C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 22/10/2020 – Delibera – Gara del 11/10/2020 CUGNOLI – ROSCIANO CALCIO

Gara del 11/10/2020 CUGNOLI - ROSCIANO CALCIO

Il Giudice Sportivo

 - Visto il ricorso della A.S.D. ROSCIANO CALCIO, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 1, per posizione irregolare del calciatore della A.S.D. CUGNOLI sig. SECAMIGLIO Moris, nato il 19.08.2001, che risulterebbe squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 55 del 5.03.2020.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore SECAMIGLIO Moris: nella S.S. 2019/2020 era tesserato con la Società A.S.D. SCAFAPASSOCORDONE e, in occasione della gara del Campionato Promozione del 1.03.2020, veniva squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (C.U. n. 55 del 5.03.2020). Detta sanzione non poteva essere scontata nella medesima S.S. a causa della sospensione delle competizioni sportive determinata per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19; nella corrente S.S., a seguito di svincolo effettuato dalla precedente Società in data 19.07.2020, è stato tesserato dalla Società CUGNOLI, con decorrenza 7.10.2020, e, pertanto, avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica nella prima gara utile successiva al tesseramento, ai sensi dell'art. 21 C.G.S.; ciò nonostante ha preso parte all'incontro dell' 11.10.2020, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflitta con il C.U. n. 55/2020 cit..

-Verificato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento.

-Visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 21, 65 e 67 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 24 del 15.10.2020,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. CUGNOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. ROSCIANO CALCIO;

2) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. Cugnoli, sig. GIANCATERINO Nicolas fino al 29.10.2020;

3) di accreditare la tassa di reclamo.

 

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