C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 1 del 01/07/2020 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MATTEO IOMMARINI, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON L’A.S.D. BORGO SANTA MARIA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 34 C.G.S., PER AVERE ELUSO IL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESENTANDO IN DATA 13.7.2018 ATTO DI DENUNCIA-QUERELA NEI CONFRONTI DEL SIG. SANDRO IEZZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO, SENZA AVERE CHIESTO LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE FEDERALE E, COMUNQUE, SENZA CHE LA STESSA FOSSE STATA CONCESSA E QUINDI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 30 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE.

DEFERIMENTO:

–  DEL SIGNOR MATTEO IOMMARINI, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON L'A.S.D. BORGO SANTA MARIA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 34 C.G.S., PER AVERE ELUSO IL VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESENTANDO IN DATA 13.7.2018 ATTO DI DENUNCIA-QUERELA NEI CONFRONTI DEL SIG. SANDRO IEZZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO, SENZA AVERE CHIESTO LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE FEDERALE E, COMUNQUE, SENZA CHE LA STESSA FOSSE STATA CONCESSA E QUINDI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 30 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE.

          Con nota del 3.6.2020, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il soggetto di cui in epigrafe per rispondere della contestazione sopra formulata.

Con raccomandata r.r. del 12.6.2020 regolarmente notificata a mezzo posta, veniva contestata al soggetto deferito la violazione di cui sopra e veniva a lui reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione dell’1.7.2020, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All’udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, nonché il soggetto deferito, assistito dal suo legale di fiducia. Lo Iommarini chiedeva di essere ammesso a patteggiare la sanzione e le parti concordavano l’applicazione della sanzione nella misura di complessivi  mesi quattro di squalifica, in base alla vigente normativa.

Il Tribunale, ritiene congrua la sanzione patteggiata ed applica, pertanto, allo Iommarini la squalifica di mesi quattro.

P.Q.M.

Il Tribunale applica, a richiesta delle parti, la sanzione della squalifica di mesi quattro al calciatore Iommarini Matteo.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e al soggetto deferito.

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