella seduta tenutasi in videoconferenza i motivi d'impugnazione ai quali integralmente si è riportata, ovvero: 1) inutilizzabilità della documentazione menzionata nel giudizio di primo grado, con conseguente illegittimità della decisione impugnata per lesione del diritto di difesa, e, segnatamente, del documento denominato “nominativo richiesto”, in quanto privo di data e con riferimento allo svincolo del calciatore Marzuoli al 30.6.2020-1.7.2020; 2) in ogni caso, ingiustizia del provvedimento impugnato, stante la presenza nei tabulati federali del modulo di svincolo per accordo dell’atleta Marzuoli Emanuele, regolarmente ratificato e validato in data 9.9.2020 alle ore 09:58:59, il che presupporrebbe l’avvenuto tesseramento dell’atleta, stante l'impossibilità di svincolo per accordo senza precedente tesseramento anche in considerazione del fatto che il portale della L.N.D. non lo consentirebbe. Dirimente, a riguardo, sarebbe la documentazione prodotta (tesseramento atleta con modulo aggiornamento posizione avente numero pratica DL9712809 e successivo svincolo per accordo ex art. 108 avente numero pratica DL9726429). Ha chiesto, pertanto, l'annullamento delle sanzioni impugnate e la conferma del risultato acquisito sul campo, ovvero, in subordine, la ripetizione della gara.

          Osserva preliminarmente la Corte che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, in relazione all'impugnazione dell'ammenda di € 100,00 inflitta alla società e all'inibizione al suo dirigente – accompagnatore sig. D'Ambrosio Pablito fino al 27.10.20, ai sensi dell'art. 137 comma 3, lett. b) e d), C.G.S.

          Per il resto, l'appello è infondato e non merita accoglimento.

          Va, anzitutto, premesso che il documento, privo di data, che secondo l'appellante costituirebbe lesione del diritto della difesa, è un documento interno (estratto dai tabulati dei tesseramenti) di mera cortesia trasmesso dalla segreteria del Comitato al G.S. che non può spiegare effetti nei confronti delle parti e che non ha alcun rilievo ai fini del giudizio.

          Va poi rilevato che ulteriori accertamenti compiuti presso il competente ufficio hanno confermato la mancanza di regolare tesseramento per il calciatore Marzuoli Emanuele risultando lo stesso tesserato per la società appellante il 10.1.2020 e svincolato l'1.7.2020.

          Ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il portale della L.N.D. permette di preparare la pratica "art. 108 svincolo per accordo" non solo per gli atleti tesserati, ma anche per gli atleti per i quali la società ha semplicemente preparato e non completato la pratica di tesseramento, come avvenuto nel caso di specie.

          Il mancato tesseramento del Marzuoli, in verità, è conseguenza del fatto che la società Hatria, pur avendo preparato la pratica DL9712809 (aggiornamento posizione di tesseramento), non ha mai provveduto a trasmetterla attraverso il portale con firma elettronica, con la conseguenza che il Comitato Regionale non poteva né riceverla né approvarla tanto che, dopo due mesi, veniva annullata automaticamente dal sistema.

          Al contrario, la pratica DL9726429 (art. 108 svincolo per accordo) è stata inviata dalla società con firma elettronica prima che la pratica di tesseramento venisse annullata dal sistema e, quindi, approvata dal Comitato.

          Ove, peraltro, la stessa società, usando la normale diligenza, avesse esaminato il tabulato calciatori dilettanti (a cui possono accedere telematicamente e liberamente tutte le società dilettantistiche) si sarebbe potuta rendere conto del mancato tesseramento e della conseguente necessità di perfezionarlo prima di impiegare il calciatore.

          Alla luce delle su esposte considerazioni la Corte

 

DELIBERA

 

di respingere l'appello confermando integralmente la decisione impugnata.

Ordina addebitarsi la tassa di reclamo.

 

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