C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 113 DEL 17/05/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA BARAGIANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE SAPIENZA ROCCO, RIPORTATA SUL C.U. N.105 DEL 26/04/2017.

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA BARAGIANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE SAPIENZA ROCCO, RIPORTATA SUL C.U. N.105 DEL 26/04/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti-, nella seduta del 13/05/2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. POLISPORTIVA BARAGIANO ritualmente proposto avverso la squalifica al calciatore SAPIENZA ROCCO, dal Giudice Sportivo inflitta, così come riportata e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 105 del 26/04/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Attestato come la ricorrente Società, che pure a mezzo di reclamo aveva formulato istanza per essere escoltata, benché, mediante telegramma del 10/05/2017, regolarmente convocata, non sia comparsa al fine di meglio coltivare le proprie ragioni di difesa; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione del D.G., assistito dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla A.S.D. Polisportiva Baragiano, a presidio delle proprie attività difensive addotte e tendenti ad escludere in toto la colpa del proprio tesserato in ordine all’accaduto, non abbiano, invero, trovato nessun riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la grave responsabilità del calciatore SAPIENZA ROCCO in riferimento alla condotta da lui tenuta e sanzionata ai sensi dell’art.19, comma 4, lettera d), C.G.S.; Acclarato - aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio, a mezzo del proprio ricorso, agli eventi per cui è reclamo attribuita - come, in forza dell’acquisita deposizione, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio di dubbio, confermato la natura violenta, ingiuriosa e gravemente antisportiva dell’azione dal calciatore SAPIENZA ROCCO nei suoi confronti perpetrata; Rilevato come lo stesso D.G., in sede di audizione, confermando integralmente il supplemento di rapporto, abbia ribadito che, il ridetto tesserato (peraltro già ammonito), dopo la segnatura di una rete da parte dalla squadra avversaria, collocato il pallone al centro del campo, invece di rimetterlo in gioco, lo avesse, in segno di protesta, intenzionalmente calciato al suo indirizzo, raggiungendolo all’altezza dello stomaco; Considerato, nondimeno, come il calciatore SAPIENZA ROCCO, una volta espulso, avesse ulteriormente aggravato la propria condotta afferrando l’Arbitro per un braccio e colpendolo al torace con un pugno portato con la parte interna della mano e ancora, reiterando le proteste, offerta la mano al D.G. in segno di scherno, lo avesse colpito con uno schiaffo alla nuca e all’orecchio, prima di essere definitivamente allontanato dal terreno di gioco grazie all’intervento del proprio capitano; Ritenuto, in ragione di quanto sopra dedotto, come alcuna attenuante possa riconoscersi al comportamento del giocatore SAPIENZA ROCCO, che è lecito qualificare violento, potenzialmente lesivo dell’incolumità dell’aggredito, offensivo e antisportivo, e come alcuna possibilità sia consequenzialmente a questo Collegio concessa al fine di procedere ad un alleggerimento della sanzione dal G.S. nei suoi confronti comminata, alla quale potrebbe conseguire l’applicazione dell’ulteriore sanzione amministrativa di cui al C.U. n. 104/A del Consiglio Federale della FIGC del 17/12/2014, Allegato A (COSTO MEDIO GARA), resa obbligatoria dalla conferma della sanzione al tesserato inflitta, come previsto dalla lettera c) del medesimo C.U.; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Rigetta il reclamo dalla A.S.D. Polisportiva Baragiano ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. nei confronti del calciatore Sapienza Rocco, come riportate nel citato Comunicato Ufficiale n. 105 del 26/04/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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