C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 91 DEL 22/03/2017 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL TOLVE AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE BONANSEGNA ALESSANDRO, RIPORTATA SU C.U. N.83 DEL 08/03/2017.

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL TOLVE AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE BONANSEGNA ALESSANDRO, RIPORTATA SU C.U. N.83 DEL 08/03/2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 18 Marzo 2017 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. REAL TOLVE proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 83 del 08/03/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Sentito il D.G. ai sensi dell’art. 34 comma 5 C.G.S.; Atteso come, con la predetta impugnazione, la reclamante Società abbia sollecitato, in riforma del gravato provvedimento di prime cure, l’annullamento della sanzione al calciatore Bonansegna Alessandro inflitta, ovvero, in subordine, la sua riduzione; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal ricorrente Sodalizio addotte abbiano, in vero, trovato solo parziale riscontro nel rapporto di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo le responsabilità calciatore Bonansegna Alessandro in riferimento alla condotta ascrittagli che è lecito considerare ingiuriosa e antisportiva ma non violenta; Osservato, aldilà dell’interpretazione dalla reclamante Società a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito, come, nello specifico, il ripetuto tesserato Bonansegna Alessandro, una volta rifiutatosi di effettuare il “terzo tempo”, rientrato di corsa negli spogliatoi avesse rivolto espressioni offensive all’indirizzo della tifoseria locale; Acclarato come il D.G. in corso di audizione abbia confermato la natura ingiuriosa e antisportiva della condotta dal ripetuto calciatore Bonansegna Alessandro tenuta, escludendo, tuttavia, ogni intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità; Verificato, quindi, come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata sia sufficiente a permettere l’inquadramento della condotta dell’inibito nella fattispecie dall’art. 19 comma 4 lettera a) regolata e consenta, 91/20 consequenzialmente, a questo Collegio di procedere ad una mitigazione della sanzione inflitta; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in parziale accoglimento del reclamo proposto della Società A.S.D. REAL TOLVE ed in parziale riforma della Decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 83 del 08/03/2017:  Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica al calciatore Bonansegna Alessandro irrogata e riportata su C.U. n°83 del 08/03/2017; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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