C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 15/11/2021 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. VALLE PELIGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO DI INFLIGGERE AD ENTRAMBE LE SQUADRE LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CUS L’AQUILA / VALLE PELIGNA, DISPUTATA IL 16.10.2021 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/2 (C.U. n° 22 DEL 21.10.2021 – C.R.A.).

APPELLO DELLA A.S.D. VALLE PELIGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CHE HA DISPOSTO DI INFLIGGERE AD ENTRAMBE LE SQUADRE LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CUS L’AQUILA / VALLE PELIGNA, DISPUTATA IL 16.10.2021 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE - SERIE C/2 (C.U. n° 22 DEL 21.10.2021 – C.R.A.).

Con appello ritualmente preannunciato e proposto, la società A.s.d. Valle Peligna ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni: “…. Visto il referto arbitrale, nel quale si riferisce che "Entrambe le squadre hanno manifestato la volontà di non procedere con l'avvio dell'incontro in oggetto, per la possibilità di contagio da COVID19, come da dichiarazioni allegate". Esaminate le dichiarazioni consegnate all'arbitro, il giorno della gara, da entrambe le Società, con le quali: - la Società Cus L'Aquila ha manifestato la volontà di non voler prendere parte all'incontro in considerazione di un possibile caso di positività al COVID-19 tra i componenti del gruppo squadra, precisando che, l'atleta in questione è stato sottoposto a tampone antigienico con esito positivo in data 15.10.2021 e che "non è stato possibile inoltre sottoporre il resto della squadra a tamponi causa mancanza di tempi tecnici";

- la Società Valle Peligna Calcio a 5 ha preso atto della dichiarazione della squadra ospitante ed anch'essa ha espresso la volontà di non iniziare la gara. - Tenuto conto delle disposizioni inerenti lo svolgimento delle gare dei Campionati Regionali e Provinciali del C.R. Abruzzo 2021/2022 nell'ipotesi di accertamento di casi di positività al virus SARSCoV-2, approvate con C.U. n. 14 del 9.09.2021, con cui è stato disposto che: - "La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n.5 (cinque)"; - "In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n. 5 calciatori/calciatrici risultati positivi/e al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 (tre) "under" (con riferimento agli "under" previsti per i singoli campionati e successivi), la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail (crlnd.abruzzo01@figc.it) entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara". Considerato che, nel caso di specie, entrambe le Società non si sono attenute alle disposizioni sopra richiamate. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. e delle disposizioni di cui al C.U. L.N.D. n. 1 del 1.07.2021, DELIBERA 1) di infliggere ad entrambe le Società ASD CUS L'AQUILA e ASD VALLE PELIGNA CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e di penalizzarle di un punto in classifica; 2) in considerazione della particolare delicatezza della situazione venutasi a creare , si ritiene di poter soprassedere dall'applicazione dell'ammenda prevista dal richiamato C.U. nº 1 della LND del 01.07.2021. …. “. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Ha dedotto l’appellante l’erroneità della decisione del primo Giudice in quanto, come da dichiarazione allegata al referto di gara, solo a seguito della decisione della società Cus L’Aquila di non disputare l’incontro a seguito di un possibile caso di positività al COVID 19 di un componente della squadra, assecondava la scelta della squadra di casa e si rendeva disponibile ad un eventuale recupero della partita. Faceva, inoltre, presente, al direttore di gara che non avrebbe accettato alcun rinvio senza la presenza di test COVID positivi e solo dopo che lo stesso manifestava la volontà di non scendere in campo temendo per la propria incolumità, accettava di non disputare la l’incontro. Chiedeva, pertanto, l’assegnazione della vittoria con il punteggio di 0 – 6 o, in subordine, disporsi la ripetizione della gara, confermando tale richiesta il Presidente della società in sede di audizione. In tale sede, lo stesso Presidente riferiva che la propria squadra aveva avuto intenzione di svolgere la gara mentre l’arbitro si sarebbe dichiarato favorevole a non disputarla. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta, infatti, che le disposizioni (puntualmente richiamate dal G.S.), approvate con C.U. n° 14 del 9.9.2021, inerenti lo svolgimento delle gare dei Campionati Regionali e Provinciali del C.R. Abruzzo 2021/2022 nell'ipotesi di accertamento di casi di positività al virus COVID, sono state palesemente violate in quanto, proprio dalla lettura della dichiarazione del dirigente della società appellante allegata al referto di gara, si evince con chiarezza da, un lato, l’insussistenza del numero minino di calciatori positivi al COVID per poter procedere a comunicare la circostanza al C.R.A. e, dall’altro, che la decisione di non disputare la gara era stata condivisa da entrambe le squadre, mentre non risulta dagli stessi atti la presunta condivisione di tale decisione da parte dell’arbitro. Va, infatti, aggiunto, che in alcun lembo del referto di gara si legge della volontà dell’arbitro di non voler scendere in campo temendo per la propria salute, essendo stato riportato espressamente dal medesimo, invece, che la gara non è stata iniziata “per scelta dei componenti di entrambe le squadre”. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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