C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 20/07/2020 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. LUPO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE (ORA TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S.) PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI CIANCI NICOLA E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R.A., UTILIZZANDO A TAL FINE LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO;

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. LUPO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE (ORA TRASFUSO NELL’ART. 4 COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S.) PER AVER SVOLTO SCIENTEMENTE E CONSAPEVOLMENTE PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON ABILITATO E NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, IN UNO AI SIG.RI CIANCI NICOLA E CIANCAGLINI ALESSIO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE E/O COLLABORATORE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.C. SCERNI A.S.D. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R.A., UTILIZZANDO A TAL FINE LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO ABILITATO SIG. DE GUGLIELMO VINCENZO;

          Con nota del 16.6.2020, il Procuratore Federale Aggiunto e il Procuratore Federale f.f. della F.I.G.C. hanno deferito a questo Tribunale il sig. Lupo Giuseppe per rispondere della contestazione ascrittagli, come sopra integralmente riportata.

Con comunicazione a mezzo p.e.c. del 19.6.2020, regolarmente notificata, veniva contestata al soggetto deferito la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 20.7.2020, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All’udienza di trattazione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno compariva per il soggetto deferito.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento, dichiarando la contumacia del Lupo.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per la sua condanna a mesi sei di squalifica.

Il difensore del Lupo faceva pervenire rituale memoria difensiva riportandosi alle sue conclusioni ed insisteva per il proscioglimento sul presupposto che questo Tribunale non avesse titolo a decidere in quanto la Corte d’Appello Federale, nel pronunciarsi nel merito con provvedimento di accoglimento dell’appello del 18.12.2019, annullava la decisione impugnata dal Lupo e disponeva trasmettersi gli atti alla Procura Federale per le eventuali iniziative di competenza. La stessa Procura, in realtà, non avrebbe dato seguito a tali eventuali iniziative e, conseguentemente, questo Tribunale non sarebbe stato, poi, investito della questione.

Il Tribunale osserva che le deduzioni svolte dalla difesa del Lupo in ordine alle mancate iniziative svolte dalla Procura a seguito della decisione della Corte d’Appello Federale, non hanno fondamento, in quanto il presente procedimento trae origine proprio dall’attività della Procura che, da un lato ha iniziato il presente deferimento nei confronti del Lupo e, dall’altro, in separata sede, ha promosso un ulteriore procedimento nei confronti dei responsabili della mancata comunicazione al Lupo dell’originario procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti.

Osserva, inoltre, lo stesso Tribunale che il presente procedimento deve ritenersi tempestivamente promosso ai sensi dell’art. 54 comma II C.G.S.

Nel merito, dall’esame degli atti in possesso del Comitato appare evidente la responsabilità del soggetto deferito in ordine alle contestazione a lui mosse. Appare, tuttavia, equo infliggere a quest’ultimo la sanzione della squalifica di mesi cinque.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità del calciatore Lupo Giuseppe in ordine alle contestazioni a lui mosse,

 

DELIBERA

di infliggere allo stesso la squalifica di mesi cinque.

Dispone notificarsi la presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it