C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 78 DEL 22/02/2017 – Delibera – RICORSO PROPOSTO DAL SIGNOR FERRENTI TEODORO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO VENOSA, AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 15/03/2017, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATA SUL C.U. N.47 DEL 01/02/2017.

RICORSO PROPOSTO DAL SIGNOR FERRENTI TEODORO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO VENOSA, AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 15/03/2017, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATA SUL C.U. N.47 DEL 01/02/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti-, nella seduta del 18/02/2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto da Ferrenti Teodoro avverso la squalifica inflittagli fino al 15/03/2017, come riportata nel C.U. n. 47 del 01/02/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Procedutosi all’audizione del D.G., accompagnato dal padre esercente la potestà genitoriale (trattandosi di minore), assistito dal Delegato A.I.A. Ascoltato il ricorrente Ferrenti Teodoro, comparso di persona, come da rituale richiesta in sede di reclamo avanzata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità dello stesso Ferrenti Teodoro in riferimento alla condotta da questi tenuta;

Preso comunque atto di come, anche in sede di audizione, il ricorrente abbia confermato che, le proteste nei confronti del D.G. mosse, fossero state determinate dalla decisione da quest’ultimo adottata di concedere ulteriori tre minuti di recupero, durante i quali, la squadra avversaria (ASD Alto Bradano), già pervenuta al pareggio nei quattro minuti di recupero precedentemente accordati, avrebbe segnato il gol della definitiva vittoria; Osservato come lo stesso tesserato, una volta escluso di aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell’Arbitro e chiarito come le sue fossero state rimostranze di carattere meramente tecnico, riferite, in particolare, a quanto negli ultimi minuti della gara verificatosi, abbia asserito di essersi adoperato al termine della partita per allontanare un sostenitore della propria squadra indebitamente introdottosi nel piazzale antistante gli spogliatoi; Considerato tuttavia come, tali affermazioni abbiano trovato opposto riscontro, vuoi negli atti ufficiali di gara che nelle dichiarazioni dal D.G. in corso di audizione rese, dal cui esame incrociato è emerso come il Ferrenti, al termine della gara, avesse iniziato ad insultare l’Arbitro profferendo nei sui confronti le espressioni di natura ingiuriosa nel supplemento di rapporto riportate, reiterando tale condotta anche innanzi agli spogliatoi; Considerato nondimeno come, sempre in base a quanto in sede deliberativa acquisito, la condotta del ricorrente si fosse ulteriormente aggravata allorquando questi, a fine gara e in occasione dell’indebito sopraggiungere nell’area antistante gli spogliatoi di un sostenitore della ASD Calcio Venosa, poi allontanato in quanto intento ad ingiuriare e ad inveire contro l’Arbitro, teneva un acceso alterco con il padre dello stesso D.G. (minorenne), accorso in loco preoccupato dal degenerare della situazione; Ritenuto, in definitiva, come la collaborazione dal reclamante in sede di comparizione offerta non valga ad essere apprezzata quale attenuante in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo l’Arbitro un minore, ed essendo la gara in esame valevole per il Campionato “Giovanissimi”, il ruolo dall’inibito (Allenatore) ricoperto, anche a cagione della tenera età degli atleti partecipanti, avrebbe dovuto suggerirgli (rectius, imporgli) una condotta ispirata alla massima attenzione e diligenza nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, e così obbligarlo all’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto alla massima prudenza al fine di costituire esempio virtuoso per i giovani calciatori; Osservato, alla stregua delle argomentazioni che precedono come, in forza dell’interpretazione della dinamica dei fatti dall’Arbitro negli atti ufficiali riportati e in corso di audizione confermato, l’operato di Ferrenti Teodoro debba qualificarsi ingiurioso, irriguardoso ed antisportivo e come tale appropriatamente sanzionato senza possibilità di rilettura della decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera:  rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 47 del 01/02/2017;  dispone incamerarsi la tassa reclamo;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

 

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