C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 22/11/2021 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MICONI GIACOMO IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO / ACADEMY L’AQUILA CALCIO, DISPUTATA IL 7.11.2021 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “A” (C.U. n° 27 dell’11.11.2021 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ACADEMY L’AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MICONI GIACOMO IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO / ACADEMY L’AQUILA CALCIO, DISPUTATA IL 7.11.2021 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE “A” (C.U. n° 27 dell’11.11.2021 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy L’Aquila Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Miconi Giacomo perché, nel corso dell’intervallo, protestava nei confronti dell’arbitro e lo colpiva con dell’acqua contenuta in una bottiglietta. La società appellante ha contestato gli addebiti e, in ogni caso, l'entità della sanzione, per essere la dinamica dell’accaduto diversa da quella portata sul C.U., stante l’involontarietà del gesto, come da dichiarazione del calciatore acclusa all’atto di impugnazione. Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento. La tesi dell’involontarietà del gesto che ha causato la sanzione è smentita dal referto arbitrale, laddove chiaramente si riferisce che, mentre il calciatore protestava nei confronti dell’arbitro, gli gettava addosso l’acqua dalla sua bottiglietta “con cattiveria e sguardo minaccioso”, segno evidente della volontarietà del gesto.

La sanzione inflitta dal G.S. appare poi congrua in considerazione del fatto che la stessa riguarda anche l’espulsione del calciatore per il gesto volontario compiuto, da ritenersi di sicura gravità. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello addebitando la relativa tassa.

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