C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 23/12/2021 – Delibera – Gara del 12/12/2021 POLISPORTIVA MORRONESE – CERCHIO

Gara del 12/12/2021 POLISPORTIVA MORRONESE - CERCHIO

Il Giudice Sportivo - Con ricorso ritualmente proposto, la F.C.D. Cerchio ha chiesto dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, in ragione dei fatti avvenuti in seguito all'espulsione di un calciatore della Morronese, allorché l'ufficiale di gara "veniva accerchiato dai calciatori della Morronese e, dopo circa 10 min. di proteste l'arbitro, avvicinandosi verso la bandierina adiacente gli spogliatoi decretava con triplice fischio la fine della stessa. Su esplicita richiesta di entrambi i dirigenti delle società lo stesso dichiarava che non poteva proseguire la gara perché erano venute meno le condizioni ambientali per poter procedere con serenità alla direzione della stessa. Nel frattempo lo stesso si rifugiavano prontamente verso gli spogliatoi tanto che i giocatori del Cerchio rientravano anch'essi. Lo stato emotivo dell'arbitro a quel punto era evidentemente compromesso in quanto lo stesso cercava in continuazione di cambiare versione sul significato del triplice fischio emesso (prima dichiarava la fine della gara, in seguito la sospensione) dichiarando altresì che dal minuto dell'espulsione del calciatore della Morronese non aveva interrotto il proprio cronometro che al momento del fischio era fermo al minuto 46 (del secondo tempo ndr). Intervenuti i capitani delle squadre e i dirigenti nello spogliatoio dell'arbitro lo stesso in evidente stato emotivo alterato (urlava e assumeva atteggiamenti di vittimismo alternati ad attacchi di collera), proponeva di scrivere su un foglio quello che era accaduto. Tale dichiarazione dell'arbitro non veniva sottoscritta dai Dirigenti del Cerchio in quanto la stessa non corrispondeva a verità e veniva redatta su pressione dei Dirigenti della Morronese che restavano tuttoil tempo nello spogliatoio cercando ed ottenendo la dichiarazione arbitrale a loro favorevole, praticamente sotto dettatura, altrimenti non sarebbero stati disposti a scriverla". Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha fatto pervenire memorie o documenti nei termini prescritti. - Esaminato il referto arbitrale, nel quale si riferisce che: - al minuto 46º del secondo tempo il calciatore della Polisportiva Morronese Sig. Esposito Alessio veniva espulso per aver lanciato il pallone sul viso dell'assistente di parte avversario; - a seguito di tale episodio tutti i giocatori in campo ed i componenti delle panchine (calciatori e dirigenti), che nel frattempo erano entrati sul terreno di gioco, discutevano con fare rissoso; - non riuscendo a riportare la calma, l'arbitro decideva di sospendere temporaneamente l'incontro e, a seguito del rasserenamento dell'ambiente, interpellava i capitani per riprendere la gara; - tuttavia, mentre i calciatori della squadra locale rientravano in campo, i tesserati della Società Cerchio si dirigevano negli spogliatoi rifiutandosi di riprendere il gioco; - a quel punto l'arbitro sospendeva definitivamente la gara sul risultato di 3 a 2; - in seguito riportava i fatti accaduti su un foglio che i responsabili del Cerchio si rifiutavano di firmare. Ritenuto che il ricorso debba essere respinto poiché i fatti in esso riportati non risultano confermati dal referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del C.G.S.. - Considerato: che i fatti, così come descritti nel referto arbitrale, pur meritevoli di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili, non hanno influito sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale, tenendo conto che la decisione di sospendere l'incontro è stata presa al minuto 46º del secondo tempo, sul risultato di 3 a 2 a favore della squadra locale; che, per questi motivi, non si ravvisano i presupposti richiesti dall'art. 10 C.G.S. per l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, in danno di una o entrambe le società, né per disporne la ripetizione. - Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 37 del 16.12.2021 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 65 e 67 del nuovo C.G.S., DELIBERA 1) di respingere il ricorso, disponendo l'addebito della relativa tassa; 2) di dichiarare la regolarità della gara in oggetto, convalidando il risultato conseguito sul campo, ovvero Polisportiva Morronese / Cerchio 3 a 2; 3) di comminare alla società Cerchio l'ammenda di Euro 200,00; 4) di comminare alla società Polisportiva Morronese l'ammenda di Euro 100,00; 5) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. Cerchio sig. Imbastari Massimo fino al 12.01.2022.

 

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