C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 02/10/2020 – Delibera – Gara del 30/ 9/2020 TORRESE – ALBA ADRIATICA 1968

Gara del 30/ 9/2020 TORRESE - ALBA ADRIATICA 1968

Il Giudice Sportivo

-  Visto il ricorso della A.S.D. Alba Adriatica 1968, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 84/A del 4.09.2020, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 2, per posizione irregolare del calciatore della POL.D. Torrese sig. CICHELLA Daniel, nato il 15.02.1999.

In particolare, la Società ricorrente riferisce che il menzionato calciatore non poteva prendere parte all'incontro perché non avrebbe scontato una squalifica per una giornata rimediata in Coppa Italia Eccellenza stagione sportiva 2019/2020, come da Comunicato Ufficiale n. 12 del 5.09.2019. Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Torrese.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni entro i termini abbreviati stabiliti con il citato C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 84/A del 4.09.2020.

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore CICHELLA Daniel: nella s.s. 2019/2020 era tesserato con la Società A.S.D. Sambuceto Calcio e, in occasione della gara di Coppa Italia Eccellenza 1.09.2019, veniva squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (C.U. n. 12 del 5.09.2019). Detta sanzione non poteva essere scontata nella medesima S.S. perché la squadra di appartenenza (Sambuceto Calcio) veniva eliminata dall'edizione della Coppa Italia 2019/2020; nella corrente stagione sportiva è stato tesserato dalla Soc. Torrese ed avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica nella prima gara utile della nuova edizione della Coppa Italia; ciò nonostante ha preso parte sia all'incontro del 13.09.2020 (gara di andata, non attenzionata a questo Giudice), sia all'incontro del 30.09.2020 (gara di ritorno, oggetto del presente ricorso), prime gare dell'edizione della Coppa Italia 2020/2021.

- Verificato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, perché il giocatore ivi indicato non poteva prendere parte all'incontro del 30.09.2020 per la A.S.D. Torrese, nuova Società di appartenenza.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 21, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla POL.D. Torrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della ASD Alba Adriatica 1968;

2) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Torrese, sig. ZIPPI Alessandro fino al 8.10.2020;

3) di irrogare alla Società Torrese l'ammenda di euro 150,00;

4) di accreditare la tassa reclamo.

 

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