C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 22/10/2020 – Delibera – Gara del 11/10/2020 REAL CASALE – SPORTING ALTINO

Gara del 11/10/2020 REAL CASALE - SPORTING ALTINO

Il Giudice Sportivo

 - Visto il ricorso della A.S.D. SPORTING ALTINO, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 1, per posizione irregolare del calciatore della A.S.D. REAL CASALE sig. MACCIONE Giuseppe, nato il 14.12.1999, che risulterebbe squalificato come da Comunicato Ufficiale n. 55 del 5.03.2020.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il calciatore MACCIONE Giuseppe: nella s.s. 2019/2020 era tesserato con la Società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 (campionato Interregionale) e da questa trasferito in prestito temporaneo alla Società A.S.D. REAL CASALE (campionato di Prima Categoria); in occasione della gara del Campionato di Prima Categoria dell' 1.03.2020, veniva squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (C.U. n. 55 del 5.03.2020). Detta sanzione non poteva essere scontata nella medesima S.S. a causa della sospensione delle competizioni sportive determinata per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19; alla scadenza del prestito (1.07.2020) tornava alla società di appartenenza e non prendeva parte alla gara del 27.09.2020 ( Rieti / Vastese Calcio) , prima giornata del campionato 2020/2021 di serie D - girone F, in cui partecipa la VASTESE CALCIO 1902 (C.U. n. 21 del 18.09.2020 del Dipartimento Interregionale); in data 3.10.2020 veniva tesserato dalla Società REAL CASALE a seguito di trasferimento definitivo.

- Tenuto conto, per quanto sopra, che la squalifica comminata al giocatore in questione nell'ultima gara del campionato scorso è stata effettivamente scontata nel momento in cui lo stesso era ancora tesserato con la Società A.S.D. VASTESE CALCIO 1902, ossia nella prima giornata utile del campionato 2020/2021 di Serie D, in conformità all'art. 21, comma 7, del C.G.S..

- Verificato, quindi, che il ricorso è infondato perché il giocatore suindicato poteva regolarmente prendere parte all'incontro dell' 11.10.2020 per la A.S.D. REAL CASALE, nuova Società di appartenenza a decorrere dal 3.10.2020.

Visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 21, 65 e 67 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 24 del 15.10.2020,

Delibera

1) di respingere il reclamo della A.S.D. SPORTING ALTINO perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo Real Casale / Sporting Altino 2 a 1 .

 

 

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