C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 16/12/2021 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI COPRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 23 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO, NEL COMMENTARE LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022, LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E IL DECORO PROPRI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO (INTESO QUALE ARTICOLAZIONE FUNZIONALE PERIFERICA DELLA L.N.D.) E, PER L’EFFETTO, PIÙ IN GENERALE ANCHE QUELLI PROPRI DEI SOGGETTI PERSONE FISICHE CHE NE COSTITUISCONO L’ORGANIGRAMMA DI GOVERNO E RAPPRESENTANZA, MEDIANTE LE FRASI ED ESPRESSIONI PRONUNCIATE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA RILASCIATA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA “DIRETTA GOL”, ANDATA IN ONDA IN DATA 19.9.2021 SULL’EMITTENTE TELEVISIVA SUPER (DI CUI PERALTRO LO STESSO È ANCHE EDITORE); – DELLA SOCIETÀ POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI E I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO.

DEFERIMENTO: - DEL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI COPRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 23 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO, NEL COMMENTARE LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022, LESO L’ONORE, IL PRESTIGIO E IL DECORO PROPRI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO (INTESO QUALE ARTICOLAZIONE FUNZIONALE PERIFERICA DELLA L.N.D.) E, PER L’EFFETTO, PIÙ IN GENERALE ANCHE QUELLI PROPRI DEI SOGGETTI PERSONE FISICHE CHE NE COSTITUISCONO L’ORGANIGRAMMA DI GOVERNO E RAPPRESENTANZA, MEDIANTE LE FRASI ED ESPRESSIONI PRONUNCIATE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA RILASCIATA ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA “DIRETTA GOL”, ANDATA IN ONDA IN DATA 19.9.2021 SULL’EMITTENTE TELEVISIVA SUPER (DI CUI PERALTRO LO STESSO È ANCHE EDITORE); - DELLA SOCIETÀ POL. D. TORRESE (MATRICOLA 82105), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI E I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FILIPPO DI ANTONIO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO.

Riferimento dispositivo pubblicato su C.U. n° 34 del 6 /12/2021. Con nota dell’8.11.21, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui in epigrafe per rispondere della contestazione loro formulata come sopra riportata. Con pec del 12.11.21, regolarmente notificate, veniva loro contestata la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 06.12.21, alle ore 16,10, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza suddetta è comparso il rappresentante della Procura Federale, nonché per i soggetti deferiti l’Avv. Antonio Paoluzzi. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione delle sanzioni della inibizione per giorni 90 del sig. Filippo Di Antonio e l’ammenda di € 600,00 alla società POL. D. TORRESE. Veniva data la parola all’Avv. Antonio Paoluzzi difensore dei soggetti deferiti, il quale, nel riportarsi alle deduzioni formulate in sede di indagini e nella memoria difensiva depositata, concludeva per il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Ritiene il Tribunale che debba essere, preliminarmente confermata la decisione assunta nel corso dei procedimento con la quale è stata rigettata l'eccezione sollevata dal Di Antonio, di nullità del deferimento effettuato dalla Procura per essere stato notificato l'atto di detto deferimento presso un indirizzo pec diverso dal domicilio eletto con conseguente violazione del diritto di difesa. Dal momento che la Procura Federale ha eccepito di non aver ricevuto la pec con la quale sarebbe stata avanzata la suddetta richiesta, il difensore del Di Antonio avrebbe dovuto produrre non solo la copia analogica del documento informatico (messaggio pec) ma anche la relativa conformità al documento originale (file "eml"), come prescritto dall'art. 23 del C.A.D. In assenza di tale prova, l'eccezione è stata rigettata ed è stato provveduto ad esaminare il merito del procedimento all'esito del quale il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del Di Antonio. Al riguardo, non è stata ritenuta attendibile la giustificazione dallo stesso addotta secondo la quale egli avrebbe esercitato legittimamente il diritto di critica allorchè, nella qualità di editore della emittente televisiva "Super J", avrebbe aspramente criticato gli organi Federali regionali per un presunto comportamento discriminatorio che avrebbe ingiustamente penalizzato la stessa emittente a favore di altra. Ora, a prescindere dal fatto che durante l'intervista, il Di Antonio, Copresidente della soc. Torrese, non ha specificato a quale titolo intervenisse, resta il fatto che lo stesso, rivestendo comunque anche la carica di Copresidente della stessa società non avrebbe in ogni caso dovuto tenere il comportamento ingiurioso, provocatorio ed antisportivo descritto nel capo di incolpazione che certamente va oltre ogni diritto di critica. Risulta, per contro, dagli atti di indagine espletati dalla Procura Federale la piena responsabilità del Di Antonio in merito agli addebiti contestati con la conseguenza che allo stesso deve essere inflitta la sanzione di cui al dispositivo. Per quanto concerne la posizione della soc. Torrese, ritiene il Tribunale che la stessa deve essere prosciolta dall'addebito in quanto, dal fascicolo contenente la documentazione depositata dalla Procura, si rileva effettivamente che la soc. Torrese ed il suo difensore avevano inviato, in data 21/10/21, una pec alla Procura Federale con la quale si invitava quest'ultima a trasmettere ogni ulteriore e successiva comunicazione presso il domicilio eletto di Via della Banca 14, studio dello stesso difensore. Non avendo provveduto in tal senso con la notifica dell'atto di deferimento, non può ritenersi legittimamente evocata la soc. Torrese nel procedimento di che trattasi con la conseguenza che la stessa deve essere prosciolta dagli addebiti P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Filippo Di Antonio la sanzione della inibizione di gg. 60; proscioglie la soc. Pol. Torrese dagli addebiti contestati. Dispone pubblicarsi la presente decisione e trasmettersi copia della stessa alla Procura Federale della FIGC ed ai soggetti deferiti presso il domicilio eletto dagli stessi presso il loro difensore.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it