C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 52 DEL 02/12/2016 – Delibera – RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ V.R. EPISCOPIA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MOLFESE NICOLA COME RIPORTATA SUL CU. 23 DEL 09/11/2016.

RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ V.R. EPISCOPIA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MOLFESE NICOLA COME RIPORTATA SUL CU. 23 DEL 09/11/2016.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti - nella seduta del 26 novembre 2016, ha deliberato quanto segue:

Letto il reclamo, ritualmente proposto, dalla A.S.D. V.R. EPISCOPIA CALCIO avverso la squalifica del calciatore MOLFESE NICOLA, inflitta dal  Giudice Sportivo così come riportata e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 23 del 09.11.2016 della Delegazione Provinciale di Potenza;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Attestato come la Società reclamante non abbia formalizzato richiesta di essere ascoltata;

Procedutosi all’escussione del D.G.,assistito dal Delegato A.I.A.;

Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come le motivazioni dalla A.S.D. V.R. EPISCOPIA CALCIO, a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano trovato nessun riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di audizione, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la grave responsabilità del calciatore MOLFESE NICOLA con riferimento alla condotta da questi tenuta e sanzionata ai sensi dell’art.19, comma 4, C.G.S.;

Acclarato - aldilà dell’interpretazione attribuita dal ricorrente Sodalizio, a mezzo del proprio ricorso, agli eventi per cui è reclamo - come, in forza della deposizione resa, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e, senza beneficio del dubbio, abbia confermato la natura particolarmente violenta e antisportiva tenuta dal MOLFESE nei confronti di un calciatore avversario;

Rilevato come, lo stesso D.G., in sede di audizione, pur avendo premesso che la condotta del MOLFESE fosse stata conseguente ad una serie reciproca di provocazioni intervenute tra il predetto ed il n. 10 della squadra avversaria (ASD A.C.S. 09), nel confermare come lo stesso avesse colpito quest’ultimo con un calcio sferrato a gioco fermo, raggiungendolo tra fianco e anca, senza tuttavia provocarne alcuna reazione, ha comunque escluso, in maniera categorica, che tale atteggiamento sia stato la “legittima reazione” ad uno schiaffo ovvero ad una spinta ricevuti da parte dell’avversario;

Ritenuto come alla fattispecie portata al vaglio di questo Collegio debba necessariamente riconoscersi laggravante rappresentata dalla circostanza che, il MOLFESE, mentre si allontanava dal terreno di gara, a seguito di giusta espulsione, si avvicinava ai calciatori della squadra avversaria insultandoli e generando uno stato di generale confusione; 

Dedotto pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, come la condotta dal suddetto calciatore debba qualificarsi particolarmente grave in quanto intrinsecamente e volutamente violenta, nonché provocatoria ed istigatrice, a tal punto da non poter consentire a questo Collegio di procedere ad alcuna rilettura della sanzione irrogata

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, rigetta il reclamo dalla A.S.D. V.R. EPISCOPIA CALCIO ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. nei confronti del calciatore MOLFESE NICOLA come riportate nel citato Comunicato Ufficiale n. 23 del 09 novembre 2016 della Delegazione Provinciale di Potenza;

Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.

Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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