C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 08/10/2020 – Delibera – Gara del 26/ 9/2020 DYNAMO FARAS – LA FENICE CALCIO A 5

Gara del 26/ 9/2020 DYNAMO FARAS - LA FENICE CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo

 - Visto il ricorso della A.S.D. La Fenice C5, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 6 a 3, per posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Dynamo Faras sig. DI DAVIDE Riccardo, nato il 18.01.1989, che risulta squalificato per una gara effettiva come da Comunicato Ufficiale della Delegazione Prov.le di Pescara n. 33 del 5.03.2020.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni entro i termini prescritti.

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale risulta che il calciatore DI DAVIDE Riccardo: nella S.S. 2019/2020 era tesserato con la Società A.S.D. Pescara Futsal, partecipante al Campionato di Calcio a 5 serie D; in occasione della gara di campionato del 29.02.2020 è stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (C.U. Pescara n.33 cit.)e che la sanzione non è stata scontata nella medesima stagione sportiva; nella corrente S.S. è stato tesserato dalla Società A.S.D. Dynamo Faras, con decorrenza 16.07.2020.

- Verificato, dagli atti ufficiali di gara, che il medesimo giocatore ha effettivamente preso parte alla gara del 26.09.2020, prima gara utile in cui doveva scontare la sanzione inflitta nella stagione precedente ai sensi dell'art. 21, comma 7, del C.G.S., a mente del quale "Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società....."

Accertato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, perché il giocatore ivi indicato non poteva prendere parte all'incontro in epigrafe.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 21, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Dynamo Faras la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 a favore della ASD La Fenice C5;

2) di comminare alla medesima Società l'ammenda di Euro 100,00;

3) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Dynamo Faras, sig. BRECCIONE MATTUCCI Filippo fino al 14.10.2020;

4) di accreditare la tassa di reclamo.

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