C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/10/2020 – Delibera – Gara del 25/10/2020 VILLA S. SEBASTIANO – DEPORTIVO LUCO

Gara del 25/10/2020 VILLA S. SEBASTIANO - DEPORTIVO LUCO

Il Giudice Sportivo

 - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 24º del primo tempo il calciatore VALENTE Leonardo della Soc. Villa S. Sebastiano veniva espulso per fallo da ultimo uomo;

 - al minuto 39º del primo tempo il calciatore CIPOLLONE Dennis della Soc. Villa S. Sebastiano veniva espulso per doppia ammonizione;

 - al minuto 37º del secondo tempo, dopo la convalida della rete del 5 a 0 a favore della squadra ospite, l'arbitro era costretto ad intervenire per sedare un alterco scoppiato tra due giocatori avversari e, mentre si accingeva ad ammonirli entrambi, veniva attinto dal calciatore ALFANO Berardino della Soc. Villa S. Sebastiano, il quale lo colpiva con un violento schiaffo sul volto, provocandogli dolore e stordimento.

Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore afferrava il braccio dell'arbitro, facendolo roteare e procurandogli forte dolore al polso;

- a quel punto l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e si dirigeva negli spogliatoi, dove veniva rincorso dal sig. ALFANO che lo afferrava con forza sul collo spingendolo contro un muro, procurandogli giramenti di testa e momentanea mancanza di respiro. L'arbitro riusciva a divincolarsi dalla presa anche grazie all'intervento dei dirigenti e tesserati della squadra locale;

 - successivamente, il direttore di gara si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, dove gli venivano riscontrate lesioni documentate nel referto medico allegato al rapporto di gara.

- Accertato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta ("condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica .che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui) da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014.

- Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio".

- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva"..

- Tenuto conto che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore ALFANO Berardino della Soc. Villa S. Sebastiano.

- Considerato che la particolare aggressività e ripetitività dell'azione dello stesso, che ha attinto l'arbitro più volte con particolare violenza, giustificano l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale previsto dall'art. 35, comma 4, del C.G.S..

- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di infliggere alla A.S.D. VILLA S. SEBASTIANO la punizione sportiva della perdita della gara, confermando il risultato conseguito sul campo perché più favorevole alla squadra avversaria, ossia Villa S. Sebastiano / Deportivo Luco: 0 a 5.

Con la precisazione, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. n.104/A del 17.12.2014 della F.I.G.C.;

2) di squalificare il giocatore ALFANO Berardino (Villa S. Sebastiano) fino al 30.06.2025;

 3) di irrogare alla Società Villa S. Sebastiano l'ammenda di Euro 200,00 per il comportamento del proprio tesserato;

4) di squalificare i calciatori VALENTE Leonardo e CIPOLLONE Dennis (Villa S. Sebastiano) per una giornata.

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