C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 71 DEL 27/01/2017 – Delibera – GARA SANTARCANGIOLESE-ROTONDA DEL 23.01.2017 PERDITA GARA + PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA + AMMENDA EURO 150: ROTONDA CALCIO

 

GARA SANTARCANGIOLESE-ROTONDA DEL 23.01.2017 PERDITA GARA + PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA + AMMENDA EURO 150: ROTONDA CALCIO

 Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto che al 16° del s.t., l’assistente di parte Cimicata Carlo (tessera 5361) del Rotonda Calcio abbandonava deliberatamente il proprio incarico, senza addurre al D.G. giustificazione alcuna; Atteso che il D.G., come da rapporto di gara, verificato l’accaduto, chiedeva al calciatore Cersosimo Mattia, capitano, ed al dirigente accompagnatore della squadra ospitata, signor Di Sanzo Giuseppe, di indicare un altro tesserato affinché assumesse tale funzione, pena la non possibilità di proseguire la gara; Verificato che gli stessi si rifiutavano di dare seguito alla legittima richiesta formulata dal D.G.; Considerato che il D.G. in seguito al rifiuto dei tesserati del Rotonda sospendeva definitivamente la gara; DELIBERA di assegnare ai sensi dell'art.53 delle NOIF gara persa alla società Rotonda Calcio con il seguente punteggio: SANTARCANGIOLESE – ROTONDA CALCIO 3-0; 71/4  di comminare l’ammenda di €.150,00 al Rotonda Calcio quale prima rinuncia;  di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica; di squalificare fino al 01.02.2017 Cimicata Carlo del Rotonda, incaricato con funzioni di assistente di parte, per quanto in precedenza narrato; di squalificare per 1 (UNA) gara Cersosimo Mattia, per quanto in precedenza narrato;  di inibire fino al 01.02.2017 Di Sanzo Giuseppe, per quanto in precedenza narrato.

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