C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 19/02/2021 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. MARTEMUCCI GERMANO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CASOLI 1966, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO CHE IL SIG. DI MARZIO ALFREDO ESPLETASSE LE ATTIVITÀ DI TECNICO-ALLENATORE DELLA S.S.D. CASOLI 1966 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021, PUR NON AVENDO TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO; DELLA SOCIETÀ S.S.D. CASOLI 1966, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. GERMANO MARTEMUCCI E ALFREDO DI MARZIO APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
DEFERIMENTO:
DEL SIG. MARTEMUCCI GERMANO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CASOLI 1966, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO CHE IL SIG. DI MARZIO ALFREDO ESPLETASSE LE ATTIVITÀ DI TECNICO-ALLENATORE DELLA S.S.D. CASOLI 1966 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021, PUR NON AVENDO TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO;
DELLA SOCIETÀ S.S.D. CASOLI 1966, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. GERMANO MARTEMUCCI E ALFREDO DI MARZIO APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
Con note del 29.1.21, il Procuratore Federale Aggiunto e il Procuratore Federale F.F. della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.
Con atti regolarmente notificati a mezzo posta r.r. e p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 19.2.21, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie ritualmente pervenute.
All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva.
Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, come da separato foglio allegato al verbale d’udienza, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione per Martemucci Germano e ammenda di € 600,00 per la società S.S.D. Casoli 1966.
Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti, oltre che emergere “per tabulas” dalla documentazione risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale, è stata pacificamente ammessa dalla società che ha riconosciuto lo svolgimento dell’attività di allenatore in proprio favore nel corso della stagione sportiva 2020 – 2021 da parte del sig. Di Marzio in periodo antecedente a quello di effettivo tesseramento del medesimo.
Ritiene equo il Tribunale, stante anche il comportamento collaborativo nel procedimento, irrogare le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi due di inibizione al sig. Martemucci Germano; ammenda di € 300,00 per la società S.S.D. Casoli 1966.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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