LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 40/CS del 10.01.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ILLUMINATO/S.S.D.PORTICI 1906 ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio ILLUMINATO/S.S.D.PORTICI 1906 ARL

Con ricorso, ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici il 27.10.2021 e trasmesso a mezzo PEC a SSD Portici 1906 in data 27.10.2021 il sig. ILLUMINATO Antonio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD Portici 1906 un accordo economico. In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 8.000,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021 dal 3.9.2020 al 30.6.2021, in favore del calciatore Illuminato, a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver percepito la somma di euro 6.250,00, segnatamente 4.650,00 euro con ricevuti mediante bonifici e assegni e 1.600,00 euro ricevuti da Sport e Salute SpA, e chiede che la società sia condannata al versamento dell’importo residuo di euro 1.750,00 a saldo di quanto dovuto.

Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Codesta Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 15 dicembre 2021.

L’associazione non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all’udienza, nella quale il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione dell’associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della stessa e dichiara accertata l’esistenza del credito del sig. ILLUMINATO, essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l’importo di euro 8.000,00, oltre oneri per la regolarità contributiva; ritiene di accogliere la domanda formulata dal ricorrente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società SSD Portici 1906 al pagamento in favore del sig. Illuminato della somma di euro 1.750,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla società SSD Portici 1906 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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