C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 16/11/2020 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 5; AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA CALCIATORE ALFANO BERARDINO FINO AL 30.6.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO / DEPORTIVO LUCO, DISPUTATA IL 25.10.20 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 27 del 29.10.2020 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 5; AMMENDA DI € 200,00; SQUALIFICA CALCIATORE ALFANO BERARDINO FINO AL 30.6.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO / DEPORTIVO LUCO, DISPUTATA IL 25.10.20 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 27 del 29.10.2020 – C.R.A.).

          Con appello proposto a mezzo p.e.c. il 6.11.2020, la società A.S.D. Villa S. Sebastiano ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:

- Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che:

- al minuto 24° del primo tempo il calciatore VALENTE Leonardo della Soc. Villa S. Sebastiano veniva espulso per fallo da ultimo uomo;

- al minuto 39° del primo tempo il calciatore CIPOLLONE Dennis della Soc. Villa S. Sebastiano veniva espulso per doppia ammonizione;

- al minuto 37° del secondo tempo, dopo la convalida della rete del 5 a 0 a favore della squadra ospite, l'arbitro era costretto ad intervenire per sedare un alterco scoppiato tra due giocatori avversari e, mentre si accingeva ad ammonirli entrambi, veniva attinto dal calciatore ALFANO Berardino della Soc. Villa S. Sebastiano, il quale lo colpiva con un violento schiaffo sul volto, provocandogli dolore e stordimento. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore afferrava il braccio dell'arbitro, facendolo roteare e procurandogli forte dolore al polso;

- a quel punto l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e si dirigeva negli spogliatoi, dove veniva rincorso dal sig. ALFANO che lo afferrava con forza sul collo spingendolo contro un muro, procurandogli giramenti di testa e momentanea mancanza di respiro. L'arbitro riusciva a divincolarsi dalla presa anche grazie all'intervento dei dirigenti e tesserati della squadra locale;

- successivamente, il direttore dl gara si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, dove gli venivano riscontrate lesioni documentate nel referto medico allegato al rapporto di gara.

- Accertato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta ("condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo I'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui) da parte di un tesserato ai sensi dell'art.35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014.

- Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio".

- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva"..

- Tenuto conto che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore ALFANO Berardino della Soc. Villa S. Sebastiano.

- Considerato che la particolare aggressività e ripetitività dell'azione dello stesso, che ha attinto I'arbitro più volte con particolare violenza, giustificano l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 4, del C.G.S.”.

          La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione nella seduta tenutasi in videoconferenza l’ingiustizia delle sanzioni, sul presupposto dell'inesistenza degli addebiti contestati al calciatore Alfano, quanto meno con riferimento allo schiaffo e alla presa per il collo con i quali avrebbe attinto il direttore di gara e ha chiesto, quindi, accertare l'errore tecnico del direttore di gara nella sospensione della partita con l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti finalizzati alla regolare definizione della partita; riformare la squalifica al calciatore, con conseguente riduzione del provvedimento disciplinare in misura equa rispetto ai fatti e all'effettiva gravità degli stessi e in considerazione che lo stesso chiedeva scusa al Direttore di gara; annullare o ridurre l'ammenda, visto il comportamento attivo e collaborativo dei dirigenti nei confronti dell'arbitro e nel corso dell'intera vicenda.

          L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal sig. Pieraldo Costantini, Presidente della società, sfornito dei poteri di rappresentanza in quanto colpito da provvedimento disciplinare della inibizione per mesi quattro con provvedimento del Tribunale Federale Territoriale di cui al C.U. n. 7 del 20.7.2020 del Comitato Regionale Abruzzo.

          Va, inoltre, rilevato che lo stesso appello dovrebbe essere dichiarato ugualmente inammissibile sia perchè il preannuncio di reclamo doveva essere corredato della prova dell'avvenuta notifica alla controparte, vertendo anche sull'esito della gara, sia perchè quest'ultimo aspetto è stato proposto solo per la prima volta con l'appello evitando, in tal modo, un grado di giudizio.

          Per questi motivi, la Corte d'Appello Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello confermando la decisione impugnata.

          Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

 

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