LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 40/CS del 10.01.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/A.S.D.CITTA’ DI ACIREALE 1946
Con ricorso trasmesso a mezzo PEC alla ASD Città di Acireale 1946 in data 8 ottobre 2021 e con lo stesso mezzo in pari data ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici, corredato della documentazione calendata nello stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, nonché dell’avvenuta notifica alla predetta società, il sig. Francesco VISCOMI, nato a Domodossola (VB) il 22.09.19914 (C.F.VSCFNC91P22D332G), rappresentato e difeso dall’Avv. Priscilla Palombi, del Foro di Roma, presso lo studio della quale in Roma, Via Germanico n. 203, è pure elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue:
1. Per la stagione sportiva 2020/2021 ha sottoscritto con la ASD Città di Acireale 1946 (è scritto, però, FC Rieti Srl), militante nel campionato di calcio a 11 serie D, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 8.01.2021 e previsione di un compenso annuo lordo, determinato forfettariamente, di euro 21.000 00.
2. Quantunque il calciatore abbia regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte con detto contratto per l'intera stagione sportiva, la Società ha, invece, adempiuto in parte alle proprie, provvedendo soltanto al versamento di parte degli importi maturati dal calciatore sino al 30.04.2021.
3. Precisava, inoltre, di aver ottenuto ed incassato il bonus governativo nella stagione sportiva 2020/2021, per un importo totale di euro 6.000,00 e di aver rilasciato apposita dichiarazione comprovante la percezione - in parte dalla società ed in parte da Sport e Salute - di quanto dovutogli sino al 30.04.2021 a mente dell’accordo siglato. Salvo ed impregiudicato, quindi, il diritto ad ottenere quanto ancora dovutogli relativamente alle mensilità di maggio e giugno, per complessivi euro 6.000,00.
4. Una volta terminata la stagione sportiva, la società ha consegnato al Viscomi un assegno di conto corrente bancario di euro 3.000,00 che gli veniva, però, reso impagato. Faceva seguito, quindi, il versamento da parte della stessa ASD Città di Acireale 1946 dell’importo di euro 3.000,00 a copertura, nei termini e secondo le modalità di legge, di detto assegno: somma ricevuta dal Viscomi in conto del maggior avere, residuando a suo favore un credito di euro 3.650,00.
5. Considerati l’inadempimento e la responsabilità della ASD Città di Acireale 1946, per aver violato le norme dell’Ordinamento Federale, il Viscomi ha chiesto che la Commissione Accordi Economici L.N.D. voglia in via principale e nel merito dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha rispettato l'accordo economico con il ricorrente e per l’effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di euro 3.650,00, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza ed alla presenza della parte e del suo difensore.
6. La società non faceva pervenire alcuna osservazione, né scritti difensivi o documenti, e veniva comunicata alle parti la fissazione dell’udienza per il 15 dicembre 2021, in occasione della quale è comparso il sostituto del difensore di parte reclamante, debitamente a ciò delegato, insistendo nelle domande formulate. Nessuno è comparso, invece, per la ASD Città di Acireale 1946. Il procedimento veniva, quindi, tenuto a decisione.
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La Commissione, verificata la tempestività e ritualità della notifica del reclamo alla società e del deposito presso la Commissione, nonché il regolare deposito dell’Accordo Economico e l’avvenuto versamento della tassa di euro 100,00; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Francesco Viscomi, fondata.
Nessun dubbio in relazione al contenuto ed all’efficacia dell’accordo concluso dalla parti, versato in atti ed in relazione al quale nessuna osservazione o contestazione è pervenuta da parte della ASD Città di Acireale 1946, nonostante la regolare comunicazione del reclamo. Di nessun rilievo il fatto che nella premessa del ricorso sia stato indicato al capo 1. il nominativo della “FC Rieti S.r.l.”, trattandosi di evidente errore materiale, facilmente rilevabile dalla lettura complessiva dell’atto introduttivo e da tutti i documenti allegati, primo fra tutti l’Accordo Economico, firmato appunto dalla ASD Città di Acireale 1946.
Parimenti deve ritenersi sufficientemente provato, e tanto più considerata la mancata contestazione, l’adempimento da parte del calciatore alle obbligazioni assunte e conseguentemente l’an debeatur, avendo perciò il ricorrente maturato pieno diritto a percepire quanto dovutogli in forza dell’accordo perfezionato. In merito al quantum occorre evidenziare che il calciatore ha concluso chiedendo il riconoscimento dell’importo di euro 3.650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma nel documento n. 2 allegato al ricorso, definito “certificato compensi 21.07.2021”, è lo stesso Viscomi a precisare di aver già percepito quanto dovuto a tutto il 30 aprile 2021, restando, invece “.. salvo ed impregiudicato il diritto di credito relativo alle mensilità di maggio e giugno 2021 a tutt’oggi non onorato e pari alla complessiva somma di euro 6.600,00 seimilaseicento/00).”. Ebbene, tenuto conto che il versamento effettuato successivamente dalla società è, come documentato, pari ad euro 3.000,00, l’importo residuo a credito del Viscomi risulta pari ad euro 3.600,00 e non 3.650,00. Per quanto la differenza sia assai modesta, non si rinvengono agli atti documenti, né possono ricavarsi aliunde elementi, che consentano di verificare i versamenti via via eseguiti nel corso del tempo dalla società e l‘unico dato attendibile è quello contenuto nella dichiarazione/liberatoria del 21.07.2021 sottoscritta dal Sig. Viscomi, non contestata neppure dalla ASD Città di Acireale 1946. La somma ancora dovuta al Sig. Francesco Viscomi è pari, quindi, ad euro 3.600,00: somma da maggiorarsi degli interessi di mora dovuti nella misura legale e sino alla data dell’effettivo integrale pagamento. Si ritiene, invece, di non riconoscere il diritto alla rivalutazione monetaria della somma dovuta. Infatti, pur trattandosi di obbligazione di valuta, la rivalutazione monetaria non si presenta quale conseguenza automatica del ritardato adempimento e non è sufficiente, quindi, la formulazione di una generica domanda di condanna al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, occorrendo, invece, una specifica domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c..
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Città di Acireale 1946 – matricola 949314 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Acireale (CT), Via P. Vasta n. 15, al Signor Francesco VISCOMI, nato a Domodossola (VB) il 22.09.1991 (C.F.VSCFNC91P22D332G), la somma di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.