C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 16/09/2021 – Delibera – Gara del 12/ 9/2021 CASALINCONTRADA F.C. – RAPINO CALCIO

 

Gara del 12/ 9/2021 CASALINCONTRADA F.C. - RAPINO CALCIO

Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 0, dai quali è emerso che: - al minuto 22º del secondo tempo l'arbitro ammoniva il calciatore della Società Casalincontrada CORSICA Andrea (matricola 6838610), nato il 4.10.2000; - a seguito delle verifiche esperite con l'ufficio tesseramento del CRA, il suddetto calciatore non risulta regolarmente tesserato con la medesima Società, avendo questa attivato un procedimento di tesseramento non conforme ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., - Accertato, per quanto sopra, che la soc. Casalincontrada ha fatto prendere parte all'incontro un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi dovendosi quindi dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'Art.10, comma 6, lett a), del C.G.S.

DELIBERA 1) di infliggere alla A.S.D. Casalincontrada la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della Soc. Rapino Calcio; 2) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Casalincontrada sig. Massimo MALANDRA sino al 30.09.2021. 3) di infliggere alla soc. Casalincontrada F.C. l’ammenda di Euro 50,00.

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