C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 106 DEL 28/04/2017 – Delibera – GARA DEL 2/04/2017: P 3 F – DEDALO
GARA DEL 2/04/2017: P 3 F - DEDALO
Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del reclamo presentato dalla società Dedalo avverso la omologazione del risultato conseguito nel corso della gara, ritenendo che nessuno degli iscritti in distinta potesse presentare distinta in quanto non tesserato; Atteso che il D.G. nel corso degli adempimenti pre-gara procedeva all’identificazione dei calciatori, come da distinta presentata dal Dirigente accompagnatore Ufficiale nella persona di Cetani Vincenzo anch’egli identificato regolarmente con tessera FIGC; Costatato che il D.G. dava regolare inizio alla gara oggetto del reclamo e che nel corso dell’intervallo su segnalazione di un Dirigente della squadra ospitata notava l’assenza del precitato Dirigente Accompagnatore Ufficiale, comunque identificato a inizio gara; Ritenuto che uno dei dirigenti iscritti in distinta su richiesta del D.G. apportava le dovute correzioni, cosicchè la gara riprendeva e veniva regolarmente portata a termine; Verificato infine che quanto lamentato dalla società reclamante attiene a circostanze che si sono verificati, nel corso della gara, che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici e che di fatto non hanno influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione; Tanto premesso, questo Organo giudicante, in merito a quanto sopra descritto, avvalendosi del dispositivo di cui all’art. 17, comma 4, lettera a; DELIBERA: di respingere il reclamo presentato dalla società Dedalo; di dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo di P3F – DEDALO 5-0; di inibire fino al 9-5-2017 CETANI Vincenzo del P3F in quanto nel corso della gara si allontanava arbitrariamente dal terreno di gioco non assolvendo, immotivatamente, alla funzione di dirigente accompagnatore ufficiale così come identificato dal D.G. all’inizio della gara; di comminare l’ammenda di €. 50,00 nei confronti del P3F per non conforme compilazione dei dati riportati in distinta; di trasmettere gli atti al CR Basilicata per le attività di verifica in ordine alla regolarità del tesseramento dei dirigenti del P3F così come riportato nel reclamo; di incamerare la tassa reclamo.