C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/10/2020 – Delibera – Gara del 18/10/2020 LORETO APRUTINO – AMATORI VIS FARINDOLA

Gara del 18/10/2020 LORETO APRUTINO - AMATORI VIS FARINDOLA

Il Giudice Sportivo

-  Visto il ricorso della ASD Loreto Aprutino, ritualmente notificato entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 1, per la posizione irregolare del calciatore GOMAA Ahmed, nato il 12.12.1980, che non risulterebbero regolarmente tesserato con la ACD Amatori Vis Farindola.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

Esperiti i controlli con l'Ufficio Tesseramento del Comitato, dai quali risulta che il Sig. GOMAA Ahmed alla data della gara in epigrafe non risultava essere inserito nel tabulato dei tesserati della Società ospite riportato sul portale della L.N.D., non essendo in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso secondo quanto previsto dall'art. 40-quater delle N.O.I.F. (Tesseramento calciatori stranieri per le Società dilettantistiche), a mente del quale il tesseramento dei calciatori stranieri "decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate".

- Accertato, quindi, che il suddetto calciatore non poteva prendere parte all'incontro in oggetto perché il procedimento di tesseramento risulta essere stato perfezionato, ai sensi del cit. art. 40-quater delle N.O.I.F., con decorrenza 19.10.2020, dovendosi conseguentemente dichiarare l'irregolarità della gara per violazione delle disposizioni delle vigenti Norme Organizzative Interne della FIGC da parte della ACD Amatori Vis Farindola.

- Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 22.10.2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla Società Amatori Vis Farindola la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore della Società Loreto Aprutino;

2) di inibire il sig. Camplese Donatello, dirigente accompagnatore della ACD Amatori Vis Farindola, sino al 4 novembre 2020;

3) di irrogare alla Società Amatori Vis Farindola l'ammenda di Euro 100,00;

4) di accreditare la tassa di ricorso.

 

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