C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 56 DEL 14/12/2016 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTIME 3F FORENZA AVVERSO LA SQUALIFICA, CON RELATIVA INIBIZIONE, FINO AL 31/10/2017 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO ALL’ALLENATORE GIOVANNI TONDO, RIPORTATA SUL C.U. N.20 DEL 02/11/2016.

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTIME 3F FORENZA AVVERSO LA SQUALIFICA, CON RELATIVA INIBIZIONE, FINO AL 31/10/2017 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO ALL’ALLENATORE GIOVANNI TONDO, RIPORTATA SUL C.U. N.20 DEL 02/11/2016.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Giuseppe Giordano - Presidente F.F.- Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti- nella seduta del 06/12/2016 ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società ASD SPORTIME 3F FORENZA avverso la squalifica, con relativa inibizione, a svolgere ogni attività dell’ALLENATORE sig. Giovanni Tondo, come riportata nel C.U. n. 20 del 02/11/2016;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Procedutosi all’audizione del D.G., assistito dal Delegato A.I.A.

Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Accompagnatore sig. Francesco Iasi;

Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Considerato come il D.G, in sede di audizione, si sia riportato al supplemento di rapporto confermandolo integralmente, chiarendo, tuttavia, come il Tondo, dopo aver fatto ingresso sul terreno di gioco senza autorizzazione, avesse proferito frasi ingiuriose nei suoi confronti, reiterando tale condotta anche a fine gara, allorquando, con atteggiamento scomposto e irriguardoso, ma non minaccioso, si introduceva nello spogliatoio a lui riservato.

Atteso come, con la predetta impugnazione, la Società reclamante abbia, in via principale, sollecitato l’annullamento della squalifica inflitta al proprio Allenatore e, in via gradata, la sua riduzione in misura equamente rapportata alla reale entità dell’accaduto;

Preso atto come, a sostegno delle proprie richieste, il ricorrente Sodalizio abbia, anche in sede di audizione, precisato come il Sig. Giovanni Tondo avesse, previa autorizzazione del D.G., fatto ingresso sul terreno di gioco - al 36’ del secondo tempo – al solo fine di prestare soccorso ad un calciatore rimasto infortunato a seguito di uno scontro di gioco, non negando, tuttavia, come lo stesso avesse rivolto all’Arbitro frasi irriguardose ma non minacciose e come, dopo la partita, si fosse indebitamente introdotto, senza peraltro alcuna violenta intenzione, nello spogliatoio riservato al Direttore di Gara al mirato scopo di ottenere chiarimenti sul suo operato ed esprimere l’auspicio di non vederlo più designato per le successive gare della propria squadra;

Verificato, in definitiva, come dall’esame incrociato degli elementi istruttori portati al vaglio di questa Corte Sportiva possano dirsi emerse fattispecie tra di loro forse confliggenti e poco sovrapponibili, ma comunque sufficienti a rilevare una condotta del Tondo certamente sanzionabile perché ingiuriosa, altamente irriguardosa e comunque antisportiva, ma non intrinsecamente minacciosa o addirittura violenta, nei confronti del D.G., tali, in ogni caso, da consentire a questo Collegio, di procedere ad una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta;   

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 20 del 02/11/2016 così delibera:

Riduce la squalifica con relativa inibizione inflitta all’Allenatore Sig. Giovanni Tondo fino a tutto il 31 gennaio 2017;

Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;

Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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