C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 05/11/2020 – Delibera – Gara del 25/10/2020 BACIGALUPO VASTO MARINA – VILLA 2015

Gara del 25/10/2020 BACIGALUPO VASTO MARINA - VILLA 2015

Il Giudice Sportivo

Visto il ricorso della ASD Villa 2015, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 3 a 2, per la presunta posizione irregolare di due calciatori della squadra avversaria.

Espone la ricorrente che la ASD Bacigalupo Vasto Marina ha fatto partecipare alla gara i sig.ri DI DONATO Vincenzo, nato il 2.07.2002, e il sig. FRANGIONE Marco, nato il 12.08.1998, il cui tesseramento si sarebbe perfezionato in data successiva alla gara, ossia il 26.10.2020. Chiede, pertanto, che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società ospitante per effetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..

Verificata la tempestività e ritualità del ricorso.

Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S..

Tenuto conto delle controdeduzioni della Società controparte e delle successive memorie della Società ricorrente, entrambe fatte pervenire nei termini prescritti.

Osservato che dall'esame della documentazione ufficiale in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che i calciatori Di Donato Vincenzo e Frangione Marco sono stati trasferiti in prestito dalla Soc. APD Casalbordino alla Soc. ASD Bacigalupo Vasto Marina con decorrenza 24.10.2020. Risulta, infatti, che la Società cessionaria aveva creato le pratiche di trasferimento in data 24.10.2020, provvedendo all'inoltro telematico delle liste di trasferimento secondo le modalità stabilite dall'art. 95 delle N.O.I.F. e del C.U. F.I.G.C. n. 229/A del 23.06.2020. Tuttavia, i moduli inviati risultavano incompleti perché mancanti delle firme dei calciatori. Avvedutasi dell'errore, la Società Bacigalupo, nell'impossibilità di poter accedere nuovamente al sistema [operazione possibile solo a seguito del rilievo dell'anomalia da parte dell'ufficio tesseramenti del Comitato,che, dato il giorno prefestivo (sabato), era chiuso], ha trasmesso i moduli completi, muniti della sottoscrizione dei calciatori, tramite e-mail alle ore 17:45 del 24.10.2020.

La Società Villa 2015 non erra nel sostenere, nella propria memoria, che il tesseramento sia consentito, di norma, solo in via telematica, attraverso la "piattaforma" all'uopo predisposta, come precisato dal C.U. n. 11 del 6.08.2020 del CR Abruzzo , dalla stessa richiamato, nel quale si afferma che "La data di tesseramento valida per ciascuna pratica è quella dell'invio con firma elettronica della stessa, fatta eccezione per tutte quelle pratiche "incomplete" che difettano di documenti allegati e/o firme"...

Tuttavia, non può non rilevarsi come la Società Bacigalupo abbia provveduto a sanare immediatamente l'errore che essa stessa aveva rilevato, inviando nel medesimo giorno (antecedente alla gara) le liste debitamente sottoscritte attraverso uno strumento - la e-mail - che a parere di questo Giudice comunque consente il raggiungimento dello scopo previsto dalle norme, pur se in via di eccezione, tenendo anche conto che l'art. 95 delle NOIF, tutt'ora in vigore, consente alle società dilettantistiche di utilizzare ugualmente altre modalità di tesseramento (plico raccomandato o deposito materiale presso gli uffici della Lega). Peraltro, per le medesime società l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, nell'ambito dei procedimenti della giustizia sportiva, è stato da ultimo differito al 1.07.2021 (C.U. L.N.D. n. 66 del 11.08.2020).

 

Correttamente, quindi, l'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Abruzzo ha ritenuto che il tesseramento fosse stato regolarizzato il 24.10.2020, in considerazione anche della buona fede dimostrata dalla Società Bacigalupo. Per completezza, deve rilevarsi che sullo storico della pratica di trasferimento (sulla "piattaforma" telematica), in data 26.10.2020 viene riportata la seguente nota: "manca la firma del calciatore, già inviata telematicamente vie e-mail in data 24.10.2020"; orbene, questa annotazione non mette in discussione l'avvenuta regolarizzazione del trasferimento, dovendo essere considerata una mera formalità tecnica necessaria a "caricare" sulla piattaforma telematica il documento già inviato con l'e-mail del 24.10.2020.

Per tutto quanto sin qui esposto e considerato, il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.

Visti gli articoli 10, 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 29.10.2020 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della ASD Villa 2015 perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

b) di convalidare il risultato conseguito sul campo : Bacigalupo Vasto Marina / Villa 2015 : 3 a 2 .

 

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