C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 20/07/2020 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL AL SIG. PENSA MARCO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 TESSERATO COME DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE DISPUTATO LE GARE A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – PIZZOLI DEL 2.4.2017 E A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – A.S.D. MAGLIANO MONTE VELINO DEL 7.5.2017, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” ABRUZZO, NELLE FILA DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, SENZA AVERNE TITOLO, PER NON AVERE RICHIESTO IL TESSERAMENTO COME CALCIATORE NELLA SOCIETÀ DI SUA APPARTENENZA; – DEL SIG. COSTANTINI PIERALDO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DEI SIGG.RI MAZZEI STEFANO E PENSA MARCO, QUALI CALCIATORI, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO DEGLI STESSI NEL CORSO DELLE GARE A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – PIZZOLI DEL 2.4.2017 E A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – A.S.D. MAGLIANO MONTE VELINO DEL 7.5.2017, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” ABRUZZO; – DEL SIG. CONTI BERNARDO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 E SOTTOSCRITTORE, IN TALE QUALITÀ, DELLA DISTINTA DI GARA RELATIVA ALL’INCONTRO A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – PIZZOLI DEL 2.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” ABRUZZO, TESSERATO COME DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5 E 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ IN OCCASIONE DELLA SUINDICATA GARA, NELLA QUALE SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATI QUALI CALCIATORI, I SIGG.RI PENSA MARCO (DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE) E MAZZEI STEFANO (ALLENATORE), SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STESSI, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA E CONSENTENDO COSÌ CHE GLI STESSI PARTECIPASSERO ALLA GARA IN POSIZIONE IRREGOLARE; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI COSTANTINI PIERPAOLO, PENSA MARCO E CONTI BERNARDO;

DEFERIMENTO:

- DEL AL SIG. PENSA MARCO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 TESSERATO COME DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE DISPUTATO LE GARE A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – PIZZOLI DEL 2.4.2017 E A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – A.S.D. MAGLIANO MONTE VELINO DEL 7.5.2017, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” ABRUZZO, NELLE FILA DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, SENZA AVERNE TITOLO, PER NON AVERE RICHIESTO IL TESSERAMENTO COME CALCIATORE NELLA SOCIETÀ DI SUA APPARTENENZA;

- DEL SIG. COSTANTINI PIERALDO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., PER AVERE OMESSO DI PROVVEDERE AL REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DEI SIGG.RI MAZZEI STEFANO E PENSA MARCO, QUALI CALCIATORI, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO L'UTILIZZO DEGLI STESSI NEL CORSO DELLE GARE A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – PIZZOLI DEL 2.4.2017 E A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – A.S.D. MAGLIANO MONTE VELINO DEL 7.5.2017, VALEVOLI PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” ABRUZZO;

- DEL SIG. CONTI BERNARDO, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016 – 2017 E SOTTOSCRITTORE, IN TALE QUALITÀ, DELLA DISTINTA DI GARA RELATIVA ALL'INCONTRO A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO – PIZZOLI DEL 2.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” ABRUZZO, TESSERATO COME DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5 E 39 DELLE N.O.I.F., PER AVERE EGLI SVOLTO LE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA DELLA STESSA SOCIETÀ IN OCCASIONE DELLA SUINDICATA GARA, NELLA QUALE SONO STATI IMPIEGATI IN POSIZIONE IRREGOLARE, IN QUANTO NON TESSERATI QUALI CALCIATORI, I SIGG.RI PENSA MARCO (DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE) E MAZZEI STEFANO (ALLENATORE), SOTTOSCRIVENDO LA RELATIVA DISTINTA CON ATTESTAZIONE DI REGOLARE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STESSI, CONSEGNATA AL DIRETTORE DI GARA E CONSENTENDO COSÌ CHE GLI STESSI PARTECIPASSERO ALLA GARA IN POSIZIONE IRREGOLARE;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI COSTANTINI PIERPAOLO, PENSA MARCO E CONTI BERNARDO;

 

          Con nota del 22.6.2020, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come sopra integralmente riportate.

Con raccomandate aa.rr. del 24.6.2020, regolarmente notificate a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 20.7.2020, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All’udienza di trattazione era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il sig. Costantini Pieraldo.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento, dichiarando la contumacia degli altri soggetti deferiti.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per il proscioglimento dei sigg.ri Pensa Marco, Conti Bernardo nonché della società, in quanto già sanzionati per i medesimi fatti con provvedimento del T.F.T. pubblicato sul C.U. n° 66 del 7.6.2018.

Quanto al sig. Costantini Pieraldo, le parti convenivano, ai sensi dell’art. 127 C.G.S., l’applicazione della sanzione nella misura di mesi quattro di inibizione.

          Il Tribunale Federale Territoriale,

-  letti gli atti del procedimento;

- rilevato che l’oggetto del presente deferimento è identico a quello già definito con decisione pubblicata sul C.U. n° 66 del 7.6.2018, ad eccezione della posizione del sig. Costantini Pieraldo;

- tenuto conto che principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, condensato nel brocardo ne bis in idem, è il “giudicato formale e sostanziale”, finalizzato a conferire certezza ai rapporti giuridici fra le parti;

DELIBERA

il non luogo a provvedere nei confronti di Pensa Marco, Conti Bernardo e della società A.S.D. Villa S. Sebastiano, essendo la posizione degli stessi già stata sanzionata con il provvedimento sopra richiamato.

Applica, inoltre, a richiesta delle parti la sanzione della inibizione di mesi quattro al sig. Costantini Pieraldo.

Dispone notificarsi la presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it