C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 02/10/2020 – Delibera – Gara del 30/ 9/2020 F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 – SPORT CENTER CELANO

Gara del 30/ 9/2020 F.C. ATLETICO SILVI C. A 5 - SPORT CENTER CELANO

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso della A.S.D. Sport Center Celano, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 84/A del 4.09.2020, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 8 a 2, per posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Atletico Silvi C5 sig. FRAGASSI Andrea, nato il 7.12.1985, che risulta squalificato per una gara effettiva per recidiva in Ammonizione, come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 5 del 6.01.2020.- Finali Coppa Italia-

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell’art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest’ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni entro i termini abbreviati stabiliti con il citato C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 84/A del 4.09.2020.

Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale risulta: che il calciatore FRAGASSI Andrea nella s.s. 2019/2020, tesserato con la ASD Atletico Silvi C5, veniva squalificato per una gara per recidiva in ammonizione in occasione della gara di finale della Coppa Italia Final Eight C5 del 6.01.2020 (C.U. n. 5 del 6.01.2020); che lo stesso, svincolato in data 1.07.2020 e nuovamente tesserato dalla medesima Società con decorrenza 25.09.2020, doveva scontare la sanzione nella prima gara utile dell’edizione 2020/2021 della Coppa Italia.

-Esaminati gli atti ufficiali di gara, dai quali è emerso che il medesimo giocatore ha effettivamente preso parte alla gara del 30.09.2020, prima gara utile in cui doveva scontare la sanzione inflitta nella stagione precedente.

- Verificato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 21, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Atletico Silvi C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 a favore della A.S.D. Sport Center Celano;

 2) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Atletico Silvi, sig. CAROTA Marco, fino al 8.10.2020;

3) di irrogare alla Società FC Atletico Silvi l'ammenda di euro 100,00;

4) di accreditare la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it